Patti di collaborazione complessi
I cittadini che intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo su beni comuni inseriti nell'elenco dei beni immobili presentano alla Regione una proposta di collaborazione, corredata dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.
La proposta viene pubblicata sul portale istituzionale entro dieci giorni, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti o la presentazione di ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza relative al medesimo bene comune.
Scaduto il termine di 60 giorni e qualora non sia necessario acquisire alcun atto di assenso per la realizzazione dell'intervento, la Regione, con determinazione dirigenziale, approva la proposta di collaborazione entro il termine di sessanta giorni o comunica al soggetto proponente le condizioni necessarie per integrare il progetto. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni.
Il termine di conclusione del procedimento può essere interrotto per una sola volta e per un periodo massimo di trenta giorni, durante il quale la Regione svolge una o più riunioni per valutare la possibilità di adeguare e/o modificare la proposta iniziale oppure, in caso di più proposte aventi ad oggetto medesimi beni comuni, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa da parte dei diversi soggetti proponenti. Se non si addiviene ad una proposta condivisa, viene data preferenza alla proposta che l'amministrazione ritiene di particolare interesse pubblico. Della valutazione dell'amministrazione è data adeguata motivazione nella determinazione di approvazione della proposta di collaborazione.
Nell'individuazione degli spazi, dei beni comuni e delle proposte che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, nonché nella definizione delle relative azioni di cura e modalità di gestione in forma condivisa, l'amministrazione può tener conto delle esperienze, anche a carattere informale o in forma di autogestione, già eventualmente poste in essere in relazione a specifici spazi o beni, valorizzando le comunità civiche di cittadini attivi già impegnate in relazione ad essi.