NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

Cerca

I Consigli dei Giovani, dei Ragazzi e dei Bambini

La legge regionale n. 20/2007 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” sostiene la partecipazione e la conoscenza delle istituzioni locali da parte dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.

Comuni, sia singoli che associati, e Municipi possono richiedere contributi per l’Istituzione e la Gestione di consigli comunali dei Bambini, dei Ragazzi e dei Giovani. 

In generale, si intende favorire la “vicinanza” dei giovani alle istituzioni. I Consigli forniscono, infatti, i contesti sociali e “politici” nei quali i ragazzi possono esprimere opinioni, confrontare idee ed elaborare proposte e progetti nei diversi ambiti della loro vita:

  • I Consigli dei Giovani prevedono il coinvolgimento diretto della fascia di età 14 - 18 anni;
  • I Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi sono formati da studenti della scuola secondaria di primo grado;
  • I Consigli Comunali delle Bambine e dei Bambini sono formati da alunni della scuola primaria. 

I Consigli Comunali dei Giovani, dei Ragazzi e dei Bambini sono organismi di rappresentanza democratica e di cittadinanza attiva delle giovani generazioni residenti nei territori di riferimento.

Cosa fanno i consigli dei Bambini/e e dei Ragazzi/e?

  • Promuovono la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale
  • Facilitano la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale
  • Formulano proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i ragazzi e i bambini
  • Elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni/Municipi
  • Seguono l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi/e e ai bambini/e in ambito locale
  • Realizzano i laboratori finalizzati a promuovere percorsi di educazione civica con metodologie didattiche innovative di apprendimento attivo (es: gli strumenti del gioco, attività teatrali, role playing, per rendere la didattica, a parità di efficacia, più coinvolgente);

Quale ruolo possono svolgere i consigli dei Giovani?

  • Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale
  • Promuovere l’informazione rivolta ai giovani
  • Elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni
  • Seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale - presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale/municipale e alla Giunta
  • Esprimere, su richiesta degli organi consigliari, parere non vincolante, su ogni materia di interesse
  • Adottare tutti gli strumenti ritenuti efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e a cui rendere conto del proprio operato
  • Promuovere rapporti con l’associazionismo giovanile
  • Valutare l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale; raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti
  • Presentare annualmente, alla Direzione competente della Regione Lazio e al Consiglio comunale/municipale, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all’anno precedente.

Come si formano i consigli? 

I Consigli dei Bambini/e e dei Ragazzi/e sono formati tra i 7 e i 21 consiglieri rappresentanti degli Istituti scolastici che aderiscono alla proposta dei Comuni o dei Municipi.

I Consigli dei Giovani sono formati tra 7 e i 21 giovani tra i 14 e 18 anni liberamente eletti da loro coetanei in elezione indette dai Comuni o dai Municipi. 

In che modo la Regione Lazio favorisce l’Istituzione e il funzionamento dei Consigli?

La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli.

Come si richiedono i contributi?

La Regione Lazio pubblica annualmente un Avviso a cui possono partecipare singoli Comuni, Comuni in forma associata e Municipi. Possono essere richiesti contributi per l’Istituzione di nuovi consigli o per la Gestione di quelli esistenti. 

Nella richiesta va specificato per quale categoria si richiedono i contributi Bambini, Ragazzi o Giovani. 

A quanto ammontano i contributi?

Sono previsti:

  • per l’istituzione di nuovi Consigli fino a € 6.000,00
  • per la gestione fino a € 5.000,00
     

 Quali spese sono ammesse a contributo?

Per l’istituzione vengono riconosciute: 

  • spese inerenti alle procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale, comunicazione digitale);
  • spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale/municipale dell’istituzione del Consiglio;
  • spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole);
  • spese inerenti alla costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali;
  • spese inerenti all’acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche) da destinare all’uso esclusivo del Consiglio;
  • spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria). 

Per la gestione vengono riconosciute:

  • spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività presentato;
  • spese inerenti all’acquisto, alla manutenzione o al rinnovo di beni durevoli da destinare all’uso esclusivo del Consiglio;
  • spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce prestampanti, materiali di cancelleria, ecc.).

Come devono essere individuati i seggi elettorali per l’elezione dei membri del Consiglio dei Giovani?

Nulla dispone a tal proposito lo Schema di Regolamento riferito al Consiglio dei giovani. Si ritiene, quindi, che i Comuni possano liberamente individuare le strutture che ritengono più idonee ad ospitare i seggi elettorali per le elezioni del Consiglio dei giovani. 

Come devono essere individuati i seggi elettorali per l’elezione dei membri del Consiglio dei Ragazze/i e Bambine/i? 

L’art. 12 dello Schema di Regolamento relativo al Consiglio delle ragazze e dei ragazzi nonché al Consiglio delle bambine e dei bambini (allegato D della DGR n. 655/2023) prevede che in ogni scuola debba essere costituito almeno un seggio elettorale.
 

Come si interpreta l’art.3 dello Schema di Regolamento del Consiglio dei Giovani? 

L’articolo in questione prevede che questo sia composto coloro che non abbiano “superato il diciottesimo anno d’età”, mentre il successivo art. 6 dispone che “non costituisce causa di decadenza il compimento del diciottesimo anno di età nel corso del mandato”. Si ritiene, quindi, che l’unica interpretazione possibile sia quella secondo cui un giovane non debba aver compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, ma che possa continuare a far parte del Consiglio in caso di compimento del diciottesimo anno nel corso del mandato.

In questo senso si è espressa anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'esatta interpretazione di simili clausole; a tal proposito, per completezza, si seguito, si riportano riportati alcuni passaggi della Sentenza 2 dicembre 2011, n. 21:

A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami – come nel caso all'esame - il concetto dell'età "non superiore a".
Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
Detto altrimenti, "superare" e "compiere" un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la "conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.

 

Data di aggiornamento/verifica: 04/02/2025

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Banner Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il portale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio

Lascia un feedback