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Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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I Consigli dei Giovani, dei Ragazzi e dei Bambini

La legge regionale n. 20/2007 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” sostiene la partecipazione e la conoscenza delle istituzioni locali da parte dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.

Comuni, sia singoli che associati, e Municipi possono richiedere contributi per l’Istituzione e la Gestione di consigli comunali dei Bambini, dei Ragazzi e dei Giovani. 

In generale, si intende favorire la “vicinanza” dei giovani alle istituzioni. I Consigli forniscono, infatti, i contesti sociali e “politici” nei quali i ragazzi possono esprimere opinioni, confrontare idee ed elaborare proposte e progetti nei diversi ambiti della loro vita:

  • I Consigli dei Giovani prevedono il coinvolgimento diretto della fascia di età 14 - 18 anni;
  • I Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi sono formati da studenti della scuola secondaria di primo grado;
  • I Consigli Comunali delle Bambine e dei Bambini sono formati da alunni della scuola primaria. 

I Consigli Comunali dei Giovani, dei Ragazzi e dei Bambini sono organismi di rappresentanza democratica e di cittadinanza attiva delle giovani generazioni residenti nei territori di riferimento.

Cosa fanno i consigli dei Bambini/e e dei Ragazzi/e?

  • Promuovono la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale
  • Facilitano la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale
  • Formulano proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano i ragazzi e i bambini
  • Elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni/Municipi
  • Seguono l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi/e e ai bambini/e in ambito locale
  • Realizzano i laboratori finalizzati a promuovere percorsi di educazione civica con metodologie didattiche innovative di apprendimento attivo (es: gli strumenti del gioco, attività teatrali, role playing, per rendere la didattica, a parità di efficacia, più coinvolgente);

Quale ruolo possono svolgere i consigli dei Giovani?

  • Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale
  • Promuovere l’informazione rivolta ai giovani
  • Elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni
  • Seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale - presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale/municipale e alla Giunta
  • Esprimere, su richiesta degli organi consigliari, parere non vincolante, su ogni materia di interesse
  • Adottare tutti gli strumenti ritenuti efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e a cui rendere conto del proprio operato
  • Promuovere rapporti con l’associazionismo giovanile
  • Valutare l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune/Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale; raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti
  • Presentare annualmente, alla Direzione competente della Regione Lazio e al Consiglio comunale/municipale, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune/Municipio, relativa all’anno precedente.

Come si formano i consigli? 

I Consigli dei Bambini/e e dei Ragazzi/e sono formati tra i 7 e i 21 consiglieri rappresentanti degli Istituti scolastici che aderiscono alla proposta dei Comuni o dei Municipi.

I Consigli dei Giovani sono formati tra 7 e i 21 giovani tra i 14 e 18 anni liberamente eletti da loro coetanei in elezione indette dai Comuni o dai Municipi. 

In che modo la Regione Lazio favorisce l’Istituzione e il funzionamento dei Consigli?

La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e della gestione dei Consigli.

Come si richiedono i contributi?

La Regione Lazio pubblica annualmente un Avviso a cui possono partecipare singoli Comuni, Comuni in forma associata e Municipi. Possono essere richiesti contributi per l’Istituzione di nuovi consigli o per la Gestione di quelli esistenti. 

Nella richiesta va specificato per quale categoria si richiedono i contributi Bambini, Ragazzi o Giovani. 

A quanto ammontano i contributi?

Sono previsti:

  • per l’istituzione di nuovi Consigli fino a € 6.000,00
  • per la gestione fino a € 5.000,00
     

 Quali spese sono ammesse a contributo?

Per l’istituzione vengono riconosciute: 

  • spese inerenti alle procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale, comunicazione digitale);
  • spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale/municipale dell’istituzione del Consiglio;
  • spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole);
  • spese inerenti alla costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali;
  • spese inerenti all’acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche) da destinare all’uso esclusivo del Consiglio;
  • spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria). 

Per la gestione vengono riconosciute:

  • spese inerenti all’attuazione del programma annuale di attività presentato;
  • spese inerenti all’acquisto, alla manutenzione o al rinnovo di beni durevoli da destinare all’uso esclusivo del Consiglio;
  • spese inerenti all’acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce prestampanti, materiali di cancelleria, ecc.).

CONSIGLI DEI GIOVANI E DEI RAGAZZI: STORIA E OBIETTIVI 
La storia 
I Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) nascono in Francia a Schiltinheim, un piccolo comune dell’Est. È il 1979, anno internazionale dell’Infanzia, il Sindaco e i rappresentanti locali, immaginano di dare vita a una struttura in cui i giovani potessero essere portavoce dei loro interessi, secondo le diverse fasce di età. 
Da allora sono stati creati in Francia oltre mille CCRR presso Comuni che si sono organizzati in una struttura denominata ANACEJ (Association National des Conseilles d’Enfants et de Jeunesse).

In Italia i primi CCRR sono nati a partire dal 1995 con atti volontari dei Sindaci che hanno raccolto l’invito dell’UNICEF ad attivarsi in tal senso, secondo il principio per cui il Sindaco è il “Difensore Civico dei Bambini”. La Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti (ONU) è, infatti, un documento fondamentale in tema di diritti dei bambini e degli adolescenti, incluso il diritto di partecipare alla vita culturale e sociale della comunità. 
La proposta dei Sindaci si limitava a suggerire, anche per i bambini, il modello rappresentativo degli adulti.  
La creazione dei CCRR in Italia è stata poi sancita dalla Legge 285 del 28 agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), che all’Art. 7 lettera C prevede “misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa” e riprende quanto già detto nella Legge 176 del 27 maggio 1991 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo).

Esiste, quindi, una normativa di riferimento per i Consigli Comunali dei Ragazzi (CCDR), ma non è una legge nazionale specifica. 
Piuttosto, i CCDR si inseriscono all'interno di un quadro normativo più ampio che promuove la partecipazione giovanile, la cittadinanza attiva e l'educazione civica. 
Oltre a quelle già citate altri riferimenti principali sono:

  • la Legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Autonomie locali e riforma delle province e dei comuni"): questa legge prevede e incoraggia la promozione di forme di partecipazione giovanile a livello locale. Sebbene non parli direttamente dei CCDR, favorisce iniziative locali che coinvolgano i giovani nella gestione del territorio.
  • la Legge 28 marzo 2003, n. 53 ("Riforma della scuola e norme in materia di istruzione"): questa legge stabilisce l'importanza dell'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva, riconoscendo il ruolo delle scuole nell'insegnamento dei valori democratici e civici.

In seguito, molte regioni e comuni italiani hanno legiferato o adottato regolamenti ad hoc che stabiliscono le modalità di attivazione e gestione dei CCDR. 
Spesso questi regolamenti prevedono la costituzione di un organo consultivo che consente ai ragazzi di esprimere le loro opinioni sulle politiche locali, con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e incoraggiare la partecipazione giovanile. Ogni comune o regione può avere specifiche regole riguardanti la composizione, il funzionamento, e le modalità di elezione dei membri del consiglio. 
Tra queste si inserisce a tutti gli effetti la Legge 20 del 7 dicembre 2007 della Regione Lazio.

In conclusione, sebbene non esista una legge nazionale specifica che istituisca i Consigli Comunali dei Ragazzi, la loro creazione e funzionamento si basano su un insieme di principi sanciti dalla legislazione nazionale (in particolare riguardo all'educazione civica e alla cittadinanza) e su regolamenti locali che definiscono i dettagli operativi.

Gli obiettivi

L'idea dei Consigli dei Giovani, della Ragazze e dei Ragazzi (e dei Bambini e delle Bambine), nasce per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale della comunità. 
L'obiettivo principale di questi consigli è quello di educare i ragazzi a comprendere i meccanismi democratici, promuovere il loro coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la loro città o paese, e sviluppare un senso di responsabilità civica.
In Italia, l'idea è stata sviluppata nell'ambito di progetti legati alla Cittadinanza Attiva e all'Educazione Civica, dove i giovani vengono formati su temi di democrazia, legalità, partecipazione e rispetto delle regole. 
In pratica, il CCDR rappresenta un'opportunità per i ragazzi delle scuole medie o superiori di avere una "voce" nel governo locale, spesso accompagnato da attività educative che li sensibilizzano sui temi sociali, ambientali, e di inclusività. 
I membri di un Consiglio Comunale dei Ragazzi sono eletti direttamente dai coetanei e lavorano in collaborazione con il Consiglio Comunale adulto, proponendo iniziative che riguardano direttamente la comunità giovanile, come la creazione di parchi, eventi culturali, iniziative di sensibilizzazione su vari temi. 
Questi consigli funzionano come una palestra di democrazia, con le elezioni, i dibattiti e la proposta di leggi o progetti per migliorare il territorio, e permettono di trasmettere la cultura della partecipazione e della responsabilità civica sin dalla giovane età. 
Nel caso dei Consigli dei Bambini e delle Bambine i progetti sono portati avanti in collaborazione con le scuole e di solito riguardano le IV e le V classi della Primaria che li inseriscono nei loro Piani dell’Offerta Formativa (POF). 
 

Come devono essere individuati i seggi elettorali per l’elezione dei membri del Consiglio dei Giovani?

Nulla dispone a tal proposito lo Schema di Regolamento riferito al Consiglio dei giovani. Si ritiene, quindi, che i Comuni possano liberamente individuare le strutture che ritengono più idonee ad ospitare i seggi elettorali per le elezioni del Consiglio dei giovani. 

Come devono essere individuati i seggi elettorali per l’elezione dei membri del Consiglio dei Ragazze/i e Bambine/i? 

L’art. 12 dello Schema di Regolamento relativo al Consiglio delle ragazze e dei ragazzi nonché al Consiglio delle bambine e dei bambini (allegato D della DGR n. 655/2023) prevede che in ogni scuola debba essere costituito almeno un seggio elettorale.
 

Come si interpreta l’art.3 dello Schema di Regolamento del Consiglio dei Giovani? 

L’articolo in questione prevede che questo sia composto coloro che non abbiano “superato il diciottesimo anno d’età”, mentre il successivo art. 6 dispone che “non costituisce causa di decadenza il compimento del diciottesimo anno di età nel corso del mandato”. Si ritiene, quindi, che l’unica interpretazione possibile sia quella secondo cui un giovane non debba aver compiuto il diciottesimo anno d’età alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, ma che possa continuare a far parte del Consiglio in caso di compimento del diciottesimo anno nel corso del mandato.

In questo senso si è espressa anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'esatta interpretazione di simili clausole; a tal proposito, per completezza, si seguito, si riportano riportati alcuni passaggi della Sentenza 2 dicembre 2011, n. 21:

A nulla rileva, pertanto, che il bando, anziché contenere il riferimento al "compimento", richiami – come nel caso all'esame - il concetto dell'età "non superiore a".
Si tratta di formulazione concettualmente equivalente alla prima, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si "supera" il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
Detto altrimenti, "superare" e "compiere" un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la "conclusione", l'"esaurimento", l'"ultimazione" di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.

 

Data di aggiornamento/verifica: 03/03/2025

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