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Gestione dei rifiuti

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, individua la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

  • riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione ed ecodesign);
  • riutilizzo; riciclo sotto forma di materia;
  • recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
  • smaltimento in discarica.

Tali direttive comunitarie sono state recepite nel nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14, approvato, ai sensi dell’Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti concorre all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare e si rende indispensabile per soddisfare le necessità di trattamento nella gestione dei rifiuti urbani nella Regione e dovrà fornire una attuale rappresentazione dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione alla reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale, e del necessario fabbisogno impiantistico, tenuto conto degli obiettivi di medio e lungo periodo;

Il Piano disegna una prospettiva di lungo termine legata al raggiungimento di specifici obiettivi, alcuni dei quali correttamente ambiziosi che richiedono un attento e continuo monitoraggio dei dati e dei flussi. Il mancato raggiungimento anche di uno solo di questi obiettivi rischia di far saltare il quadro generale così come delineato e, di conseguenza, rischia di generare nuove situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, specialmente per il territorio di Roma. Per questo occorre fin da subito organizzare il regime transitorio in maniera puntuale e compiuta individuando competenze e attività specifiche e possibilità di modulazione delle misure previste a seconda dei flussi.
 
Alla luce di queste considerazioni, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000082 del 12 aprile 2021 è stata costituita la Cabina di monitoraggio del Piano (di seguito denominata CMP) che andrà ad occuparsi del regime transitorio: in tale regime la CMP si occuperà sia di dare il necessario impulso alla nascita degli organi di gestione, sia dell’osservazione del dato (con l’adozione di una mappa dinamica dei flussi dei rifiuti che vada a dare una fotografia in tempo reale su tutti i flussi lavorati degli impianti sia pubblici che privati). A fronte di questa osservazione e gestione dei flussi la CMP potrà proporre l’adeguamento e/o la revisione parziale o totale delle scelte programmatorie effettuate nel Piano, anche dal punto di vista impiantistico.

La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province come di seguito riportato. Ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto Piano, stabilisce che all’interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

  • organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
  • garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);
  • garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell’autosufficienza di ATO, l’ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. In caso di autosufficienza dell’ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell’economia circolare. I 5 ATO sono i seguenti:

1.    ATO – Frosinone
2.    ATO – Latina
3.    ATO – Rieti
4.    ATO – Città metropolitana di Roma Capitale
5.    ATO – Viterbo.

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, si esprimerà valutata la compatibilità dei flussi.  Con riferimento ai fabbisogni ripartiti per ciascun ATO si ritiene di dover effettuare delle valutazioni circa le varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti:

  • Raccolta: per questa fase potranno essere previsti ambiti di raccolta ottimali tra comuni limitrofi ai fini dell’ottimizzazione economica del servizio su pari basi di utenti serviti. Si precisa che tale situazione è già garantita per Roma Capitale essendo la raccolta interamente gestita da AMA SpA;
  • Trattamento: al momento l’offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l’autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l’autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l’ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l’impianto di Albano Laziale per effetto dell’incendio del 2016 non è in esercizio;
  • Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l’estensione demografica dell’ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, comma 2.  

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l’ATO stesso. Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell’intero ATO. In particolare, per l’ATO di Città metropolitana di Roma Capitale, che costituisce ATO unico in coerenza a quanto stabilito all’articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di discarica, data la dimensione demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in considerazione della popolazione residente nell’ATO stesso e della prossimità al luogo di produzione. Pertanto ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale)  per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento. Anche nel caso di specie, in caso di deficit impiantistico come sopra individuato, sarà riconosciuto il vantaggio economico al territorio ricevente correlato a quanto già previsto nel presente Piano per ATO diversi, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Al fine di armonizzare gli indirizzi e i contenuti del presente piano, è in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale la proposta di legge n. 13257 del 30 marzo 2022, adottata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 186 del 12 aprile 2022, inerente la “Disciplina degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

 

Data di aggiornamento/verifica: 26/04/2022

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