Acque minerali e termali
L'area tematica ha competenze nell'ambito del rilascio di permessi di ricerca e concessioni di acque minerali e termali e di quanto altro connesso (rinnovi, trasferimenti del titolo minerario, nuove captazioni, costituzione e delimitazione zone di protezione, ampliamento e riduzione area di concessione, ecc.).
Le acque minerali e termali fanno parte del patrimonio indisponibile regionale e possono essere date in concessione a chiunque ne faccia richiesta ed abbia adeguate capacità tecniche ed economiche per lo sfruttamento del giacimento minerario, con iter istruttorio riportato nella L.R. n. 90/1980, sotto-riportata.
Per effettuare la ricerca il richiedente deve presentare apposita istanza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 90/80. Il permesso di ricerca ha la durata di tre anni, prorogabili per un massimo di un anno.
Il rilascio della concessione mineraria avviene con apposita determinazione dirigenziale, alla quale deve essere allegato il "verbale di delimitazione" dell'area interessata dalla concessione, unitamente alla monografia dei vertici, con individuazione dei pilastrini di riferimento che riportano la numerazione progressiva, la denominazione della concessione e il simbolo minerario "mazzetta e cuneo".
Contestualmente, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 90/80 devono essere costituite le zone di protezione igienico -sanitaria e ambientale).
Gli Uffici rilasciano, inoltre, pareri e nulla-osta sul vincolo minerario e sulla perforazione di pozzi; predispongono il funzionamento della Commissione Regionale Consultiva per le acque minerali e termali chiamata ad esprimere il proprio parere sui vari procedimenti, ai sensi della normativa vigente in materia.
Normativa
Data di aggiornamento/verifica: 17/11/2021