Bilancio Regionale
All’interno della presente sezione sono riportate tutte le informazioni relative al sistema di bilancio della regione che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, rappresenta lo strumento di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione delle risorse pubbliche con la finalità di fornire informazioni in merito ai programmi futuri a quelli in corso di realizzazione e all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
Per quanto riguarda la previsione assumono un ruolo centrale la legge di stabilità regionale e la legge di bilancio regionale annualmente approvati.
La legge di stabilità definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, e provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa.
Il bilancio di previsione finanziario è il documento, approvato con legge regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, nel quale sono rappresentate le previsioni di entrata e di spesa, articolate, rispettivamente, in titoli e tipologie e in missioni e programmi, relative ad un arco temporale triennale. Il bilancio di previsione svolge le seguenti finalità: indirizzo e controllo che l’organo politico esercita sull’organo esecutivo, funzione autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate ed informative agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc…) ed esterni (organo di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori e cittadini, ecc…).
La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario, adotta il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, nel quale le previsioni di entrata e di spesa vengono ripartite, rispettivamente, in categorie e macroaggregati ed il bilancio gestionale nel quale, per ciascun esercizio, le categorie e i macroaggregati vengono ripartiti in capitoli ai fini della gestione delle risorse.
Nel corso dell’esercizio finanziario il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge o con provvedimento amministrativo. La Regione approva con legge l’assestamento di bilancio, tenuto conto delle risultanze del rendiconto dell’esercizio precedente, con particolare riferimento ai dati relativi alla consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, della giacenza di cassa e del risultato di amministrazione.
La regione provvede, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento. La ricognizione predetta, da effettuarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale prima della predisposizione della proposta di legge di rendiconto, è diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito, l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, il permanere delle posizioni debitorie e la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
Il rendiconto è il documento contabile, approvato con legge regionale, nel quale viene data evidenza ai risultati della gestione del bilancio regionale. E’ costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Le Regioni adottano la contabilità finanziaria ed affiancano alla stessa, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
Il bilancio consolidato è predisposto in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. E’ un documento contabile consultivo che dà evidenza della situazione economico-patrimoniale della complessiva attività svolta dalla Regione attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate ricomprese nel perimetro di consolidamento.
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio, previsto dall’art. 18bis del D.Lgs. n. 118/2011, è il documento attraverso il quale viene consentita la comparazione dei bilanci adottando un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
Data di aggiornamento/verifica: 25/02/2022