Regolamento Regionale 9 Settembre 2013 n. 15
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BUR 10 settembre 2013, n.74
- Testo vigente al:
- “Modifiche del regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo)”
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Art. 1
(Modifiche del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo”)
- Al regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo” sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 5, le parole: “rispettivamente per i direttori di dipartimento e” sono soppresse;
b) all’art. 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini dello svolgimento delle diverse attività di competenza dell’Agenzia sono istituite, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni, le seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree ed Uffici, i cui compiti sono descritti nell’Allegato C:
- Area 1 – Affari generali
- Area 2 – Organizzazione e coordinamento degli uffici periferici
- Area 3 – Programmazione turistica e interventi per le imprese
- Area 4 – Promozione e commercializzazione
- Area 5 – Studi, innovazione e statistica
- Area 6 – Formazione, professioni turistiche e tutela del turista
- Uffici:
1 – Ufficio Territoriale del Turismo di Roma
2 – Ufficio Territoriale del Turismo di Frosinone
3 – Ufficio Territoriale del Turismo di Latina
4 – Ufficio Territoriale del Turismo di Rieti
5 – Ufficio Territoriale del Turismo di Viterbo
c) all’art. 3, comma 5, le parole: “conferenza di coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza di Agenzia”;
d) all’art. 4, comma 1, le parole: “90 unità” sono sostituite dalle seguenti: “120 unità” e le parole “riportate nell’Allegato B del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni”;
e) all’art. 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si raccorda con il Presidente o con l’Assessore regionale competente in materia di turismo suo delegato, in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici;”;
f) all’art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, le parole: “del Dipartimento competente,” sono sostituite dalle seguenti “dell’Agenzia regionale del Turismo,”;
2) al comma 3, le parole: “,sentito il Direttore del Dipartimento competente,” sono soppresse;
g) all’art. 10, comma 1, lettera a), le parole: “, su proposta del direttore stesso,” sono soppresse e le parole: “del Dipartimento competente in materia di turismo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia regionale del Turismo”;
h) all’art. 13, comma 1, le parole: “sentito il direttore del Dipartimento competente” sono soppresse.
- Le modifiche di cui alle lettere a), f), g) e h) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013.
- L’Allegato A del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo), è sostituito dall’Allegato A, allegato al presente regolamento.
- L’Allegato B del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo), è abrogato.
- L’Allegato C del regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo), è sostituito dall’Allegato C, allegato al presente regolamento.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021