NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento Regionale 26 Novembre 2014 n. 27

  • BUR 27 Novembre 2014 n. 95
  • Testo vigente al:
  • Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all’aria aperta ) e successive modifiche.
  • Art.1

    (Modifica all’articolo 1 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. Il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    “2. Il presente regolamento, anche ai fini della semplificazione amministrativa, stabilisce, in modo uniforme per il territorio regionale,  le procedure per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta e per l’esercizio delle relative attività”.

     

     Art. 2

    (Modifiche all’articolo 2 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. All’articolo 2 sono apportate le seguente modifiche:

    a)      al comma 2 dopo le parole “ , in riferimento alla superficie” sono inserite le seguenti:  “complessiva” e dopo le parole: “ purché non eccedente il 40 per cento della superficie” è inserita la seguente: “ totale”;

    b)      al comma 3 dopo le parole: “in riferimento alla superficie” sono inserite le seguenti: 

    “complessiva” e dopo le parole: “ purché non eccedente il 40 per cento della superficie” è inserita la seguente: “ totale”.

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione e gestione delle aree attrezzate per la sosta temporanea);

    b)      il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “ 2. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, provvedono ad individuare e a gestire direttamente apposite aree di sosta temporanea, di seguito denominate aree, da destinare al turismo itinerante. I comuni possono altresì affidare la gestione delle suddette aree  anche ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in  materia di servizi pubblici locali.”;

    il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. I Comuni possono individuare le aree di sosta nelle zone destinate a parcheggi o a servizi, comprese quelle prossime ai nodi di scambio nonché, a supporto del turismo all’aria aperta, itinerante, rurale ed escursionistico, ad una distanza non inferiore a venticinque metri dai confini delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro, purché le aree presentino dimensioni ridotte con un numero massimo di venti piazzole. Il limite di venticinque metri non si applica qualora le aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro e le aree attrezzate per la sosta temporanea siano riconducibili al medesimo titolare delle attività. Il limite dei venticinque metri non si applica altresì qualora l’area di sosta venga realizzata previo consenso da parte del titolare delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro.”;

    c)      dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    “ 3 bis I soggetti privati possono proporre, ai comuni competenti per territorio, l’individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla sosta temporanea ai sensi dei commi 2 e 3  provvedendo alla relativa realizzazione e gestione”.

    d)     dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

    “3 ter) i soggetti gestori delle aree attrezzate per la sosta temporanea comunicano, attraverso la registrazione al sistema telematico di rilevazione automatica adottato dalla Regione, gli arrivi e le partenze ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.”.

      

    Art.4

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      alla lettera e) dopo le parole “fonti di energia rinnovabili” sono inserite le seguenti: “, purché proporzionate al consumo energetico necessario all’esercizio dell’attività, ed eventuali altri locali tecnici”;

    b)      dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “ e bis) servizi relativi ad attività sportive, ricreative e ludiche.”;

    1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto degli indici e delle modalità previste all’articolo 6 bis.”.

      

    Art.5

    (Modifiche all’articolo 5  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. All’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    “ 7.  Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l’apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea, alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale.”;

    b)      il comma 9 è sostituito dal seguente:

    “ 9. Nei casi in cui la  conformazione morfologica renda il terreno

    scosceso, alberato o boscoso, la superficie delle piazzole di cui ai commi 3 e 4 può essere ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, purché la media di tutte le superfici delle piazzole corrisponda alla dimensione minima richiesta per ciascuna tipologia di piazzola”.

     

     

    Art.6

     ( Modifiche all’articolo 6  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     

    “ Art. 6

    ( Unità abitative mobili ed installazioni)

     

    1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 i campeggi ed i villaggi turistici dispongono:

    a) delle seguenti  unità abitative: 

    1)      roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili  in  qualità di  strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

    b)      delle seguenti installazioni:

    1) preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti  anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili e possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un’altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto all’altezza dell’unità abitativa a cui sono annessi. I cucinotti possono essere installati all’interno del preingresso o in posizione limitrofa all’unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile ed aventi una superficie massima di 8 metri quadrati e una altezza non superiore ai 220 centimetri. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l’istallazione di punti cottura nelle piazzole. E’  facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l’installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi. E’ comunque vietata l’istallazione di servizi igienici;

    c)      dei manufatti per il soggiorno di turisti da realizzarsi, previa acquisizione del titolo edilizio previsto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e dell’autorizzazione paesaggistica preventiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con gli indici e le modalità di cui al successivo articolo 6 bis;

    d)     delle strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali le tende.

    1. Le unità abitative, e le installazioni di cui alle lettere a) e b)  del comma 1, sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente.
    2. Le unità abitative, le installazioni, e le tende di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1,  non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto  strutture mobili e temporanee caratterizzate:

    a)      dal loro posizionamento, da parte dell’ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;

    b)      dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del campeggio  sul territorio.”.

     

     

    Art. 7

    ( Inserimento dell’articolo 6 bis al r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

     

    “ Art. 6bis

    ( Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta)

     

    1. L’indice di edificabilità e le caratteristiche delle strutture di cui agli articoli 4 e 6, sono definiti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei comuni o dalle varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 13 Agosto 2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, in misura non superiore a 0,20mq/mq e l’altezza non può superare:

    a)      per le strutture destinate al soggiorno la misura massima di metri 3;

    b)      per le strutture destinate a servizio la misura massima di metri 5.

    2. Ai fini del rispetto degli indici di cui al comma 1, si considerano volumi tecnici i manufatti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’articolo 4 nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.”.

       

     

    Art.8

     ( Modifiche all’articolo 7 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “ 2. I campeggi e i villaggi turistici durante il periodo di chiusura della struttura, possono destinare una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.”;

    b)      dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    “2bis. Nelle aree attrezzate per la sosta temporanea esclusivamente nel periodo di chiusura può essere riservata una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi accessori di proprietà dei clienti”. 

     

    Art. 9

    ( Abrogazione all’articolo 8  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. L’articolo 8 è abrogato

     

     

    Art. 10

    ( Modifiche all’articolo 9 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     

    “ Art.9

    ( Requisiti minimi strutturali e funzionali comuni dei campeggi e dei villaggi turistici)

     

    1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, i campeggi e i villaggi turistici, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli Allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

    a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

    b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole  che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;

    c) viabilità pedonale interna che assicuri un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone  anziane e a quelle  con ridotta mobilità;

    d) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno esposto in modo ben visibile al pubblico contenente  gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno in merito agli animali domestici, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;

    e) servizio di spaccio e bar;

    f) illuminazione attraverso l'utilizzo di fonti di luminosità a basso consumo energetico dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza;

    g) gruppo elettrogeno che, in caso di mancanza di energia elettrica, assicuri l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali in grado di  garantire, altresì, il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva;

    h) cassette di pronto soccorso, in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi;

    i) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilità;

    l) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande nonché adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico;

    m) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto all'allegato A2, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;

    n) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

    o) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

    p) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici. A fianco ad ognuno di essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

    q) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture già esistenti alla data del 31 ottobre 2014 e, per i nuovi complessi o per quelli soggetti a  ristrutturazione radicale, la superficie minima dei locali suddetti è di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

    r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

    s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori,  assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e con  modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti;

    t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 250 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

    u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile;

     

     

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 10  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

     

    “ Art. 10

    (Requisiti minimi strutturali e funzionali comuni delle aree di sosta)

     

    1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le aree di sosta, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli Allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

    a) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

    b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole  che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;

    c) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone  anziane e a quelle  con ridotta mobilità;

    d) adeguata segnaletica della struttura interna  mediante regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, adeguata segnaletica esterna, mediante  apposite insegne e segnaletica orizzontale;

    e) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

    f) raccolta di rifiuti garantita all'interno delle strutture, mediante appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei ai fini della  raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

    g) dimensione minima di 40 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;

    h) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

    i) esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento concernente gli aspetti di carattere organizzativo;

    l) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

    m) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

    n) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.”.

     

     

     Art.12

    ( Modifiche all’articolo 11  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     

    “Art.11

    ( Classificazione)

     

    1. La classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta è indicata nella SCIA, sulla base dei requisiti  di cui agli articoli 9 e 10 nonché degli Allegati A1e A2,  dai gestori o titolari delle strutture.

    2. La classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta  è articolata nelle seguenti categorie:

          a) campeggi con un numero di stelle da una a quattro;

          b) villaggi turistici con un numero di stelle da due a quattro;

          c) area attrezzate per la sosta temporanea con categoria unica.

    2 bis. Il Comune trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC) la SCIA alla Provincia per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

    3. Le Province competenti per territorio provvedono, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 , nonché degli Allegati A1 e A2 alla verifica della classificazione indicata dai gestori o dai titolari delle strutture nella SCIA.

     3 bis. La Provincia, d’ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione indicata nella SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio.

    3 ter. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo ed alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.” 

     

    Art.13

    (Abrogazione  dell’articolo 12  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18)

    1. L’articolo 12 è abrogato.

     

     

    Art.14

    (Modifiche all’articolo 13  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     

    “ Art. 13

    ( Esercizio dell’attività)

     

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della l.r. 13/2007, nella SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata  sono indicati:

    a)      la denominazione della struttura;

    b)      l’indirizzo della struttura e  la relativa ubicazione;

    c)      i dati del titolare dell’azienda o del rappresentante legale in caso di società, nonché i dati relativi alla società stessa;

    d)     gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione alla struttura;

    e)      l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;

    f)       l’esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con l’eventuale indicazione di esercitare lo stesso anche  nei confronti  delle persone non alloggiate;

    g)      l’attribuzione, conferma o variazione della classificazione;

    h)      l’eventuale stagionalità dell’esercizio.

    1. Alla SCIA sono allegati:

       a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, attestante  l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

    b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;

    c) la relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente,  di descrizione generale della struttura ricettiva attestante la conformità della stessa alla normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche;

    d) la planimetria, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa da allegare alla relazione tecnica di cui al punto c), redatta in scala opportuna con l'individuazione dell'ubicazione della struttura, della sua destinazione d'uso e corredata di una chiara legenda che consenta l'identificazione di tutti i requisiti minimi strutturali, o della classificazione di appartenenza, richiesti;

    e) il regolamento interno;

    f) i pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

    3. Il titolare o il gestore della struttura provvede altresì

    a)    a segnalare,  mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio

         le eventuali  variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati, almeno 30 giorni prima del loro verificarsi;  

        b) comunicare, preventivamente al comune, i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi;

    c) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

    4. I titolari o gestori delle attività a carattere stagionale che hanno presentato la SCIA ai sensi del comma 1,  sono tenuti a presentare nuova SCIA solo nei casi di cui alla lettera a) del comma 3”.

     

     

    Art.15

    (Modifiche all’articolo 14  del r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1.Al comma 1 dell’articolo 14 la parola: “ provinciale” è sostituita dalla parola:  “comunale”.

    1bis. Dopo il comma 3 dell’art.14 è inserito il seguente:

    “3bis) Qualora il Comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive all’aria aperta interessati la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l’inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini  dell‘applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 31, comma 6, della l.r. 13/2007”.    

      

     

    Art.16

    (Inserimento dell’articolo 15 bis  al  r.r. 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. Dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

     

    “Art. 15 bis

    ( Disposizione transitoria)

     

    1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all’aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell’assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA  ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 13/2007.

    2. Le disposizioni previste al comma 1, trovano applicazione  anche nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni alle previsioni stabilite dall’articolo 3 della l.r. 14/2011.

    3. L’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e funzionali comuni  previsti  al punto u), dell’articolo 9, nonché all’allegato A2, punto 2.03.h avviene entro e non oltre la data del 31 dicembre 2016. L’adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche.”

     

     

    Art. 17

    (Inserimento dell’articolo 15 ter al r.r 24 ottobre 2008, n. 18) 

    1. Dopo l’art. 15 è inserito il seguente:

     

    “Art. 15 ter

    (Disposizioni di salvaguardia)

     

    1. Resta fermo che le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di demanio, sicurezza, tutela e valorizzazione dell’ambiente e governo del territorio.”.

      

    Art. 18

    (Entrata in vigore) 

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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