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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18

  • BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130
  • Testo vigente al:
  • Disciplina  delle Strutture Ricettive all’aria aperta.

  • Art. 1
    (Oggetto ed ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive all'aria aperta e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

    2. Il presente regolamento, anche ai fini della semplificazione amministrativa, stabilisce, in modo uniforme per il territorio regionale, le procedure per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta e per l’esercizio delle relative attività. ([1] )

    Art. 2
    (Strutture ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche)

    1. Sono strutture ricettive all'aria aperta, di seguito denominate strutture:

    a) i campeggi;

    b) i villaggi turistici;

    c) le aree attrezzate per la sosta temporanea.

    2. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie complessiva della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie totale della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.([2])

    3. I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie complessiva della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie totale della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. ([3])

    4. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.

    Art. 3
    (Istituzione e gestione delle aree attrezzate per la sosta temporanea)([4])

    1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni, singoli o associati, promuovono la realizzazione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

    2. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, provvedono ad individuare e a gestire direttamente apposite aree di sosta temporanea, di seguito denominate aree, destinare al turismo itinerante. I comuni possono altresì affidare la gestione delle suddette aree anche ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente  in materia di servizi pubblici locali. ([5] )

    3. I Comuni possono individuare le aree di sosta nelle zone destinate a parcheggi o a servizi, comprese quelle prossime ai nodi di scambio nonché, a supporto del turismo all’aria aperta, itinerante, rurale ed escursionistico, ad una distanza non inferiore a venticinque metri dai confini delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro, purché le aree presentino dimensioni ridotte con un numero massimo di venti piazzole. Il limite di venticinque metri non si applica qualora le aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro e le aree attrezzate per la sosta temporanea siano riconducibili al medesimo titolare delle attività. Il limite dei venticinque metri non si applica altresì qualora ‘area di sosta venga realizzata previo consenso da parte del titolare delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro.([6] )

    3 bis.  I soggetti privati possono proporre, ai comuni competenti per territorio, l’individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla sosta temporanea ai sensi dei commi 2 e 3 provvedendo alla relativa realizzazione e gestione. ([7])

    3 ter. I soggetti gestori delle aree attrezzate per la sosta temporanea comunicano, attraverso la registrazione al sistema telematico di rilevazione automatica adottato dalla Regione, gli arrivi e le partenze ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. ([8] )

     

    Art. 4
    (Aree destinate a servizi generali )

    1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, è consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

    a) servizio di ricezione e uffici annessi;

    b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;

    c) market, sala giochi e deposito;

    d) servizi igienici;

    e) impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili, purché proporzionate al consumo energetico necessario all’esercizio dell’attività, ed eventuali altri locali tecnici. ([9])

    e bis)  servizi relativi ad attività sportive, ricreative e ludiche. ([10])

    2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata nel rispetto degli indici e delle modalità previste all’articolo 6 bis. ([11])

    3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

    Art. 5
    (Equipaggi e piazzole)

    1. L'equipaggio è un gruppo costituito convenzionalmente da un numero di quattro persone, che utilizzano una singola piazzola e vi soggiornano. ([12])

    2. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250.

    3. La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

    4. La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.

    5. La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.

    6. Qualora in una piazzola minima soggiorni un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due, è consentita la condivisione della stessa da parte di un ulteriore equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due.

    7. Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l’apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione spontanea, alberature tipiche del luogo. Son vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale. ([13])

    8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. E' vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili. ([14])

    9. Nei casi in cui la conformazione morfologica renda il terreno scosceso, alberato o boscoso, la superficie delle piazzole di cui ai commi 3 e 4 può essere ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, purché la media di tutte le superficie delle piazzole corrisponda alla dimensione minima richiesta per ciascuna tipologia di piazzola.([15])

    Art. 6([16])
    (Unità abitative mobili ed installazioni)

    1. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 i campeggi ed i villaggi turistici dispongono:

    a) delle seguenti  unità abitative: 

    1)       roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili  in  qualità di  strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.

    b)       delle seguenti installazioni:

    1) preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti  anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili e possono ricoprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un’altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto all’altezza dell’unità abitativa a cui sono annessi. I cucinotti possono essere installati all’interno del preingresso o in posizione limitrofa all’unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile ed aventi una superficie massima di 8 metri quadrati e una altezza non superiore ai 220 centimetri. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l’istallazione di punti cottura nelle piazzole. E’  facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l’installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi. E’ comunque vietata l’istallazione di servizi igienici;

    c)       dei manufatti per il soggiorno di turisti da realizzarsi, previa acquisizione del titolo edilizio previsto ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e dell’autorizzazione paesaggistica preventiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con gli indici e le modalità di cui al successivo articolo 6 bis;

    d)       delle strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali le tende.

    2.  Le unità abitative, e le installazioni di cui alle lettere a) e b)  del comma 1, sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dalle unità abitative e dalle installazioni presenti nella piazzola adiacente. ([17])

    3.  Le unità abitative, le installazioni, e le tende di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1,  non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto  strutture mobili e temporanee caratterizzate:

    a)     dal loro posizionamento, da parte dell’ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;

    b)     dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l’intero periodo di permanenza del campeggio  sul territorio.

     

     

    Art. 6bis

    ( Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta)

    1. L’indice di edificabilità e le caratteristiche delle strutture di cui agli articoli 4 e 6, sono definiti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei comuni o dalle varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 13 Agosto 2011, n. 14 (Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, in misura non superiore a 0,20mq/mq e l’altezza non può superare:

    a)     per le strutture destinate al soggiorno la misura massima di metri 3;

    b)     per le strutture destinate a servizio la misura massima di metri 5.

    2. Ai fini del rispetto degli indici di cui al comma 1, si considerano volumi tecnici i manufatti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’articolo 4 nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. ([18])

    Art. 7
    (Rimessaggio e custodia veicoli)

    1. I campeggi ed i villaggi turistici possono riservare un'area non superiore al 30 per cento della loro estensione totale al rimessaggio dei propri mezzi e veicoli, compresi quelli per la nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti.

    2. I campeggi e i villaggi turistici durante il periodo di chiusura della struttura, possono destinare una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.([19])

    2bis. Nelle aree attrezzate per la sosta temporanea esclusivamente nel periodo di chiusura può essere riservata una superficie, non superiore al 30 per cento di quella complessiva, alla custodia dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi accessori di proprietà dei clienti.([20])

    Art. 8([21])
    (Accesso di animali domestici)

    Art. 9([22])
    (Requisiti minimi strutturali e funzionali comuni dei campeggi e dei villaggi turistici)

    1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, i campeggi e i villaggi turistici, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli Allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

    a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

    b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole  che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;

    c) viabilità pedonale interna che assicuri un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone  anziane e a quelle  con ridotta mobilità;

    d) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno esposto in modo ben visibile al pubblico contenente  gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno in merito agli animali domestici, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;

    e) servizio di spaccio e bar;

    f) illuminazione attraverso l'utilizzo di fonti di luminosità a basso consumo energetico dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza;

    g) gruppo elettrogeno che, in caso di mancanza di energia elettrica, assicuri l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali in grado di  garantire, altresì, il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva;

    h) cassette di pronto soccorso, in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi;

    i) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilità;

    l) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande nonché adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico;

    m) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto all'allegato A2, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato nell'allegato A2, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;([23])

    n) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

    o) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

    p) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici. A fianco ad ognuno di essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

    q) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture già esistenti alla data del 31 ottobre 2014 e, per i nuovi complessi o per quelli soggetti a  ristrutturazione radicale, la superficie minima dei locali suddetti è di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

    r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

    s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori,  assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e con  modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti;

    t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 250 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

    u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile.([24])

     

    Art. 10([25])
    (Requisiti minimi funzionali e strutturali comuni delle aree di sosta)

     

    1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le aree di sosta, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui agli Allegati A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

    a) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

    b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole  che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;

    c) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone  anziane e a quelle  con ridotta mobilità;

    d) adeguata segnaletica della struttura interna  mediante regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, adeguata segnaletica esterna, mediante  apposite insegne e segnaletica orizzontale;

    e) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

    f) raccolta di rifiuti garantita all'interno delle strutture, mediante appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei ai fini della  raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

    g) dimensione minima di 40 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;

    h) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

    i) esposizione in modo visibile ed evidente del regolamento concernente gli aspetti di carattere organizzativo;

    l) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

    m) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

    n) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.

     

    Art. 11([26])
    (Classificazione)

    1. La classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta è indicata nella SCIA, sulla base dei requisiti  di cui agli articoli 9 e 10 nonché degli Allegati A1e A2,  dai gestori o titolari delle strutture.

    2. La classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta  è articolata nelle seguenti categorie:

            a) campeggi con un numero di stelle da una a quattro;

          b) villaggi turistici con un numero di stelle da due a quattro;

          c) area attrezzate per la sosta temporanea con categoria unica.

    2 bis. Il Comune trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC) la SCIA alla Provincia per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

    3. Le Province competenti per territorio provvedono, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 , nonché degli Allegati A1 e A2 alla verifica della classificazione indicata dai gestori o dai titolari delle strutture nella SCIA.

     3 bis. La Provincia, d’ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione indicata nella SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio.

    3 ter. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo ed alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.

    Art. 12([27])
    (Procedura per la classificazione)

    Art. 13([28])
    (Esercizio dell’ attività)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della l.r. 13/2007, nella SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata  sono indicati:

    a)      la denominazione della struttura;

    b)      l’indirizzo della struttura e  la relativa ubicazione;

    c)       i dati del titolare dell’azienda o del rappresentante legale in caso di società, nonché i dati relativi alla società stessa;

    d)      gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione alla struttura;

    e)      l’indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;

    f)       l’esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con l’eventuale indicazione di esercitare lo stesso anche  nei confronti  delle persone non alloggiate;

    g)      l’attribuzione, conferma o variazione della classificazione;

    h)      l’eventuale stagionalità dell’esercizio.

    1. Alla SCIA sono allegati:

       a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, attestante  l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

    b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;

    c) la relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi della normativa vigente,  di descrizione generale della struttura ricettiva attestante la conformità della stessa alla normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche;

    d) la planimetria, asseverata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa da allegare alla relazione tecnica di cui al punto c), redatta in scala opportuna con l'individuazione dell'ubicazione della struttura, della sua destinazione d'uso e corredata di una chiara legenda che consenta l'identificazione di tutti i requisiti minimi strutturali, o della classificazione di appartenenza, richiesti;

    e) il regolamento interno;

    f) i pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

    3. Il titolare o il gestore della struttura provvede altresì

    a)    a segnalare,  mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio

         le eventuali  variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati, almeno 30 giorni prima del loro verificarsi; 

        b) comunicare, preventivamente al comune, i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi;

    c) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

    4. I titolari o gestori delle attività a carattere stagionale che hanno presentato la SCIA ai sensi del comma 1,  sono tenuti a presentare nuova SCIA solo nei casi di cui alla lettera a) del comma 3.

     

    Art. 14
    (Denominazione)

    1. La denominazione di ciascuna struttura non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio comunale, ([29])fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella dichiarata, né che crei incertezza sulla natura e sulla classificazione della struttura.

    3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa. Oltre alla denominazione della struttura, è necessaria l'indicazione della tipologia della struttura ricettiva, quale campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea.

    3bis. Qualora il Comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive all’aria aperta interessati la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l’inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini  dell‘applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 31, comma 6, della l.r. 13/2007. ([30])

    Art. 15([31])
    (Disposizioni transitorie)

    1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

    a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1;

    b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali e strutturali;

    c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali e strutturali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3;

    d) l'attribuzione del livello minimo di classificazione in mancanza dei relativi requisiti minimi funzionali e strutturali , secondo quanto disposto dal comma 5.

    2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

    3. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classifica già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

    4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

    5. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera d), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione al livello minimo di classificazione, dandone comunicazione alla provincia, che, sentito il comune competente, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, attribuisce provvisoriamente, d'ufficio, il livello minimo di classificazione. Nei successivi trenta giorni la provincia, anche mediante eventuali accertamenti, conferma la classificazione così attribuita. Il mancato adeguamento della struttura nel termine di centottanta giorni comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

    6. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ma non ancora classificate, presenta alla provincia competente per territorio domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1. La provincia, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede alla attribuzione della classificazione, anche procedendo ad eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

    7. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi indicati, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata l.r. 13/2007.

     

     

    Art. 15 bis([32])

    ( Disposizione transitoria)

     

    1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all’aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell’assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA  ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 13/2007.

    2. Le disposizioni previste al comma 1, trovano applicazione  anche nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni alle previsioni stabilite dall’articolo 3 della l.r. 14/2011.

    3. L’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e funzionali comuni  previsti  al punto u), dell’articolo 9, nonché all’allegato A2, punto 2.03.h avviene entro e non oltre la data del 31 dicembre 2016. L’adeguamento è subordinato all'effettiva possibilità d'installazione degli impianti ed, in particolare, all'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche.

     

    “Art. 15 ter([33])

    (Disposizioni di salvaguardia)

     

    1. Resta fermo che le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di demanio, sicurezza, tutela e valorizzazione dell’ambiente e governo del territorio.

     

    Art. 16
    (Abrogazioni)

    1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 59 della l.r 13/2007 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

    a) le disposizioni contenute nella legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici) relative alla materia turistica, la cui disciplina è contenuta nel regolamento stesso; restano invece ferme le disposizioni di cui agli articoli 10 e 27, comma 1, in quanto attinenti alla materia urbanistica;

    b) il regolamento regionale 27 settembre 1993, n.2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici");

    c) la legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti).

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

     

     

    [1]  Comma così sostituito dall’art.1, unico comma,  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95.

    [2] Comma  così modificato  dall’art.2, unico comma,  lett.a) del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95.

     

    [3] Comma così modificato  dall’art.2, unico comma,  lett.b) del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [4] Rubrica  così sostituita  dall’art. 3, unico comma,  lett.a)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [5] Comma così sostituito  dall’art. 3, unico comma,  lett.b)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [6] Comma così sostituito  dall’art. 3, unico comma,  lett.b)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

     

    [7] Comma aggiunto  dall’art. 3, unico comma,  lett. c)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [8] Comma aggiunto  dall’art. 3, unico comma,  lett. d)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [9]  Comma così  modificato dall’art. 4, comma 1,  lett. a)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [10] Lettera aggiunta  dall’art. 4, comma 1,  lett. b)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [11] Comma sostituito   dall’art. 4, comma 2  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

     

    [12]  Comma sostituito dall’art.1, comma 1, del r.r. 21 settembre 2009, n.17, pubblicato su BUR  7 ottobre 2009, n.37, s/175

    [13]  Comma sostituito   dall’art. 5, unico comma, lettera a)   del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

     

     

    [14]  Comma sostituito dall’art.1, comma 2, del r.r. 17/2009

    [15] Comma sostituito dall’art. 5, unico comma, lettera b)   del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [16] Articolo sostituito   dall’art. 6, unico comma,  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [17] (3) Comma precedentemente sostituito dall’art.2 del r.r. 17/2009

    [18] Articolo  inserito   dall’art. 7, unico comma,  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [19] Comma sostituito  dall’art. 8, unico comma, lettera a)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [20] Comma inserito  dall’art. 8, unico comma, lettera b)  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [21] Articolo abrogato dall’art. 9, unico comma  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [22] Articolo sostituito dall’art. 10, unico comma  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [23] Il contenuto della lettera m)  è stato precedentemente  modificato dall’art.3, comma 1, del r.r. 17/2009
     

    [24] Previsioni di adeguamenti  sono stati precedentemente disposti dall’art.3, comma 2 del r.r. 17/2009

    [25] Articolo sostituito dall’art. 11, unico comma  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

     

    [26] Articolo sostituito dall’art. 12, unico comma  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [27] Articolo, precedentemente modificato dall’art.4 del r.r. 17/2009,  è stato abrogato dall’art. 13, unico comma  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [28] Articolo  già modificato dall’art. 5 del r.r. 17/2009, successivamente  sostituito dall’art. 14, unico comma  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

     

     

    [29] Parola così sostituita dall’articolo 15, comma 1 del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95

    [30] Comma inserito dall’articolo 15, comma 1bis  del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95.

    [31] Articolo modificato dall’art.1, comma 1 e 2 del r.r. 29 aprile 2009, n.6 (BUR 14 maggio 2009, n.18) e successivamente sostituito dall’art.6 del r.r. 17/2009

    [32] Articolo inserito dall’articolo 16, unico comma,   del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95.

     

    [33] Articolo inserito dall’articolo 17, unico comma,   del r.r. 26 novembre 2014 n.27, pubbl. sul BUR Lazio  27 novembre 2014 n.95.

     

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Data di aggiornamento/verifica: 14/11/2023

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