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Regolamento regionale 10 Novembre 2014 n. 25

  • BUR 11 Novembre 2014, n.90
  • Testo vigente al:
  • "Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile"
  •  

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1

    (Oggetto)

     

    1. Il presente regolamento di organizzazione, in attuazione dell’articolo 22 della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile) e dell’articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1, (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), disciplina il sistema organizzativo dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, istituita ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

     

    Art. 2

    (Natura giuridica e attività dell’Agenzia)

     

    1.  L’Agenzia è un’unità amministrativa della Regione Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

    2. L’Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza, in materia di protezione civile, nell’ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all’articolo 5 della l.r. n. 2/2014, ed in particolare provvede alla gestione finanziaria, amministrativa delle stesse. L’Agenzia opera in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d’interesse della protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione.

    3.  L’Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

    a)      predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all’attività di protezione civile di competenza della Regione;

    b)      predispone la proposta del programma regionale di cui all’articolo 13 della l.r. n. 2/2014 in armonia con le indicazioni e gli indirizzi nazionali e con le modalità previste dall’articolo 14 della l.r. n. 2/2014;

    c)      predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di calamità di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. n. 2/2014 e dello stato di emergenza di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. n. 2/2014, coordina gli interventi finalizzati all’attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell’emergenza;

    d)     emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all’articolo 26 della l.r. n. 2/2014 o da altre Strutture del Sistema di protezione civile ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;

    e)      gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso;

    f)       provvede all’effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi;

    g)      cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale;

    h)      cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture-UTG, con le amministrazioni locali, con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con il Corpo Forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile;

    i)        provvede all’acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile, dovute ad eventi eccezionali per i quali non sia possibile ricorrere alla centrale acquisti in ragione dell’urgenza;

    j)        può stipulare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. n. 2/2014, con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza;

    k)      provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all’articolo 31, commi 2 e 3 della l.r. n. 2/2014;

    l)        può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento.

    4. L’Agenzia, per la redazione degli atti e del programma regionale di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 3, si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti e del contributo della Consulta di cui all’articolo 11 della l.r. n. 2/2014, utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali ed acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all’interno della Regione in accordo con le Università e i centri di ricerca.

    5. L’Agenzia, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 della l.r. n. 2/2014, può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni, e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.

     

     

    Art. 3

    (Indirizzo, controllo, vigilanza e attività di gestione)

     

    1. L’Agenzia è soggetta al controllo, alla vigilanza e agli atti di indirizzo e direttiva della Giunta regionale ai sensi degli articoli 2 e 6 della l.r. n. 1/2008.

    2. L’attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi e si realizza, in particolare, attraverso la programmazione triennale e annuale dell’attività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. n. 2/2014.

    3. Le attività di controllo e vigilanza, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. n. 2/2014, consistono, in particolare:

    a) nell’esercizio del potere di acquisire provvedimenti, atti e informazioni e di disporre ispezioni e controlli;

    b)  nell’esercizio del potere sostitutivo nei confronti del Direttore dell’Agenzia in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;

    c) nell’esercizio del potere di annullamento degli atti del Direttore dell’Agenzia, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.

    4.  Il controllo strategico, il controllo di gestione nonché la valutazione del Direttore dell’Agenzia e degli altri dirigenti dell’Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni previste dagli articoli 30, 32 e 34 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 70 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche.

    5.  L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.

    6. Le attività attinenti alla gestione sono attribuite al Direttore dell’Agenzia e agli altri dirigenti dell’Agenzia che le esercitano, di norma, mediante atti e provvedimenti amministrativi, nonché atti di diritto privato.

    7. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attività della Giunta regionale, il Direttore dell’Agenzia partecipa alle conferenze dì coordinamento di cui all’articolo 3 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche.

     

     

    Art. 4

    (Logo distintivo dell’Agenzia regionale di Protezione Civile)

     

    1.  Il logo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio è rappresentato da un triangolo equilatero all’interno di un cerchio, come da grafica e colori di cui all’Allegato A del presente regolamento.

    2.  Il logo è utilizzato dal personale in servizio presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile per contrassegnare l’esercizio della propria attività.

    3.  Il logo è altresì utilizzato dal personale Volontario delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all’Elenco territoriale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 22 maggio 2013, in esercitazioni, manifestazioni ed attività di previsione, prevenzione e soccorso conformemente alle direttive impartite dall’Agenzia.

    4.  L’uso improprio del logo, nonché delle scritte identificative dell’Agenzia per attività estranee alla Protezione Civile della Regione Lazio, comporta, per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell’autorizzazione a fregiarsi dello stesso, la cancellazione dall’Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, nonché le sanzioni civili e penali previste dalla legislazione vigente.

     

     

    CAPO II

    SISTEMA ORGANIZZATIVO

     

    Art. 5

    (Organo dell’Agenzia e criteri generali di organizzazione)

     

    1. Organo dell’Agenzia è il Direttore nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità e dei requisiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

    a)      diploma di laurea o laurea magistrale;

    b)      comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazione complesse.

    2. Il Direttore dell’Agenzia, di seguito denominato Direttore, svolge le funzioni e i compiti di cui alla l.r. n. 2/2014, nonché i compiti di cui al presente regolamento, assumendo, in particolare, le decisioni relative all’organizzazione e alle attività delle strutture, ispirandosi ai criteri della responsabilizzazione dei dirigenti, del massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati, della crescita della professionalità e della fluidità negli scambi interstrutturali.

    3. L’incarico di Direttore è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La Giunta regionale può revocare l’incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

    4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale, in sede di conferimento dell’incarico, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell’entità e della rilevanza sociale delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Agenzia, in misura comunque non superiore al limite massimo stabilito dall’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.

    5.  L’organizzazione dell’Agenzia è improntata a criteri di autonomia gestionale ed operativa nonché imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità dell’azione amministrativa al fine di garantirne l’efficacia e l’efficienza e i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.

    6. L’organizzazione del lavoro all’interno delle singole strutture è rimessa, nei limiti delle risorse assegnate e di quanto stabilito dal presente regolamento, alla responsabilità del dirigente preposto alla struttura stessa.

     

     

    Art. 6

    (Strutture organizzative)

     

    1. Il sistema organizzativo dell’Agenzia è costituito da una struttura organizzativa equiparata ad una Direzione regionale, cui è preposto il Direttore, articolata nelle seguenti strutture organizzative di base, denominate Aree, ai sensi dell’articolo 17, comma l, del r.r. n. 1/2002: (1)

    a) Area 1 - Affari Generali;

    b) Area 2 - Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile;

    c) Area 3 - Centro Funzionale Regionale;

    d) Area 4 - Pianificazione e Organizzazione del Sistema Regionale;

    e) Area 5 - Formazione;(2)

    f) (3)

    2. Ai fini del supporto allo svolgimento delle funzioni del Direttore, è istituita una segreteria operativa posta alle dirette dipendenze del Direttore, in conformità ai limiti previsti all’articolo 21, comma 2, lettera b), del r.r. n. 1/2002. Al responsabile della segreteria operativa e ai componenti della stessa spettano le indennità previste per le segreterie operative delle direzioni della Giunta regionale.

    3. Per lo svolgimento dei compiti del Direttore è istituita, inoltre, la conferenza di direzione, composta dal Direttore stesso, che la presiede e dai dirigenti delle aree. Tale conferenza è convocata dal Direttore periodicamente e, comunque, ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza dell’Agenzia.

    4. Qualora si renda necessario, anche in relazione al conferimento di nuovi compiti o attività all’Agenzia, il Direttore può, con proprio atto e previa direttiva del Segretario Generale e sentiti il Direttore Regionale competente in materia di personale nonché i dirigenti delle strutture interessate, ridefinire la suddivisione delle competenze alle strutture di cui al comma 1 o assegnare alle stesse competenze ulteriori e istituire nuove Aree, secondo criteri di omogeneità  e coerenza delle competenze ed in funzione della necessità di garantire una organizzazione duttile e funzionale ai diversi contesti emergenziali.(4)

     

    Art. 7

    (Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture organizzative)

     

    1. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’Agenzia è stabilito nel numero massimo di 80 unità.(5)

    2. La suddivisione per qualifiche, categorie funzionali e profili professionali del contingente di cui al comma 1 e la relativa dislocazione tra le strutture organizzative di cui all’articolo 6 sono effettuate con atti di organizzazione del Direttore ai sensi del r.r. n. 1/2002. Il Direttore, con proprio atto di organizzazione, assegna alle strutture organizzative di cui all’articolo 6 il personale assegnatogli con atto del Direttore regionale della Direzione competente in materia di personale.

    3. In caso di situazioni calamitose di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della l.r. n. 2/2014, il Direttore dell’Agenzia può richiedere al Direttore Regionale competente in materia di Personale, l’assegnazione temporanea di personale idoneo a svolgere particolari mansioni che si rendessero necessarie per il superamento dell’emergenza. (6)

     

     

    CAPO III

    NORME RELATIVE ALLA DIRIGENZA

     

    Art. 8

    (Funzioni e compiti del direttore)

     

    1. Il direttore dirige e coordina le attività dell’Agenzia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione, nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell’Agenzia di cui all’articolo 15. In particolare, il direttore:

    a)      provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;

    b)      adotta, sentito il Presidente della Regione, tutti i provvedimenti amministrativi necessari finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 17 della l.r. n. 2/2014, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo;

    c)      si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell’azione amministrativa;

    d)     predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’Agenzia e le relative modifiche;

    e)      predispone la proposta del programma annuale di attività dell’Agenzia;

    f)       adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 23, comma 3, della l.r. n. 2/2014, il bilancio annuale di previsione, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti della risorse finanziarie previste dall’articolo 23, comma l, della l.r. n. 2/2014, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche;

    g)      redige la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

    h)      conferisce gli incarichi ai dirigenti sotto ordinati e assegna le responsabilità di specifici progetti e gestioni, nonché gli incarichi di responsabilità dei servizi;

    i)        assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell’Agenzia di cui all’articolo 15, nonché provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell’ambito delle strutture di cui all’articolo 6, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

    j)        dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti sotto ordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e propone l’adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche;

    k)      cura la gestione del cambiamento organizzativo, l’auditing interno e il controllo di qualità;

    l)        adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, riservati alla propria competenza;

    m)    verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati;

    n)      stipula convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della l.r. n. 2/2014 nei casi previsti dalla legge e dispone e coordina l’impiego delle eventuali colonne mobili provinciali di cui al citato articolo 18 per interventi nell’ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale;

    • o)      promuove e resiste, avvalendosi dell’Avvocatura regionale, alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sotto ordinati;

    p)      decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi dai dirigenti sotto ordinati;

    q)      esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa regionale vigente.

     

     

    Art. 9

    (Funzioni e compiti degli altri dirigenti)

     

    1. Ai dirigenti di area, come disposto dall’articolo 160, comma 1, lettera c), del r.r. n. 1/2002, spettano compiti di direzione, organizzazione e vigilanza nonché compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, di iniziativa e decisione, ai fini dell’esercizio delle competenze della struttura organizzativa cui sono preposti, secondo le indicazioni del Direttore fornite in coerenza con le direttive degli organi di governo e di direzione politica. In particolare, i dirigenti d’area:

    a)      curano il raccordo dell’attività dell’area con il Direttore;

    b)      collaborano con il Direttore ai fini della formulazione di relazioni e proposte per la definizione degli atti di competenza degli organi di governo e di direzione politica;

    c)      formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore per la definizione degli atti del Direttore stesso;

    d)     curano l’attuazione degli obiettivi e dei progetti nonché la gestione delle attività nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e dei limiti contenuti nelle direttive del Direttore, adottano gli atti rientranti nelle proprie competenze ed esercitano i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

    e)      adottano tutti gli atti di propria competenza, nonché quelli espressamente loro delegati dal Direttore;

    f)       dirigono, controllano e coordinano l’attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo;

    g)      individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi, fatti salvi quelli individuati dal Direttore in relazione a provvedimenti di propria competenza;

    h)      indicono o partecipano a conferenze di servizi, redigono pareri e relazioni di carattere tecnico-professionale, limitatamente alle competenze della struttura cui sono preposti, dandone comunicazione al Direttore nel caso in cui tali attività impegnino l’Agenzia nei confronti di altre amministrazioni;

    i)        presentano al Direttore, entro il 20 gennaio di ogni anno, la relazione sull’attività della struttura cui sono preposti;

    j)        esercitano i poteri di direzione delle articolazioni interne dell’area in caso di assenza o in mancanza, per qualunque motivazione, dei relativi responsabili;

    k)      provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

    2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di area sono suscettibili di ricorso gerarchico.

     

     

    Art. 10

    (Conferimento di incarichi dirigenziali)

     

    1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

    2.  Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all’articolo 6, sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità, sulla base dei criteri definiti nell’allegato H al r.r. n. 1/2002, dal direttore, con proprio atto di organizzazione.

    3.  La procedura per il conferimento dì eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato è attivata, su proposta del Direttore dell’Agenzia, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di personale, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 20 della l.r. n. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall’articolo 162, comma 6, del r.r. n. 1/2002 e successive modificazioni.

    4.  Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all’articolo 20, comma 6, della l.r. n. 6/2002.

     

     

    Art. 11

    (Assegnazione degli obiettivi)

     

    1. Il Direttore, entro trenta giorni dall’approvazione del programma annuale di attività dell’Agenzia, che costituisce l’atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale per l’attività amministrativa e gestionale di competenza dell’Agenzia stessa, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico, assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

    2. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 1 deve indicare:

    a)    la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

    b)    l’indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

    c)    l’elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di quota parte delle relative assegnazioni, per l’attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato.

    3. Gli obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere modificati dal Direttore nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

     

     

    CAPO IV

    PERSONALE, CONSULENZE E ATTIVITÀ NELL’INTERESSE DI ALTRI ENTI. DISPOSIZIONI FINALI

     

    Art. 12

    (Personale)

     

    1. L’Agenzia per l’espletamento delle proprie attività, si avvale:

    a)    di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale;

    b)    del personale assunto dalla Regione su proposta formulata dal Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di cui all’articolo 7, comma 1, del presente regolamento;

    c)    di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti.

    2. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, l’Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l’incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile.

     

     

    Art 13

    (Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne)

     

    1.  Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed in conformità all’articolo 7 del d.lgs. 165/2001, il Direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni nel rispetto del regolamento regionale 10 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione regionale), nonché dei limiti individuati dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

    2.  L’Agenzia può inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l’effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

     

     

    Art. 14

    (Attività nell’interesse di altri enti)

     

    1.  L’Agenzia può svolgere attività tecnico-operative attinenti alle materie di propria competenza anche nell’interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa fra il Presidente della Regione e i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.

    2. Sulla base dell’intesa di cui al comma 1, il Direttore e il rappresentante dell’ente interessato stipulano apposita convenzione nella quale sono disciplinati i rapporti fra l’Agenzia e l’ente stesso, con particolare riguardo alla specificazione delle attività oggetto delle prestazioni e dell’eventuale relativa remunerazione.

     

     

    Art. 15

    (Programmazione dell’attività)

     

    1.  La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. n. 2/2014, sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma triennale di attività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. n. 1/2008, in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 13 della l.r. n. 2/2014.

    2.  Il Direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall’articolo 6 della l.r. n. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

    3. La proposta del programma annuale di attività è trasmessa dal Direttore dell’Agenzia, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del programma, all’assessore regionale competente in materia di protezione civile.

    4. Il programma annuale di attività è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 della l.r. n. 1/2008, sentita la commissione consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell’Agenzia per l’attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo strategico.

     

     

    Art. 16

    (Costituzione di gruppi di lavoro)

     

    1.  Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale.

    2. I gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale.

    3.  I gruppi di lavoro sono costituiti con determinazione del Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione e il nominativo del dirigente incaricato di sovrintendere all’attività del gruppo stesso.

    4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare alla costituzione dei gruppi di lavoro, nonché le modalità di corresponsione delle quote definite, in conformità alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

     

     

    Art. 17

    (Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente)

     

    1. Presso l’Agenzia, ai sensi e per effetto dell’articolo 26 della l.r. n. 2/2014, sono istituiti il Centro funzionale regionale multirischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e all’articolo 3-bis, comma 2, della l. 225/1992 e successive modifiche, e la Sala operativa unificata permanente (SOUP), di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

     

     

    Art. 18

    (Risorse finanziarie e sistema contabile)

     

    1. Le risorse finanziarie dell’Agenzia sono costituite, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. n. 2/2014, da:

    a)      risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l’espletamento dei compiti assegnati dalla l.r. n. 2/2014 all’Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

    b)      risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell’articolo 15 della l.r. n. 2/2014 lo stato di calamità e di emergenza regionale;

    c)      risorse ordinarie statali per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

    d)     risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato lo stato di emergenza nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 225/1992 e successive modifiche;

    e)      risorse dell’Unione Europea, statali e regionali per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

    2.  Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

    3.  Il sistema contabile dell’Agenzia è disciplinato con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 1/2008. Nelle more dell’adozione del suddetto regolamento trovano applicazione, nei confronti dell’Agenzia, le disposizioni vigenti in materia per la Giunta regionale del Lazio.

    4.  Il Direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell’Agenzia, l’assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, ed il rendiconto generale, nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche.

     

    Art. 19

    (Rinvio alla normativa vigente)

     

    1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, nonché la specifica normativa vigente nella materia di riferimento.

     

     

    Art. 20

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     Capo I

    Disposizioni generali

     

    Art. 1 - Oggetto

    Art. 2 - Natura giuridica e attività dell’Agenzia

    Art. 3 - Indirizzo, controllo, vigilanza e attività di gestione

    Art. 4 - Logo distintivo dell’Agenzia regionale di Protezione Civile

     

     

    Capo II

    Sistema organizzativo

     

    Art. 5 - Organo dell’Agenzia e criteri generali di organizzazione

    Art. 6 - Strutture organizzative

    Art. 7 - Contingente complessivo del personale e dislocazione nelle strutture    organizzative

     

     

    Capo III

    Norme relative alla dirigenza

     

    Art. 8   - Funzioni e compiti del Direttore

    Art. 9   - Funzioni e compiti degli altri dirigenti

    Art. 10 - Conferimento di incarichi dirigenziali

    Art. 11 - Assegnazione degli obiettivi

     

     

    Capo IV

    Personale, consulenze e attività nell’interesse di altri enti. Disposizioni finali

     

    Art. 12 - Personale

    Art. 13 - Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne

    Art. 14 - Attività nell’interesse di altri enti

    Art. 15 - Programmazione dell’attività

    Art. 16 - Costituzione di gruppi di lavoro

    Art. 17 - Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente

    Art. 18 - Risorse finanziarie e sistema contabile

    Art. 19 - Rinvio alla normativa vigente

    Art. 20 - Entrata in vigore

     

     ALLEGATI

    NOTE

    (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 del r.r. 8 aprile 2016 n.9, pubblicato sul BUR Lazio 12 aprile 2016 n.29

    (2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett.a) del r.r. 13 ottobre 2017, n. 24, pubblicato sul BUR Lazio 17 ottobre 2017, n.83.

    (3)Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett.b) del r.r. 13 ottobre 2017, n. 24, pubblicato sul BUR Lazio 17 ottobre 2017, n.83.

    (4) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett.c) del r.r. 13 ottobre 2017, n. 24, pubblicato sul BUR Lazio 17 ottobre 2017, n.83.

    (5) Comma così modificato dall'art.2, comma 1, lett. a) del r.r. 8 aprile 2016 n.9, pubbliato sul BUR Lazio 12 aprile 2016 n.29

    (6) Comma così  modificato dall'art.2, comma 1, lett.b) del r.r. 8 aprile 2016 n.9, pubblicato sul BUR Lazio 12 aprile 2016 n.29

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