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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Antiusura

Ai sensi della legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura) e successive modifiche, la Regione, anche attraverso gli enti locali, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile, del sistema produttivo imprenditoriale, ed in particolare della piccola e media impresa, e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni ed i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale, favorendo il reinserimento delle vittime del reato di usura nell'economia legale e promuovendo il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura.

A tal fine è stato istituito il Fondo regionale in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura, destinato a finanziare, previa adozione di specifici avvisi pubblici, i seguenti interventi:

  • contributi per la costituzione di parte civile delle vittime dell’usura (art. 4 l.r. 14/2015);
  • misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura (art. 5 l.r. 14/2015)
  • indennizzi per il sostegno alle vittime dell’usura (art. 6 l.r. 14/2015)
  • misure per favorire la competitività e l 'inclusione finanziaria (art. 7 l.r. 14/2015);
  • sostegno psicologico (art. 8 l.r. 14/2015);
  • assistenza e tutela alle vittime dell’usura (art. 9 l.r. 14/2015);
  • contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura (art. 10 l.r. 14/2015);
  • attività della Regione di cui all’articolo 11 l.r. 14/2015.

Ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 14/2015:

  • sono enti destinatari degli interventi di cui alla legge medesima:
    • i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi, denominati Confidi, che abbiano costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche;
    • le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996 e successive modifiche;
    • gli enti iscritti nell’elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);
    • gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) prestino attività di assistenza ed informazione per le finalità di cui legge regionale, nella misura degli interventi previsti dalla lettera h).
  • sono beneficiari degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 14/2015, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale, i seguenti soggetti vittime o potenziali vittime del reato di usura:
    • persone fisiche;
    • piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), in qualsiasi forma costituite, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d’azzardo ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).

I suddetti consorzi, associazioni, fondazioni devono essere iscritti nell’Elenco regionale dei confidi, delle associazioni e delle fondazioni antiusura, di cui all’articolo 13 della l.r. 14/2015, costituito e aggiornato con le modalità di cui alla determinazione n. G05957 del 25 maggio 2016.

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