Regolamento regionale 14 Marzo 2017 n. 5
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BUR 16 Marzo 2017 n.22
- Testo vigente al:
- Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 maggio 2016, n.6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori ed utenti)
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Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 10 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), di seguito denominata legge, nonché dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto detta disposizioni di attuazione ed integrazione della legge stessa volte a disciplinare:
a) le modalità per l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
b) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti nonché le modalità di verifica del divieto di cumulo;
c) le modalità di rendicontazione e verifica di attuazione degli interventi;
d) i criteri per la revoca dei finanziamenti;
e) le modalità per il primo funzionamento del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.
Art. 2
(Soggetti destinatari)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, sono soggetti destinatari delle presenti disposizioni le associazioni dei consumatori e degli utenti della Regione, di seguito denominate associazioni, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 4 della legge.
2. Sono destinatari delle disposizioni di cui al Capo Terzo, gli enti locali o gli altri enti pubblici per la parte relativa alla concessione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi.
Capo II
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti del Lazio
Art. 3
(Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione)
1. Ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti del Lazio, di seguito denominato Registro, le associazioni, in possesso dei requisiti previsti al comma 2 dell’articolo 4 della legge, possono presentare, nel corso dell’anno, mediante l’utilizzo prioritario della posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R domanda alla Direzione regionale competente in materia, di seguito denominata Direzione, utilizzando il modulo pubblicato nell’apposito sito web della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione, indicando il recapito presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento.
2. Alla domanda sono allegati:
a) la copia autentica dell’atto costitutivo attestante l’avvenuta costituzione dell’associazione da almeno due anni;
b) la copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell’ultimo biennio, dal quale risulti come scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei consumatori e utenti, senza scopo di lucro, nonché la sussistenza di un ordinamento a base democratica;
c) la copia autentica del bilancio annuale consuntivo o del rendiconto economico contenente l’indicazione delle quote versate dagli associati, nonché la dichiarazione sulla tenuta regolare dei libri contabili ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità delle associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui le quote siano versate e iscritte direttamente nel bilancio di associazioni federate o convenzionate con l’associazione richiedente, è necessario allegare anche il bilancio consuntivo di tali associazioni, nonché una relazione sulla gestione o nota integrativa in cui dare conto dei rapporti tra le varie articolazioni organizzative circa il versamento, l’introitazione e il riversamento di quota parte delle suddette quote;
d) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
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la presenza sul territorio regionale di una autonoma struttura associativa e l’indicazione di una sede amministrativa, in cui vi sia la tenuta dell’elenco degli iscritti, tenuto a disposizione per i controlli previsti all’articolo 6, nonché degli sportelli regionali presenti sul territorio, nonché il rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 della legge, ferma restando la deroga di cui all’articolo 14, comma 6 della medesima legge;
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il possesso dell’effettiva rappresentatività richiesta ai sensi della lettera e), comma 2 dell’articolo 4 della legge, attraverso l’indicazione degli iscritti alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda;
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che l’associazione non svolga attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non abbia connessione di interessi con imprese di produzioni o distribuzioni e che la stessa si impegni a mantenere tali preclusioni; se l’associazione ha ricevuto nell’ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, questa è tenuta a dichiararlo in modo espresso e dettagliato evidenziando, per i contributi, anche le informazioni contenute nei bilanci e rendiconti, fornendo ogni utile elemento a dimostrare che gli stessi non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono esclusivamente finalizzati alla tutela dei consumatori e degli iscritti;
e) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:
1) l’assenza a carico del proprio rappresentante legale di alcuna condanna passata in giudicato in relazione all’attività dell’associazione;
2) l’assenza a carico del proprio rappresentante legale della qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione;
f) la comunicazione dell’indirizzo web presso cui è disponibile il sito internet aggiornato, in cui siano pubblicati gli atti previsti dalla lettera f), comma 2, dell’articolo 4 della legge.
3. Gli allegati di cui al comma 2 possono essere presentati in copia autentica o, qualora ne ricorrano i presupposti, in copia conforme all’originale ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Le associazioni comunicano tempestivamente alla Direzione le variazioni intervenute in ordine all’indirizzo della sede amministrativa, degli sportelli e della PEC.
5. Le associazioni conservano, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione legata al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.
6. Ai fini della verifica dell’ordinamento a base democratica, si tiene conto del rispetto dei seguenti elementi desumibili dallo statuto:
a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
b) principio del voto singolo ai sensi dell’articolo 2538, comma 2, codice civile;
c) sovranità dell’assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione;
d) criteri e forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconto.
7. Ai fini della rappresentatività regionale, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della legge, si tiene conto:
a) degli iscritti all’associazione che hanno espressamente manifestato la volontà di adesione e la cui iscrizione venga comprovata dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico ma effettivamente corrisposto e verificabile ai sensi della vigente disciplina statale;
b) della popolazione regionale o del territorio dell’ente di area vasta risultante dall’ultimo censimento Istat disponibile.
8. All’atto di presentazione della domanda di iscrizione al Registro, ciascuna associazione designa, all’interno del Consiglio regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU), il proprio rappresentante effettivo nonché quello supplente.
Art. 4
(Istruttoria e provvedimento di iscrizione)
1. La Direzione svolge l’istruttoria sulle domande pervenute verificando la regolarità della documentazione allegata.
2. La Direzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, adotta il provvedimento di diniego o di iscrizione al Registro che viene comunicato alla associazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. La Direzione, in caso di insufficiente documentazione, chiede, mediante utilizzo prioritario della PEC o tramite raccomandata A/R l’integrazione della stessa, concedendo un termine massimo di 15 giorni lavorativi entro il quale l’associazione provvede ai relativi adempimenti. In questo ultimo caso il termine dei 60 giorni previsto al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui l’associazione presenta la documentazione e comunque non oltre la scadenza del termine concesso.
4. Qualora il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda di iscrizione si intende respinta, previa comunicazione all’associazione richiedente.
Art. 5
(Mantenimento dei requisiti e cancellazione dal Registro)
1. Ai fini dell’aggiornamento annuale del Registro di cui all’articolo 3, le associazioni inviano alla Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione utilizzando il modulo pubblicato nell’apposito sito web della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione, nel quale sono indicate le eventuali variazioni dei dati comunicati ai sensi dell’articolo 3, e al quale sono allegati, altresì, in caso di modifiche intervenute, la copia del bilancio consuntivo o del rendiconto dell’anno precedente e dello statuto nelle modalità di cui ai commi 2 o 3 dell’articolo 3.
2. La Direzione, con apposito provvedimento, dispone la conferma o, in caso di perdita dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 4 della legge, o mancata presentazione dell’autocertificazione di cui al comma 1, la cancellazione delle associazioni dal Registro, provvedendo all’aggiornamento dello stesso entro il 30 aprile di ogni anno. Il provvedimento di conferma o di cancellazione è comunicato alle associazioni ed è pubblicato sul BURL e nell’apposito spazio web del sito istituzionale della Regione.
3. L’eventuale cancellazione dell’associazione dal Registro, determina l’automatica decadenza del relativo rappresentante in seno al CRCU.
4. La domanda di nuova iscrizione non può essere presentata prima dei tre anni dalla data di cancellazione, nel caso in cui quest’ultima sia determinata:
a) dalla carenza dei requisiti previsti dal comma 2, dell’articolo 4 della legge, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 6;
b) dalla violazione del divieto di cui al comma 7 dell’articolo 4, della legge.
5. Il Registro, aggiornato annualmente ai sensi del presente articolo, è pubblicato sul BURL e nell’apposito sito web della Regione.
Art. 6
(Controlli)
1. La Direzione effettua, annualmente, controlli sulla veridicità e regolarità dei dati comunicati dalle associazioni iscritte nel Registro e provvede a verificare il mantenimento dell’effettiva rappresentatività prevista alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della legge.
2. La Direzione effettua i controlli presso le sedi e gli sportelli delle associazioni per verificare la corrispondenza dei dati comunicati, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, e monitora i siti web delle associazioni ai fini della verifica della pubblicazione e dell’aggiornamento degli atti previsti dalla lettera f), comma 2, dell’articolo 4 della legge.
3. In caso di dichiarazione mendace, mancata corrispondenza dei dati o carenza dei requisiti, la Direzione provvede, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 della legge, alla cancellazione dal Registro dell’associazione inadempiente.
Capo III
Gestione delle risorse finanziarie, controllo, verifica e monitoraggio degli interventi
Art. 7
(Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento)
1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi adotta, annualmente, un avviso pubblico, di seguito denominato avviso, per la concessione dei finanziamenti alle associazioni iscritte al Registro di cui all’articolo 3.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nel piano di attività annuale, di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge, tenuto conto delle risorse finanziarie ivi individuate e ripartite, alla realizzazione degli interventi provvedono, in conformità a quanto stabilito dal presente Capo e sulla base di un apposito avviso, anche gli enti locali o gli altri enti pubblici di seguito denominati enti, anche in collaborazione con le associazioni di cui al comma 1.
3. Nell’avviso, adottato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, sono stabiliti, tra l’altro, i criteri di valutazione dei progetti, i punteggi ad essi attribuiti e l’importo massimo finanziabile.
4. Le associazioni o gli enti, sulla base dell’avviso, inoltrano domanda alla Direzione, indicando:
a) la tipologia di progetto da realizzare nell’ambito dell’ area tematica di intervento individuata;
b) la descrizione degli obiettivi e delle finalità da conseguire;
c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, gli strumenti necessari e le modalità di realizzazione;
d) i tempi e le fasi di realizzazione;
e) il piano finanziario delle spese previste, distinte per singole tipologie di spesa e singole voci di costo;
f) l’indicazione dell’ambito territoriale interessato e la tipologia dei consumatori da raggiungere nello sviluppo delle azioni.
5. Nella domanda è altresì allegata una dichiarazione con la quale si attesta che sul progetto da realizzare non vi sia il concorso di ulteriori finanziamenti regionali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge.
6. Il progetto riporta in originale, su ciascuna delle pagine di cui è composto, il timbro e la firma del rappresentante legale dell’associazione o ente. All’interno del progetto sono altresì indicati, pena l’esclusione, i riferimenti del mittente e della sede, comprensivi di numero di telefono, indirizzo mail, indirizzo PEC, al quale inviare le eventuali comunicazioni.
7. Le associazioni o gli enti possono presentare una sola domanda in forma individuale o in forma associata. La domanda è inviata prioritariamente a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R e nell’oggetto del messaggio è indicata la dicitura riportata nell’avviso.
8. Non sono ritenute ammissibili le richieste presentate in modo difforme o riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8, sono ritenute altresì inammissibili quelle inviate oltre il termine di presentazione previsto nell’avviso.
9. Le associazioni o gli enti, pena l’esclusione, si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta rispetto ai dati forniti. Ulteriori cause di esclusione sono stabilite nell’avviso.
Art.8
(Istruttoria, valutazione delle domande e provvedimento di ammissione)
1. La Direzione provvede all’istruttoria ed alla valutazione delle domande di cui all’articolo 7, verificando:
a) il rispetto dei termini e delle modalità di inoltro delle domande;
b) la regolarità dei dati e della documentazione presentata;
c) il rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 5 dell’ articolo 7;
d) il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte delle associazioni richiedenti o degli enti tenuto conto di quanto previsto dall’ avviso;
e) la coerenza del progetto presentato con quanto previsto dall’avviso;
f) l’ammissibilità delle spese anche in relazione all’importo massimo finanziabile previsto dall’avviso.
2. La Direzione, può richiedere, prioritariamente mediante PEC o tramite raccomandata A/R, integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed allegata ai singoli progetti, concedendo un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale rispondere, scaduto il quale il progetto è inammissibile.
3. I progetti ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri previsti al successivo comma 1 dell’articolo 9, nonché di quanto stabilito dall’avviso.
4. La Direzione, al termine dell’istruttoria e della fase di valutazione, provvede:
a) ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria delle domande ammissibili, di quelle ammissibili ma non finanziabili e l’elenco di quelle inammissibili, con i relativi motivi di esclusione, anche ai fini della pubblicazione sul BURL, nonché nell’apposito sito web della Regione;
b) a comunicare agli interessati i motivi di esclusione delle domande ritenute inammissibili;
c) ad adottare i provvedimenti per la concessione dei finanziamenti.
5. Sono ammessi al finanziamento, in funzione del punteggio conseguito, i progetti collocati in posizione utile fino ad esaurimento dell’importo complessivo finanziato.
6. La Direzione, in seguito alla pubblicazione sul BURL nonché nell’apposito spazio web del sito istituzionale della Regione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, invia, prioritariamente a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R, comunicazione alle associazioni o agli eventuali enti invitando a sottoscrivere, con firma digitale, la convenzione di cui al successivo comma 2 dell’articolo 9, nel rispetto dei termini riportati nell’avviso.
Art. 9
(Criteri per la concessione dei finanziamenti. Convenzione)
1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) completezza progettuale;
b) qualità del progetto con particolare riferimento al suo carattere innovativo;
c) rispondenza del progetto agli ambiti di intervento individuati;
d) diffusione territoriale del progetto, anche in relazione alla rappresentanza attiva sul territorio del soggetto attuatore;
e) partenariati coinvolti nella realizzazione dell’intervento;
f) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
g) per gli enti locali o altri enti pubblici di cui all’articolo 7, comma 2, del coinvolgimento delle associazioni di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Il finanziamento degli interventi avviene sulla base della stipula di una apposita convenzione sottoscritta dalla Direzione e dalle associazioni o dagli enti destinatari del finanziamento.
3. Lo schema della convenzione, approvato con determina dirigenziale, stabilisce in particolare:
h) l’ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell’intero progetto e le relative modalità di erogazione;
i) i tempi di realizzazione del progetto;
j) le comunicazioni in merito alle manifestazioni o incontri pubblici che vengono svolti;
k) i controlli;
l) i soggetti collegati – Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);
m) le spese generali e la tracciabilità dei flussi finanziari;
n) le modalità di presentazione della documentazione di spesa comprensiva della relazione conclusiva del progetto, con la descrizione degli obiettivi raggiunti per ciascuna azione prevista, ed il riepilogo generale delle spese sostenute e rendicontate e di quelle non rendicontate;
o) la restituzione delle somme percepite in eccesso;
p) le revoche e le modalità di risoluzione delle controversie;
q) la clausola risolutiva.
Art.10
(Controlli, verifiche e monitoraggio)
1. La Direzione effettua controlli, verifiche e attività di monitoraggio sui progetti in itinere e su quelli conclusi, per verificarne l’effettiva realizzazione e la veridicità dei dati dichiarati sul rendiconto e sulla documentazione presentata, nonché sul rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 5 dell’articolo 7.
2. A tal fine, le associazioni e gli enti conservano la documentazione contabile e gli atti di spesa originali, compresa tutta la documentazione relativa al progetto finanziato, per almeno 10 anni, tenendoli a disposizione per ogni successivo controllo.
3. Nel caso in cui durante l’attività di controllo e verifica siano riscontrate irregolarità, la Direzione lo comunica formalmente alle associazioni o agli enti che sono tenuti ad eliminarli entro dieci giorni lavorativi. Qualora le irregolarità perdurino, si provvede alla revoca del finanziamento.
4. Ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati, le associazioni o gli enti presentano alla Direzione, contestualmente al rendiconto, la relazione sulle iniziative realizzate, in cui siano descritte le attività e dettagliati i dati riportati in una apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.
Art. 11
(Rendicontazione)
1. I finanziamenti assegnati alle associazioni o agli enti sono rendicontati alla Direzione nei tempi previsti dall’avviso e dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 9, pena la revoca del finanziamento e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.
2. La rendicontazione è composta, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di tracciabilità finanziaria, dalla documentazione delle spese sostenute e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesti la veridicità e la sede presso la quale sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.
3. La rendicontazione, prodotta nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, è trasmessa, prioritariamente mediante PEC o tramite raccomandata A/R, alla Direzione.
4. Qualora dalla rendicontazione emerga che le associazione o gli enti, abbiano realizzato il progetto in modo difforme dalla convenzione o nel caso in cui si rilevino inadempienze gravi e ripetute, la Direzione procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca del finanziamento ai sensi dell’articolo 12.
Art. 12
(Revoca dei finanziamenti)
1. I finanziamenti assegnati sono revocati totalmente e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi:
a) mancata o parziale realizzazione dell’iniziativa finanziata, tenuto conto di quanto previsto dall’avviso;
b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel progetto;
c) mancata presentazione della rendicontazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
d) gravi irregolarità nella gestione della spesa;
e) mancata registrazione e conservazione dei documenti rilevanti al fine del monitoraggio. In tal caso, il finanziamento è revocato in misura pari all’ammontare di un quarto dell’importo concesso.
2. Le revoche sono disposte previa comunicazione al rappresentante legale, il quale, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da idonea documentazione. La motivazione per l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è riportata nel provvedimento finale.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 13
(Disposizioni transitorie. Modalità di primo funzionamento
del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione provvede, previo avviso pubblico, alla costituzione del Registro.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti presentano, sulla base dell’avviso pubblico di cui al comma 1, domanda di iscrizione designando, ai sensi del comma 8 dell’articolo 3, il proprio rappresentante effettivo nonché quello supplente all’interno del CRCU.
3. Le associazioni già presenti nel CRUC, alla data di entrata in vigore della legge, sono iscritte automaticamente nel Registro ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 della legge e designano il proprio rappresentante ai fini della costituzione del CRCU. Tali associazioni, qualora entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge non abbiano provveduto a documentare l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge, secondo le modalità previste dall’articolo 3, sono cancellate dal Registro e sono escluse dalla costituzione del CRCU.
4. Entro 60 giorni dalla data di costituzione del Registro, il Presidente della Regione provvede, con decreto, alla costituzione del CRCU e convoca contestualmente anche attraverso un suo delegato la prima seduta.
5. La prima seduta è presieduta dall’Assessore competente per materia, o suo delegato, ed è valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Nella prima seduta i componenti del CRCU nominano, al proprio interno, l’Ufficio di presidenza composto dall’Assessore competente per materia, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri scelti ed eletti tra i componenti del CRCU stesso.
7. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta. Nel caso in cui nei primi tre scrutini non si raggiunga la maggioranza assoluta, dal quarto scrutinio è sufficiente la metà più uno dei votanti.
8. Per l’elezione degli altri tre membri dell’ufficio di Presidenza si provvede mediante un’unica votazione nella quale possono esprimersi due preferenze.
9. Entro 30 giorni dalla prima seduta, il CRCU adotta e approva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 5 della legge, un proprio regolamento di funzionamento interno nel quale sono disciplinati, in particolare:
f) i compiti spettanti al Presidente, al Vice Presidente e ai tre membri dell’Ufficio di Presidenza;
g) le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le modalità di votazione in seno alle stesse;
h) l’individuazione del numero legale necessario ai fini della validità delle sedute successive alla prima, nonché delle deliberazioni;
i) le modalità di revoca dei componenti che risultino assenti alle sedute del CRCU per tre volte consecutive comprese le loro sostituzioni;
J) ogni altro aspetto funzionale allo svolgimento dei compiti spettanti al CRCU ai sensi dell’articolo 6 della legge.
Art. 14
(Entrata in vigore)
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Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
SOMMARIO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Soggetti destinatari)
Capo II
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti del Lazio
Art. 3 (Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione)
Art. 4 (Istruttoria e provvedimento di iscrizione)
Art. 5 (Mantenimento dei requisiti e cancellazione dal Registro)
Art. 6 (Controlli)
Capo III
Gestione delle risorse finanziarie, controllo, verifica e monitoraggio degli interventi
Art. 7 (Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento)
Art. 8 (Istruttoria, valutazione delle domande e provvedimento di ammissione)
Art. 9 (Criteri per la concessione dei finanziamenti. Convenzione)
Art. 10 (Controlli, verifiche e monitoraggio)
Art. 11 (Rendicontazione)
Art. 12 (Revoca dei finanziamenti)
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 13 (Disposizioni transitorie. Modalità di primo funzionamento del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti)
Art. 14 (Entrata in vigore)
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
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