Regolamento regionale 9 novembre 2011 n. 10
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BUR 21 dicembre 2011, n.47
- "Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n.1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive modifiche".
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ART. 1
(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1)1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) è sostituito dal seguente:
"3. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, da Roma Capitale e dai comuni o dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), della citata l.r. 38/1996.".ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del r. r. 1/2000)1. Al comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: "Lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 800,00";
b) alla lettera b), le parole: "Lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 250,00";
c) alla lettera c) le parole: "Lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 500,00";
d) alla lettera d):
1) dopo le parole: "spese alloggiative", sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rette per la permanenza in strutture socioassistenziali";
2) le parole: "Lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 800,00"
2. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche di cui al comma 1, lettere c) e d), anche le persone di cui all'articolo 1, comma 1, residenti nel territorio regionale e ricoverate in ospedali psichiatrici giudiziari e in strutture territoriali psichiatriche alternative ubicati in altre regioni, al fine di favorirne la dimissione. Il beneficio decorre dalla data di dimissione.".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
ART. 3
(Modifiche all'articolo 3 del r. r. 1/2000)1. All'articolo 3 del r. r. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate, su proposta dell'equipe curante di cui al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a darne immediata comunicazione alla commissione prevista dall'articolo 6. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) sono erogate dal comune, previa autorizzazione della commissione di cui all'articolo 6.";
b) il comma 4 è abrogato.ART. 4
(Modifica all'articolo 6 del r. r. 1/2000)1. Al comma 2 dell'articolo 6 del r. r. 1/2000 le parole da: "di ogni Comune" a: "Azienda sanitaria locale" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni o degli enti capofila di cui all'articolo 1, comma 3, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali. Per Roma Capitale, partecipano gli assistenti sociali dei Municipi. ".
ART. 5
(Sostituzione dell'articolo 7 del r. r. 1/2000)1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali)1. La Regione ripartisce annualmente tra Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, in base alla popolazione residente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), della l.r. 38/1996, le risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti inerenti al sistema integrato di servizi ed interventi socioassistenziali.".
ART. 6
(Modifiche all'articolo 8 del del r. r. 1/2000)1. Al comma 1 dell'articolo 8, le parole da: "Ciascuna Azienda sanitaria locale" a: "rendicontare" sono sostituite dalle seguenti: "Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, rendicontano".
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.