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Regolamento regionale 8 Maggio 2017 n. 13

  • BUR 9 Maggio 2017 n. 37
  • Conferimento del titolo “Città della Cultura della Regione Lazio"
  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in attuazione dei commi da 46 a 52 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), stabilisce i criteri per il conferimento del titolo di “Città della cultura della Regione Lazio”, le modalità di presentazione delle candidature, i criteri per l’assegnazione dei contributi, le modalità di designazione dei membri della commissione di valutazione e le sue modalità di funzionamento.


    Art. 2
    (Requisiti e modalità di presentazione delle candidature)

    1. La Direzione regionale competente in materia di cultura emana annualmente, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 93 comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), un apposito bando (di seguito Avviso Pubblico) che stabilisce, nel rispetto del presente regolamento, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, i criteri per la loro valutazione nonché per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 48, della l.r. n. 17/2016.
    2. Possono presentare la candidatura esclusivamente i comuni del Lazio, in forma singola o associata, purché contigui territorialmente, e le Unioni di comuni del Lazio.
    3. La candidatura è presentata esclusivamente in forma telematica, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo regionale indicato nell’Avviso Pubblico concernente il conferimento del titolo “Città della Cultura della Regione Lazio” (di seguito Avviso Pubblico), utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di cultura e allegando un programma  di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale (di seguito Programma), idoneo anche a promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.
    4.   Il Programma, salvo quant’altro eventualmente indicato nell’Avviso Pubblico, deve contenere:
    - la descrizione puntuale delle attività culturali previste, della durata di un anno decorrente dal conferimento del titolo di “Città della cultura della Regione Lazio” (di seguito Titolo);
    - l’indicazione della struttura deputata all’attuazione del progetto, alla promozione delle iniziative, al monitoraggio e alla diffusione dei risultati, con l’individuazione di un’apposita figura responsabile;
    - un dettagliato preventivo di spesa, accompagnato dalla valutazione di sostenibilità economico finanziaria;
    - la descrizione degli obiettivi da perseguire, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori da utilizzare per la misurazione del loro conseguimento;
    - il contributo richiesto alla Regione Lazio, entro i limiti indicati nell’Avviso Pubblico e comunque non superiori al 90% dei costi relativi alle iniziative progettate.
    5. Le candidature devono pervenire entro il termine indicato nell’Avviso Pubblico, comunque non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale.
    6. Sono ammissibili le candidature presentate dai soggetti indicati al comma 2, pervenute entro il termine fissato dall’Avviso Pubblico e con le modalità ivi indicate, che risultino debitamente sottoscritte e che contengano un programma conforme ai contenuti indicati al comma 4. Le candidature sono sottoscritte dal legale rappresentante del Comune, o dal presidente dell’Unione di comuni. Nel caso di candidatura presentata in forma associata la stessa deve riportare le sottoscrizioni di tutti i sindaci dei Comuni o presidenti delle Unioni di comuni coinvolti e deve indicare l’ente capofila, quale unico interlocutore con la Regione.
    7. Ogni comune può presentare, in forma singola o associata, un’unica candidatura, pena l’inammissibilità di tutte le candidature presentate o che lo coinvolgano. Ogni Unione di comuni può presentare un’unica candidatura, esclusivamente in forma singola, pena l’inammissibilità di tutte le candidature presentate. La candidatura presentata da una Unione di comuni non impedisce la presentazione di autonoma candidatura, in forma singola o associata, da parte dei singoli Comuni facenti parte dell’Unione.


    Art. 3
    (Procedura di selezione e sistema di valutazione)

    1. La selezione delle candidature ammissibili avviene sulla base dei seguenti criteri:
    a. coerenza del programma rispetto alle finalità della legge e alle altre iniziative di valorizzazione del territorio e grado di coordinamento e sinergia degli interventi proposti;
    b. coerenza dei contenuti progettuali in rapporto alla realtà culturale locale ed alle potenzialità di sviluppo socio/economico;
    c. efficacia del progetto come azione culturale diretta al rafforzamento della coesione e della inclusione sociale;
    d. previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interessi presenti sul territorio;
    e. efficacia del modello organizzativo previsto per lo sviluppo e l’attuazione del programma di candidatura e relativo monitoraggio del processo e del prodotto;
    f. innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie;
    g. capacità del progetto di favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
    h. capacità del progetto di incrementare l’attrattività turistica del territorio;
    i. coerenza ed attendibilità del cronoprogramma;
    j. capacità del progetto di valorizzare le industrie culturali e creative e le relative filiere produttive;
    k. partecipazione dei cittadini nel programma di attività e nel percorso di candidatura;
    l. congruità del piano finanziario.
    2. Le candidature sono valutate da una Commissione composta da tre membri con comprovata esperienza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica, di cui due esterni all’amministrazione regionale e uno appartenente al ruolo dei dirigenti della Giunta regionale, che svolge le funzioni di Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale competente in materia di cultura.
    3. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Regione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura. I componenti esterni sono scelti tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) aver acquisito una comprovata esperienza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica, attraverso attività di docenza e ricerca universitaria, oppure attività lavorativa o professionale;
    b) essere in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento, o laurea magistrale o laurea specialistica;
    c) godere dei diritti civili e politici;
    d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici;
    e) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione);
    f) non aver riportato condanne, anche non definitive, per altri delitti non colposi, salvo il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
    g) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
    h) non rivestire cariche o avere rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, o consulenza o collaborazione, in corso o nei due anni antecedenti la presentazione della candidatura, con alcuno tra gli enti che hanno presentato domanda di candidatura, o con società, agenzie o altri enti privati costituiti o controllati dai medesimi enti candidati;
    i) non avere parenti o affini, entro il secondo grado, che rivestono cariche o abbiano alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, o consulenza o collaborazione, in corso con alcuno tra gli enti che hanno presentato domanda di candidatura, o con società, agenzie o altri enti, pubblici o  privati, costituiti o controllati dai medesimi enti candidati;
    j) non trovarsi in altre situazioni, rispetto ad alcuno tra gli enti che hanno presentato domanda di candidatura, idonee a generare un conflitto di interessi e quindi alterare l’imparzialità di giudizio.
    4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, opera a titolo gratuito, senza oneri a carico della Regione Lazio.
    5. La Commissione opera come collegio perfetto e può riunirsi e svolgere i suoi lavori anche a distanza, in via telematica, in forma simultanea e in modalità sincrona.
    6. La Commissione esamina le candidature regolarmente pervenute e, entro il 30 settembre di ogni anno, seleziona, fornendo la relativa motivazione, un massimo di 3 progetti finalisti ritenuti migliori, i cui proponenti vengono invitati a un incontro di presentazione pubblica e approfondimento, ai fini della valutazione finale.
    7. Entro il 15 novembre la Commissione opera la valutazione finale dei 3 progetti, selezionando, attraverso l’assegnazione di punteggi per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, la candidatura ritenuta migliore che sottopone all’Assessore competente in materia di cultura.
    9. Il titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” è conferito con decreto del Presidente della Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale, contenente anche l’indicazione del contributo concesso.


    Art. 4
    (Modalità di attuazione del programma e di erogazione dei contributi)

    1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di conferimento del Titolo, la Direzione regionale competente in materia di cultura provvede a trasmettere al vincitore un atto d’impegno che il vincitore è obbligato a restituire, debitamente sottoscritto, entro i successivi 10 giorni, pena la decadenza dal titolo e dai contributi.
    2. La decadenza di cui al precedente comma comporta lo scorrimento della graduatoria dei tre finalisti, ove disponibile, e l’assegnazione del titolo alla candidatura immediatamente successiva.
    3. L’atto di impegno contiene l’indicazione degli obblighi a carico del vincitore e la documentazione da trasmettere ai fini della rendicontazione degli interventi realizzati.
    4.  Per consentire un tempestivo avvio del programma presentato, la Regione provvede, al momento del ricevimento dell’atto di impegno di cui al comma 1, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di bilancio, all’integrale trasferimento del contributo concesso.
    5. La regolare rendicontazione delle attività, entro il termine indicato nell’atto di impegno, comporta, previa valutazione e formale approvazione da parte della Direzione regionale competente in materia di cultura, il perfezionamento dell’intervento e l’obbligo di restituzione degli importi eventualmente non utilizzati.
    6.  Eventuali irregolarità nella attuazione degli interventi o nella rendicontazione dei relativi costi sostenuti, comporta la decurtazione e restituzione della corrispondente quota di contributo e, nei casi più gravi, la revoca e restituzione integrale del contributo concesso.

    Art. 5
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


    SOMMARIO


    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Requisiti e modalità di presentazione della candidatura
    Art. 3 - Procedura di selezione e sistema di valutazione
    Art. 4 - Modalità di attuazione del programma e di erogazione dei contributi
    Art. 5 - Entrata in vigore


      Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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