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Regolamento regionale 8 febbraio 1979, n. 1

  • BUR 28 febbraio 1979, n. 6
  • Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, di attuazione della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41.
  • Art. 1

    Nella tabella “A” – enti casa – carriera di  concetto allegata all’art. 1 del regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, in corrispondenza della qualifica di segretario di I classe, la frase “II classe + 1 aumento periodico” è sostituita con quella  “III classe”.

    Art. 2

    Nella tabella “B” – comune di Roma – carriera di concetto, allegata all’art. 3 del regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, nella espressione “funzionario: già 1° segretario (parametro 175) con anzianità di carriera o categoria superiore ai sei anni” vanno eliminate le parole “con anzianità di carriera o categoria superiore a sei anni”; le frasi  “già 1° segretario (parametro 175) con anzianità di carriera o categoria fino a sei anni” e, in corrispondenza le frasi “II classe + 1 aumento periodico” e “segretario (parametro 178)” sono soppresse.

    Nella tabella “B” – comune di Roma – personale che si è avvalso della collocazione nella qualifica funzionale a seguito delle deliberazioni n. 1090 e n. 1091 del 15 marzo 1976, alla posizione tabellare corrispondente a funzionario: “con anzianità superiore” vanno eliminate le parole “+ 2 aumenti periodici”.

    La nota (1) è sostituita dalla seguente:

    “Le anzianità da valutare sono soltanto quelle riconosciute dal comune di Roma ai fini giuridici”.

    Art. 3

    Nella tabella “C” – provincia di Roma – carriera esecutiva, allegata all’art. 3 del regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, in corrispondenza della III classe di inquadramento, la frase: “archivista con anzianità nella  carriera o categoria superiore a sei anni” è sostituita dalla seguente “archivista con anzianità nella carriera o categoria superiore a cinque anni”.

    Art. 4

    Nella tabella “D” – E.N.A.L.C. – I.N.I.A.S.A. – I.N.A.P.L.I.  e enti con ordinamenti identici a quello statale prima del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 – carriera direttiva – allegata all’art. 4 del regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, in corrispondenza  della III classe + 1 aumento periodico, le  parole “consigliere di III e di II classe” sono sostituite dalla seguente espressione: “consigliere di III classe, nonché consigliere  di II classe con anzianità di servizio nella carriera o categoria fino a quattro anni e sei mesi ridotta a tre anni e sei mesi per i tecnici”; inoltre, in corrispondenza della III classe + 1 aumento periodico, dopo le parole “capo sezione, consigliere di I classe”, vanno aggiunte le parole “consigliere di II classe”.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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