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Regolamento regionale 7 agosto 2024 n. 7

  • BUR Lazio 8 agosto 2024 n. 64
  • Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche

  • Art. 1
    (Oggetto)

    1.    Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale e in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e s.m.i., di seguito denominata “legge regionale”, disciplina:
    a)    i requisiti ulteriori e integrativi per l’iscrizione degli istituti culturali nell’albo regionale degli istituti culturali regionali, di cui all’articolo 11 della legge regionale;
    b)    i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dall’albo regionale, nonché di aggiornamento del medesimo albo;
    c)    i requisiti ulteriori e integrativi per l’inserimento, in forma singola o associata in sistemi, delle biblioteche, dei musei e istituti similari, ivi compresi i parchi regionali, degli archivi, nonché dei sistemi integrati dei servizi culturali, di cui all’articolo 23 della legge regionale, nelle organizzazioni regionali dei servizi culturali;
    d)    i termini e le modalità per l’inserimento dei servizi culturali e dei sistemi integrati dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali, nonché per l’esclusione dalle organizzazioni stesse;
    e)    le caratteristiche ideografiche, gli elementi costitutivi nonché i criteri e le modalità di uso del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all’articolo 22, comma 4, della legge regionale;
    f)    l’adozione da parte dei servizi culturali di un proprio regolamento di organizzazione e della Carta della Qualità dei Servizi.


    Art. 2
    (Iscrizione all’albo regionale degli istituti culturali regionali)

    1.    Gli istituti culturali regionali, ai fini dell’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali regionali di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale, devono possedere i requisiti minimi previsti dalla legge regionale, ritenuti obbligatori, nonché i requisiti ulteriori ed integrativi, previsti nell’Allegato 1 al presente regolamento.
    2.    I soggetti titolari degli istituti culturali, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono presentare, in qualsiasi momento, tramite la piattaforma informatica dedicata, apposita istanza per l’iscrizione all’albo regionale.
    3.    La direzione regionale competente in materia di cultura, di seguito denominata “direzione competente”, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione “Cultura” del sito istituzionale dell’Ente, stabilisce le modalità per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2, i requisiti richiesti e la documentazione da allegare, nonché le modalità per l’istruttoria e le cause di inammissibilità delle domande presentate.
    4.    Il Direttore della direzione competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con propria determinazione, sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia di servizi culturali, in merito al possesso dei requisiti previsti e all’attribuzione del relativo punteggio, accoglie le domande e dispone l’iscrizione degli istituti culturali nell’albo regionale; il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione “Cultura” del sito istituzionale dell’Ente.
    5.    Gli istituti culturali iscritti all’albo regionale, ai fini del suo aggiornamento, comunicano tempestivamente alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, l’eventuale variazione o la perdita di uno o più dei requisiti e la variazione degli altri dati già comunicati all’atto dell’iscrizione. La direzione competente può, altresì, richiedere d’ufficio agli istituti culturali la conferma e l’eventuale aggiornamento dei requisiti e dei dati già comunicati e, in ogni caso, effettua tale richiesta ai fini della partecipazione alle procedure per la concessione dei contributi, di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale.
    6.    Il Direttore della direzione competente, con proprio atto, provvede all’aggiornamento dell’albo regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’albo regionale aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione “Cultura” del sito istituzionale dell’Ente.


    Art. 3
    (Cancellazione dall’albo regionale, decadenza e revoca delle misure di sostegno)

    1.    La cancellazione degli istituti culturali dall’albo regionale è disposta d’ufficio dalla direzione competente, in contraddittorio con l’istituto culturale interessato, nei seguenti casi:
    a)    perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all’Allegato 1;
    b)    accertamento di violazioni nella realizzazione dei progetti ammessi alle misure di sostegno regionale o nella relativa rendicontazione.
    2.    La direzione competente accerta il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 anche mediante sopralluoghi, svolti d’ufficio, presso gli istituti culturali regionali o tramite l’acquisizione di dati e informazioni presso altri enti o soggetti terzi.
    3.    Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la direzione competente assegna all’istituto culturale interessato un termine, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del requisito venuto meno. Fino all’avvenuta reintegrazione del requisito, è esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno, relative agli interventi di cui all’articolo 10 della legge regionale. Decorso il termine assegnato senza che l’istituto culturale abbia provveduto a sanare il requisito perduto, la direzione competente dispone la cancellazione dall’albo regionale.
    4.    La cancellazione dall’albo regionale è disposta anche a seguito di apposita istanza trasmessa alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, dal soggetto titolare dell’istituto culturale interessato.
    5.    La cancellazione dall’albo regionale comporta:
    a)    l’impossibilità di richiedere una nuova iscrizione finché non siano trascorsi due anni dalla cancellazione stessa;
    b)    la decadenza dalle misure di sostegno già concesse, la revoca totale o parziale dei contributi e il recupero delle somme già erogate, con le modalità stabilite nel piano annuale degli interventi ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale.
    6.    Nel caso in cui alla cancellazione dall’albo regionale consegua anche l’obbligo di restituzione delle somme già erogate, il termine di cui al comma 4, lettera a), decorre dal momento della loro effettiva restituzione.
    7.    La cancellazione dall’albo regionale non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso fissati, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 3, della legge regionale, sui beni oggetto delle misure di sostegno regionale.


    Art. 4
    (Inserimento delle biblioteche, dei musei e degli istituti similari nonché degli archivi regionali nelle organizzazioni regionali)

    1.    Le biblioteche, i musei e gli istituti similari, ivi compresi i parchi archeologici, nonché gli archivi regionali, possono essere inseriti, in forma singola o associata in sistemi, nelle rispettive organizzazioni regionali di cui agli articoli 14, 17 e 24 della legge regionale, se in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale per ciascun servizio culturale, ritenuti obbligatori, nonché dei requisiti ulteriori e integrativi, previsti negli Allegati 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a e 4b al presente regolamento.
    2.    I requisiti di cui al comma 1 sono coerenti con gli standard minimi di qualità definiti con il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”, adottato ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., nonché con il documento tecnico “Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di Archivi e Biblioteche”, elaborato dal gruppo di lavoro composto dalle competenti Direzioni generali del Ministero, in collaborazione con i rappresentanti delle Regioni individuati dalla Commissione Cultura nel 2014.
    3.    I soggetti titolari dei servizi culturali o il soggetto capofila, nel caso di sistemi di servizi culturali, possono presentare domanda di inserimento nell’organizzazione regionale di riferimento dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, tramite la piattaforma informatica dedicata.
    4.    La direzione regionale, con apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione “Cultura” del sito istituzionale dell’Ente, stabilisce le modalità per la presentazione dell’istanza di cui al comma 3, i requisiti richiesti e la documentazione da allegare, nonché le modalità per l'istruttoria e le cause di inammissibilità delle domande presentate.
    5.    Le biblioteche, i musei e istituti similari, ivi compresi i parchi archeologici, nonché gli archivi di titolarità e gestione diretta della Regione, sono inseriti d’ufficio nella rispettiva organizzazione regionale dalla direzione competente, previa verifica del possesso dei requisiti e del punteggio minimo necessario, come previsti negli Allegati 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a e 4b al presente regolamento.
    6.    Il Direttore della direzione competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia di servizi culturali, in merito al possesso dei requisiti previsti e all’attribuzione del relativo punteggio, provvede, con propria determinazione, all’inserimento dei singoli servizi culturali e dei loro sistemi nella rispettiva organizzazione regionale; il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione “Cultura” del sito istituzionale.
    7.    I servizi culturali e i sistemi inseriti nella rispettiva organizzazione regionale comunicano tempestivamente alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, l’eventuale variazione o la perdita di uno o più dei requisiti o la variazione degli altri dati già comunicati con la domanda di inserimento. La direzione competente può, altresì, richiedere d’ufficio ai servizi culturali e ai sistemi la conferma e l’eventuale aggiornamento dei requisiti e dei dati già comunicati e, in ogni caso, effettua tale richiesta ai fini della partecipazione alle procedure per l’accesso alle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all’articolo 9 della legge regionale.


    Art. 5
    (Esclusione dalle organizzazioni regionali, decadenza e revoca delle misure di sostegno)

    1.    L’esclusione dei servizi culturali o dei loro sistemi dalla rispettiva organizzazione regionale è disposta d’ufficio dalla direzione competente, in contraddittorio con il servizio culturale o con il sistema interessato, nei seguenti casi:
    a)    perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli Allegati 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a e 4b al presente regolamento;
    b)    accertamento di gravi violazioni nella realizzazione dei progetti ammessi alle misure di sostegno regionale o nella relativa rendicontazione.
    2.    La direzione competente accerta il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 anche mediante sopralluoghi, svolti d’ufficio, presso i servizi culturali e i sistemi, o tramite acquisizione di dati ed informazioni presso altri enti o soggetti terzi.
    3.    Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la direzione competente assegna al servizio culturale e al sistema interessato un termine, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del requisito venuto meno. Fino all’avvenuta reintegrazione del requisito è esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all’articolo 9 della legge regionale. Decorso il termine assegnato senza che il servizio culturale abbia provveduto a sanare il requisito perduto, la direzione competente ne dispone l’esclusione dall’organizzazione regionale.
    4.    L’esclusione dall’organizzazione regionale è disposta anche a seguito di apposita istanza trasmessa alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, dal soggetto titolare del servizio culturale o dal soggetto capofila del sistema interessato.
    5.    L’esclusione dall’organizzazione regionale comporta:
    a)    l’impossibilità di richiedere nuovamente l’inserimento nell’organizzazione regionale finché non siano trascorsi due anni dall’esclusione stessa;
    b)    la decadenza dalle misure di sostegno già concesse, la revoca totale o parziale dei contributi e il recupero delle somme già erogate, con le modalità stabilite nel piano annuale degli interventi, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale.
    6.    Nel caso in cui all’esclusione dall’organizzazione regionale consegua anche l’obbligo di restituzione delle somme già erogate, il termine di cui al comma 5, lettera a), decorre dal momento della loro effettiva restituzione.
    7.    L’esclusione dall’organizzazione regionale non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso fissati, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 3, della legge regionale, sui beni oggetto delle misure di sostegno regionale.
    8.    Nel caso di inserimento nell’organizzazione regionale in forma associata, qualora uno o più servizi culturali aderenti al sistema siano esclusi dalla rispettiva organizzazione regionale ovvero gli stessi fuoriescano dal sistema, quest’ultimo mantiene in ogni caso il suo inserimento nell’organizzazione regionale, previa verifica, da parte della direzione regionale competente, in merito al mantenimento dei requisiti utili al raggiungimento della soglia minima prevista ai fini dell’inserimento stesso. Resta fermo che il servizio o i servizi esclusi dall’organizzazione regionale, ovvero fuoriusciti dal sistema, non sono considerati ai fini della partecipazione ai procedimenti di concessione delle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi di cui all’articolo 9 della legge regionale.


    Art. 6
    (Requisiti e modalità per il riconoscimento regionale dei sistemi integrati dei servizi culturali)

    1.    I sistemi integrati di servizi culturali, ai sensi dell’articolo 27, comma 8, della legge regionale, ottengono il riconoscimento regionale mediante l’inserimento nell’organizzazione regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all’interno dei sistemi stessi. Ai fini dell’inserimento, i sistemi integrati di servizi culturali devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, ritenuti obbligatori, nonché dei requisiti ulteriori e integrativi indicati nell’Allegato 5 al presente regolamento.
    2.    Il soggetto capofila del sistema integrato può presentare domanda di inserimento nell’organizzazione regionale di riferimento dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, tramite la piattaforma informatica dedicata.
    3.    La direzione regionale con il medesimo avviso di cui all’articolo 4, comma 4, stabilisce le modalità per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2, i requisiti richiesti e la documentazione da allegare, nonché le modalità per l’istruttoria e le cause di inammissibilità delle domande presentate.
    4.    Il Direttore della direzione competente, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con propria determinazione, sulla base dell’istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia di servizi culturali in merito alla verifica circa il possesso dei requisiti previsti e all’attribuzione del relativo punteggio, dispone il riconoscimento regionale dei sistemi integrati mediante il loro inserimento nell’organizzazione regionale di cui al comma 1; il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella sezione “Cultura” del sito istituzionale.
    5.    Il soggetto capofila del sistema integrato inserito nella organizzazione regionale comunica tempestivamente alla direzione competente, tramite posta elettronica certificata, l’eventuale variazione o la perdita di uno o più dei requisiti o la variazione degli altri dati già comunicati con la domanda di inserimento. La direzione competente può, altresì, richiedere d’ufficio ai sistemi integrati la conferma e l’eventuale aggiornamento dei requisiti e dei dati già comunicati e, in ogni caso, effettua tale richiesta ai fini della partecipazione alle procedure per l’accesso alle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all’articolo 9 della legge regionale.
    6.    Ai sistemi integrati di servizi culturali si applica quanto previsto dall’articolo 5, in merito all’esclusione dall’organizzazione regionale di riferimento, alla decadenza ed alla revoca delle misure di sostegno previste nel piano annuale degli interventi, di cui all’articolo 9 della legge regionale.


    Art. 7
    (Caratteristiche e modalità di uso del logo identificativo degli ecomusei regionali)

    1.    Agli ecomusei regionali inseriti nell’organizzazione museale regionale è attribuito, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale, il logo identificativo degli ecomusei regionali, di seguito denominato logo regionale, le cui caratteristiche ideografiche ed elementi costitutivi sono indicati nell’Allegato 8a al presente regolamento.
    2.    L’uso del logo regionale è consentito dal momento dell’inserimento nell’organizzazione museale regionale fino all’eventuale esclusione dalla stessa e comporta la riproduzione puntuale delle caratteristiche e degli elementi di cui al comma 1.
    3.    I soggetti titolari degli ecomusei regionali, con propria dichiarazione, redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato 8b, si impegnano ad utilizzare il logo regionale con le modalità indicate nel medesimo Allegato.


    Art. 8
    (Regolamento di organizzazione e Carta della Qualità dei Servizi)

    1.    I servizi culturali adottano un proprio regolamento di organizzazione redatto sulla base dello schema tipo di cui agli Allegati 6a, 6b, 6c al presente regolamento.
    2.    I servizi culturali si dotano di una Carta della Qualità dei Servizi nella quale sono illustrate le attività svolte, i servizi ed i relativi standard di qualità, offerti nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti. La Carta è redatta sulla base dello schema tipo di cui agli Allegati 7a, 7b, 7c al presente regolamento.
    3.    Il regolamento di organizzazione e la Carta della Qualità dei Servizi sono pubblicati sul sito web del servizio culturale e sono messi a disposizione degli utenti e di chiunque ne faccia richiesta.


    Art. 9
    (Disposizioni transitorie)

    1.    Gli istituti culturali regionali iscritti nell’albo regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro due anni dalla medesima data, ad adeguarsi ai requisiti di cui all’Allegato 1, pena la cancellazione dall’albo regionale.
    2.    Le biblioteche, i musei e istituti similari, ivi compresi i parchi archeologici, gli archivi, i relativi sistemi, nonché i sistemi integrati dei servizi culturali inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono, entro due anni dalla medesima data, ad adeguarsi ai requisiti previsti per ciascun servizio dagli Allegati da 2a a 8b al presente regolamento, pena l’esclusione dall’organizzazione regionale.


    Art. 10
    (Abrogazioni)

    1.    Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
    a)    il regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo Regionale degli Istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”;
    b)    il regolamento regionale 3 novembre 2022, n. 16 “Modifiche al regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 (Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell’Albo Regionale degli Istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”.


    Art. 11
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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