Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 9
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BUR 11 Agosto 2015, n. 64
- “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.”
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di erogazione delle misure a favore del volontariato di protezione civile, conformemente a quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile).
Art. 2
(Misure a favore del volontariato di protezione civile)
1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19 della l.r. n. 2/2014, n. 2 (di seguito “Agenzia”), può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, le seguenti misure a favore del volontariato di protezione civile:
a) contributi per la gestione delle Organizzazioni, per la manutenzione, per le spese di gestione delle attrezzature e per gli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
b) contributi finalizzati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, anche attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti alle Organizzazioni di volontariato;
c) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile, regolarmente autorizzati dalla Sala operativa unificata permanente (di seguito “SOUP”).
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle misure di cui al presente Regolamento, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile (di seguito “Organizzazioni”), regolarmente iscritte nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 2/2014, n. 2 (di seguito “Elenco”).
Art. 4
(Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari sono tenuti a:
a) intervenire per attività di protezione civile, su attivazione della SOUP;
b) tenere in efficienza mezzi e/o attrezzature, anche ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei volontari e delle persone a questi affidate;
c) utilizzare esclusivamente per attività di protezione civile i mezzi e/o le attrezzature acquistati con contributi regionali o concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione;
d) non trasferire a terzi, per un periodo di dieci anni consecutivi, dalla data di acquisizione, la proprietà di mezzi e/o attrezzature di natura durevole acquistati con contributi regionali finalizzati ad attività di protezione civile;
e) acquisire il preventivo nulla osta del Direttore dell’Agenzia per l’alienazione dei mezzi e/o attrezzature di cui alla lett. d, decorsi i dieci anni dall’acquisto;
f) non trasferire a terzi mezzi e/o attrezzature concessi a titolo di comodato d’uso gratuito dalla Regione;
g) intestare all’Organizzazione i mezzi e le attrezzature in dotazione, salvo quelli a questa concessi a titolo di comodato d’uso gratuito da terzi.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 determina:
a) l’inammissibilità di nuove istanze dell’Organizzazione volte all’ottenimento di una misura in suo favore o la decadenza dalla misura già concessa;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione;
c) segnalazione agli organi competenti di eventuali illeciti comprovati;
3. I mezzi acquistati con i contributi di cui al presente regolamento, inutilizzati per almeno un anno per cause inerenti la non operatività dell’Organizzazione, vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia e sono inseriti nei piani di emergenza di protezione civile.
4. I mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d’uso gratuito, inutilizzati per almeno un anno per cause inerenti la non operatività dell’Organizzazione, rientrano nella disponibilità della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia e sono inseriti nei piani di emergenza di protezione civile, a seguito di risoluzione unilaterale del contratto.
Art. 5
(Cause di esclusione)
1. Non possono beneficiare dei contributi e dei rimborsi le Organizzazioni che:
a) non siano in regola con la rendicontazione dei precedenti contributi e/o rimborsi ottenuti;
b) abbiano in corso provvedimenti di cancellazione dall’Elenco;
c) non rispettano gli obblighi di cui all’art. 4.
CAPO II
CONTRIBUTI
Art. 6
(Spese ammissibili a contributo per la gestione e manutenzione)
1. Sono ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), nei limiti stabiliti dai singoli bandi, le seguenti voci di spesa:
a) polizze assicurative degli automezzi di proprietà dell’Organizzazione adibiti ad attività operative di protezione civile, disponibili ed in perfetta efficienza;
b) costi del carburante degli automezzi di proprietà dell’Organizzazione o a questa concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione Lazio o altri Enti pubblici;
c) spese di manutenzione e/o riparazione di automezzi, materiali e attrezzature, utilizzate per attività di protezione civile, di proprietà dell’Organizzazione o a questa concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici;
d) oneri, anche di natura fiscale, relativi agli automezzi di proprietà dell’Organizzazione, per lo svolgimento di attività operative di protezione civile;
e) visite mediche obbligatorie dei volontari;
f) polizze assicurative dei volontari;
g) ogni altra spesa, specificamente prevista nei singoli bandi, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Non sono ammissibili le spese sostenute nelle annualità antecedenti a quella di pubblicazione del bando e/o le spese per le quali le Organizzazioni abbiano ottenuto altro contributo pubblico ad integrale copertura dei relativi costi.
Art. 7
(Criteri per la concessione di contributi per la gestione e manutenzione)
1. La concessione dei contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), tiene conto dei seguenti criteri:
a) capacità dell’Organizzazione di sostenere la massima operatività a seguito dell’attivazione da parte della SOUP;
b) tempo di risposta dell’Organizzazione dall’attivazione da parte della SOUP;
c) area territoriale in cui l’Organizzazione è in grado di esplicare i propri interventi;
d) capacità da parte dell’Organizzazione di fornire personale operativo in grado di intervenire sul territorio in caso di attivazione da parte della SOUP;
e) dotazione di mezzi ed attrezzature operative;
f) rischi a cui è soggetto il territorio di competenza;
g) ambito di specializzazione dell’Organizzazione nelle attività di protezione civile.
2. I bandi per la concessione dei contributi definiscono i pesi dei criteri di cui al comma 1 e possono prevedere ulteriori criteri che si rendano necessari in relazione alla specificità dell’ambito di intervento.
Art. 8
(Spese ammissibili a contributo per il potenziamento)
1. Sono ammissibili a contributo ai sensi all’art. 2, comma 1, lettera b), nei limiti stabiliti dai singoli bandi, le spese relative a progetti finalizzati a:
a) acquisto di materiali, dispositivi individuali di sicurezza, attrezzature, apparecchiature, automezzi, compresi gli accessori, utili a garantire un livello di dotazione più elevato rispetto a quello di cui l’Organizzazione dispone;
b) corsi di formazione, divulgazione alla popolazione, esercitazioni, preventivamente autorizzati dalla competente struttura regionale dell’Agenzia;
2. Non sono ammissibili spese sostenute nelle annualità precedenti a quella di pubblicazione del bando e/o spese per le quali le Organizzazioni abbiano ottenuto altro contributo pubblico ad integrale copertura dei relativi costi.
3. La Regione può inoltre disporre, tramite bando, la concessione in comodato d’uso gratuito di mezzi ed attrezzature di proprietà regionale finalizzati allo svolgimento di attività di protezione civile.
Art. 9
(Criteri per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento)
1. La concessione dei contributi per il potenziamento, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), tiene conto dei seguenti criteri:
a) coerenza del progetto presentato alla tipologia ed al livello di rischio cui è soggetto il territorio su cui opera l’Organizzazione;
b) benefici conseguibili dal Sistema regionale di protezione civile, valutati sulla base della dotazione di mezzi ed attrezzature già presenti sul territorio, dell’ambito di utilizzo delle attrezzature e della distanza dell’Organizzazione dalle sedi degli Enti istituzionalmente preposti al soccorso;
c) idoneità dell’Organizzazione richiedente a svolgere proficuamente l’attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza;
d) eventuali altri precedenti contributi concessi dalle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, finalizzati al potenziamento;
e) comprovata carenza di dotazione di mezzi e attrezzature nonché qualunque altra esigenza tale da far ricorso alla richiesta di concessione di contributi per il potenziamento;
2. I bandi per la concessione dei contributi definiscono i pesi dei criteri di cui al precedente comma 1 e possono prevedere ulteriori criteri che si rendano necessari in relazione alla specificità dell’ambito di intervento.
Art.10
(Bandi per la concessione di contributi)
1. L’Agenzia emana appositi bandi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per la concessione dei contributi alle spese di cui all’art.6 ed all’art. 8 del presente regolamento.
2. I bandi stabiliscono:
a) i fondi stanziati;
b) i limiti del contributo a copertura delle spese ammissibili;
c) la definizione dei pesi dei criteri previsti dall’art.7 e dall’art. 9 e degli eventuali ulteriori criteri che si rendano necessari in relazione alla specificità dell’ambito di intervento;
d) i termini e le modalità di presentazione delle istanze;
e) il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione, non prorogabile, salvo per cause non imputabili all’Organizzazione.
3. Con riferimento alla concessione di contributi finalizzati al potenziamento di cui all’art. 2, lett. b), i bandi inoltre stabiliscono:
a) il termine per la realizzazione del progetto;
b) il termine per la trasmissione della comunicazione di avvio del progetto;
4. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nei bandi è causa di inammissibilità delle istanze o di decadenza dai contributi concessi.
5. L’Agenzia, in considerazione di esigenze specifiche ritenute prioritarie in un determinato periodo, può emanare ulteriori bandi per l’assegnazione di risorse necessarie a garantire l’operatività delle Organizzazioni, sulla base dei criteri di cui all’art.6.
Art. 11
(Presentazione delle istanze di contributo)
1. Le istanze di contributo sono presentate all’Agenzia, a pena di inammissibilità, nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dai bandi di cui all’art.10.
2. Alle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione, sono allegati:
a) il programma operativo relativo all’anno a cui il contributo si riferisce;
b) la eventuale dichiarazione che per il medesimo programma operativo sono stati richiesti o concessi, da altri soggetti pubblici, contributi non superiori, a pena di inammissibilità, alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto all’Agenzia;
c) la dichiarazione attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.
3. Alle istanze relative ai contributi finalizzati al potenziamento sono allegati:
a) la relazione illustrativa e tecnica del progetto proposto, compresi i progetti di acquisizione di mezzi ed attrezzature in relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego. Nel caso di richiesta di contributo per le finalità di cui alla lett. b, comma 1, dell’art. 8 del presente regolamento, deve essere specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l’impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari dell’attività e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) il quadro economico del progetto, con indicazione degli importi distinti per singole voci;
c) i preventivi di spesa relativi al contributo richiesto;
d) la dichiarazione di avvenuta acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla osta, qualora previsti dalla normativa vigente per le attività o i progetti oggetto del contributo;
e) la dichiarazione di impegno a realizzare il progetto, qualora ammesso al contributo.
4. I bandi possono prevedere la richiesta di ulteriore documentazione.
5. L’Agenzia dispone apposite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Art. 12
(Istruttoria delle istanze e pubblicazione della graduatoria
1. L’istruttoria delle richieste pervenute viene effettuata da una apposita commissione interna, nominata con atto del Direttore dell’Agenzia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione redige la graduatoria delle Organizzazioni riconosciute beneficiarie.
2. L’Agenzia provvede alla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale.
Art. 13
(Attribuzione ed erogazione dei contributi)
1. Sulla base della graduatoria di cui all’art. 12 viene ripartita la somma stanziata tra le Organizzazioni ammesse al contributo, secondo le modalità stabilite dal bando.
2. L’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), avviene con provvedimento dirigenziale in due soluzioni: un acconto, di norma pari al 50% dell’importo, all’atto della approvazione della graduatoria e il saldo, pari al restante 50% all’atto della presentazione della rendicontazione.
Art.14
(Modalità di rendicontazione)
1. Il legale rappresentante dell’Organizzazione presenta, a pena di decadenza, la rendicontazione dei contributi ricevuti con idonea documentazione in originale giustificativa delle spese, unitamente ad una relazione conclusiva dettagliata sulle attività effettuate o sul progetto realizzato, nei termini previsti dal bando e secondo le modalità di seguito specificate:
a) ogni operazione contabile, relativa al contributo, deve avvenire con bonifico, assegno circolare, bollettino postale ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità;
b) ogni spesa sostenuta deve essere motivata e connessa al contributo concesso;
c) tutta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento deve essere presentata in originale;
d) è permessa la produzione di scontrini fiscali, associati a nota di spesa, quale certificazione di pagamento, per le voci di spesa e nei limiti previsti nei bandi;
e) le spese relative alla manutenzione o alla gestione degli automezzi devono essere accompagnate dalla copia del certificato di proprietà e dei libretti di circolazione degli stessi; le relative fatture dovranno riportare la targa dell’automezzo;
f) relativamente all’acquisto di automezzi, le relative fatture devono riportare il numero del telaio ed essere corredate dai certificati di conformità e di omologazione;
g) le fatture relative alle attrezzature vanno corredate da certificati di omologazione e conformità;
h) i costi del carburante utilizzato sono documentati da apposita scheda carburante, regolarmente compilata con indicazione del chilometraggio, vidimata dal gestore e firmata in calce dal legale rappresentante; per ogni singolo rifornimento deve risultare: importo, intestazione dell’Organizzazione, targa del mezzo e data di riferimento. Le schede carburante vanno presentate in originale unitamente ai fogli marcia di ciascun mezzo, sottoscritti dal conducente e dal legale rappresentante dell’Organizzazione. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il foglio marcia del veicolo, dal quale deve risultare la targa, la data, la destinazione, i chilometri di partenza e di arrivo, l’Ente che ha richiesto l’intervento e la tipologia dello stesso;
i) la documentazione inerente le polizze assicurative deve pervenire in originale; per le assicurazioni relative agli automezzi di proprietà dell’Organizzazione va trasmessa copia del certificato di proprietà;
j) la rendicontazione delle spese relative alla manutenzione degli automezzi deve essere accompagnata da documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l’esatto allestimento, con particolare riferimento alla livrea della protezione civile, nonché da copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione degli automezzi stessi.
2. I Gruppi comunali, oltre alla rendicontazione con i giustificativi di spesa, che vanno presentati secondo le modalità specificate nel comma 1, devono produrre, secondo le modalità ed i tempi previsti nei bandi, le relative determinazioni di impegno e di liquidazione ed i mandati di pagamento quietanzati in copia conforme all’originale.
3. I bandi possono prevedere ulteriori modalità di presentazione della rendicontazione, aggiuntive a quelle indicate al comma 1.
4. La competente Struttura regionale di protezione civile provvede a restituire la documentazione prodotta in originale, dopo averla esaminata e vistata, entro novanta giorni dalla ricezione.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, l’Organizzazione decade dal contributo ed è tenuta alla restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
6. In caso di dichiarazione mendace, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato, è tenuto alla restituzione delle somme già percepite e viene cancellato dall’Elenco.
Art. 15
(Accertamenti sulla realizzazione delle iniziative)
1. L’Agenzia può disporre in qualsiasi momento accertamenti, anche a campione, sull’effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2. L’Agenzia si avvale di proprio personale per il controllo ed il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate.
CAPO III
CONCORSO AL RIMBORSO DELLE SPESE
Art. 16
(Concorso al rimborso delle spese)
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), l’Agenzia può procedere, nei limiti delle risorse disponibili, all’immediata assegnazione dei rimborsi per spese, preventivamente autorizzate, relative a:
a) esigenze che presentano il carattere di indifferibilità e imprevedibilità, al fine di garantire la pronta disponibilità di mezzi ed attrezzature imprescindibili per lo svolgimento delle attività di protezione civile;
b) eventi che richiedono interventi di protezione civile connotati da carattere di urgenza, relativamente alle attività necessarie a garantire il superamento dell’emergenza.
Art. 17
(Spese ammesse a rimborso)
1. Sono ammissibili al rimborso di cui all’art. 2 comma 1 lett. c), le spese sostenute a fronte di interventi di protezione civile di cui all’art. 16, autorizzati dalla SOUP, relative a :
a) costi del carburante utilizzato, documentati da apposita scheda carburante, regolarmente compilata con il chilometraggio e vidimata dal gestore, firmata in calce dal legale rappresentante e dalla quale, per ogni singolo rifornimento, risulti: importo, intestazione dell’organizzazione, targa del mezzo e data di riferimento. Le schede carburante devono essere presentate in originale unitamente ai fogli marcia di ciascun mezzo, sottoscritti dal conducente e dal legale rappresentante dell’Organizzazione. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il foglio marcia del veicolo dal quale risultino la targa, la data, la destinazione, i chilometri di partenza e di arrivo, l’Ente che ha richiesto l’intervento e la tipologia dello stesso;
b) pedaggi autostradali, documentati in originale;
c) reintegro di attrezzature e mezzi operativi perduti nel corso dell’intervento;
d) spese di manutenzioni e/o riparazioni di automezzi, materiali e attrezzature di proprietà dell’Organizzazione o a questa concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione Lazio e da altri enti pubblici;
e) altre esigenze che possono essere sopravvenute, quali viveri di conforto e generi di necessità per i volontari, connesse alle attività ed agli interventi autorizzati dalla SOUP;
f) ogni altra spesa preventivamente autorizzata dalla SOUP.
2. Non sono ammissibili al rimborso spese sostenute nelle annualità antecedenti a quella di riferimento e/o spese per le quali le Organizzazioni abbiano ottenuto altro contributo pubblico ad integrale copertura dei relativi costi.
Art. 18
(Modalità di presentazione delle istanze di rimborso)
1. La domanda per la concessione dei rimborsi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione, deve essere obbligatoriamente corredata da dichiarazione che attesti:
a) che i documenti di spesa allegati sono relativi agli interventi effettuati;
b) l’eventuale richiesta o ottenimento di altri rimborsi o contributi da enti pubblici, idonei a coprire integralmente le medesime spese.
2. Ogni operazione contabile relativa al contributo deve avvenire con bonifico, assegno circolare, bollettino postale ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità.
3. Tutta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento va prodotta in originale.
4. E’ permessa la produzione di scontrini fiscali, associati a nota di spesa, quale certificazione di pagamento, per le voci di spesa e nei limiti previsti.
5. L’Agenzia provvede a restituire, entro novanta giorni dalla ricezione, la documentazione prodotta in originale, dopo averla esaminata e vistata.
6. L’Agenzia dispone apposite verifiche sulla veridicità della documentazione prodotta.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Norma Transitoria)
1. In sede di prima applicazione e al fine di garantire la piena e continuativa operatività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il corrente anno, l’Agenzia può procedere, nei limiti delle risorse disponibili, all’assegnazione di somme quale concorso al rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa verifica e controllo dell’attività di protezione civile svolta nell’anno in corso, per:
a) Spesa di carburante
b) Pedaggi autostradali
c) Manutenzione e/o riparazione di automezzi, attrezzature e materiali.
Il concorso al rimborso non potrà superare il 80% delle spese effettivamente sostenute
Art. 20
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
SOMMARIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Misure a favore del volontariato di protezione civile
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Art. 4 - Obblighi dei beneficiari
Art. 5 – Cause di esclusione
CAPO II – CONTRIBUTI
Art. 6 - Spese ammissibili a contributo per la gestione e manutenzione
Art. 7 - Criteri per la concessione di contributi per la gestione e manutenzione
Art. 8 - Spese ammissibili a contributo per il potenziamento
Art. 9 - Criteri per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento
Art. 10 - Bandi per la concessione di contributi
Art. 11 - Presentazione delle istanze di contributo
Art. 12 - Istruttoria delle istanze e pubblicazione della graduatoria
Art. 13 - Attribuzione ed erogazione dei contributi
Art. 14 - Modalità di rendicontazione
Art. 15 - Accertamenti sulla realizzazione delle iniziative
CAPO III – CONCORSO AI RIMBORSI DELLE SPESE
Art. 16 – Concorso al rimborso delle spese
Art. 17 - Spese ammesse a rimborso
Art. 18 - Modalità di presentazione delle istanze di rimborso
CAPO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 – Norma transitoria
Art. 20 - Entrata in vigore
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021