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Regolamento regionale 6 ottobre 2011 n. 8  

  • BUR 21 ottobre 2011, n. 39
  • "Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte)"    
  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

     

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 4  della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme sull’organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte), di seguito denominata legge, detta norme attuative ed integrative della stessa.

    CAPO II
    ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

     

    Art. 2
    (Istanza di riconoscimento delle organizzazioni di produttori)

    1. Le organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, che intendono richiedere il riconoscimento, presentano, ai sensi dell’articolo 7 della legge,  alla  struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura competente, apposita istanza di riconoscimento, previa deliberazione dell’assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste dal proprio statuto. A tal fine le OP richiedenti possono avvalersi della modulistica e delle procedure informatiche eventualmente predisposte dalla struttura competente.

    2. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della OP, in particolare, indica:
      1. la ragione sociale, la sede legale e quella operativa dell’organizzazione;
      2. il prodotto o il settore produttivo in riferimento al quale l’organizzazione intende operare;
      3. le eventuali altre regioni in cui l’OP opera.
    3. Alla istanza è allegata la seguente documentazione:
      1. la copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’organizzazione nonché la copia dell’ultimo bilancio;
      2. l’elenco dei soci aderenti all’OP;
      3. una relazione dettagliata sulla capacità organizzativa e funzionale dell’organizzazione richiedente;
      4. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
      5. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il valore della produzione commercializzata, espressa in termini complessivi, per prodotto e per regione, così calcolato:
        1. nel caso di persone giuridiche con obbligo della tenuta della contabilità finanziaria, già costituite da oltre tre anni, in base alla media del fatturato realizzato nei tre anni antecedenti la richiesta di riconoscimento e ricavato dalle relative scritture contabili;
        2. nel caso di persone giuridiche neocostituite, in base al valore  dei prodotti effettivamente commercializzati direttamente dai produttori agricoli aderenti alla OP richiedente, nel triennio antecedente la richiesta di riconoscimento, desumibile dalle relative scritture contabili.
    4. Condizione per l’ammissibilità e per la valutazione della istanza di riconoscimento è che i soci delle OP richiedenti siano iscritti all’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio di cui all’articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) e che i dati dichiarati nell’istanza stessa siano coerenti con le informazioni riportate nella suddetta anagrafe.

    Art. 3
    (Riconoscimento)

    1. Entro  novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui all’articolo 2, la struttura competente verifica  la rispondenza delle OP ai requisiti di cui all’articolo 6 della legge e redige un apposito verbale di riconoscimento. La struttura può anche disporre controlli in loco al fine di verificare il numero dei produttori associati, il valore della produzione commercializzata e il conseguimento degli scopi perseguiti dalle OP.
    2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di eventuali richieste di integrazione della documentazione già presentata.
    3. La struttura competente, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte, conferisce il riconoscimento alla OP richiedente e provvede all’iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni dei produttori. Nei trenta giorni successivi, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge, provvede, altresì, a comunicare l’avvenuto riconoscimento all’Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori.

    Art. 4

    (Elenco regionale delle organizzazioni di produttori)

    1. L’elenco regionale delle organizzazioni di produttori, di seguito denominato elenco, riporta, per ciascuna OP, l’indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa, del settore produttivo o del prodotto in riferimento al quale è costituita nonché delle altre regioni in cui eventualmente opera.
    2. L’elenco è integrato da una apposita sezione in cui sono iscritte, per meri fini conoscitivi, le OP, riconosciute da altre regioni,  che hanno sedi operative e soci ubicati nel territorio della Regione Lazio.
    3. L’elenco è costituito sia in forma cartacea, sia su supporto informatico attraverso un programma di gestione accessibile via internet e con interfaccia web.
    4. Le OP riconosciute comunicano alla struttura competente ogni variazione concernente i dati indicati nella istanza di riconoscimento entro novanta giorni dall’avvenuta variazione  e trasmettono la relativa documentazione.
    5. La struttura competente aggiorna periodicamente l’elenco sulla base dei dati pervenuti ai sensi del comma 4, provvede alla cancellazione delle OP cui sia stato revocato il riconoscimento ai sensi dell’articolo 5 e cura la pubblicazione dell’elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale web della direzione regionale competente in materia di agricoltura.

    Art. 5

    (Revoca del riconoscimento)

    1. Qualora la struttura competente riscontri il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’articolo 9, comma 1, della legge, lo comunica alla OP interessata, assegnandole un termine, non inferiore a trenta giorni,  entro il quale  sanare le irregolarità riscontrate.
    2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la struttura competente dispone la revoca del riconoscimento della OP inadempiente, la cancellazione della stessa dall’elenco di cui all’articolo 4 nonché la ripetizione dei contributi indebitamente percepiti.

    Art. 6
    (Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento)

    1. Le OP riconosciute che, ai sensi dell’articolo 11 della legge,  intendono richiedere aiuti a copertura dei costi amministrativi sostenuti per l’avviamento, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo ovvero per l’ampliamento significativo delle proprie attività presentano, previa deliberazione da parte dell’organo competente in base al proprio statuto, apposita domanda alla struttura competente, nei termini fissati dal medesimo articolo 11.

    2. Alla domanda di aiuto, sottoscritta da legale rappresentante, è allegata la seguente documentazione:

      1. una relazione dettagliata sulle attività realizzate nell’anno al quale si riferisce la richiesta di aiuto, da cui emerga la conformità delle attività stesse alle finalità perseguite dalle OP ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge;
      2. copia del bilancio consuntivo relativo all’anno cui si riferisce la richiesta di aiuto;
      3. l’estratto del libro soci;
      4. l’estratto del registro di carico e scarico;
      5. il rendiconto delle spese sostenute, articolate per azione e con l’ indicazione analitica dei costi di competenza del periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno per il quale si chiede l’aiuto;
      6. una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che tutte le spese indicate sono state effettivamente sostenute per l’avviamento, la costituzione ed il funzionamento amministrativo ovvero per l’ampliamento significativo delle attività, che le stesse sono supportate da titoli giustificativi regolarmente quietanzati e registrati nella contabilità, i cui originali sono conservati presso la sede della OP e che gli stessi titoli non sono utilizzati per ottenere altri contributi pubblici;
      7. una dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante della OP,  di non alienare o di non mutare la destinazione d’uso dei beni durevoli per l’acquisto dei quali l’OP chiede l’aiuto, per almeno cinque anni dall’acquisto stesso.
    3. Ai fini della concessione dell’aiuto di cui al presente articolo, le spese ammissibili sono:
      1. le spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione della OP, comprese quelle sostenute per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto;
      2. le spese di locazione per la sede della OP nonché altre spese ed oneri risultanti dall’occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo della OP. Se i suddetti locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato, ricavati dalle tabelle comunali adottate ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modificazioni;
      3. le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature da ufficio, ivi comprese le dotazioni ed i programmi informatici;
      4. le spese per il personale amministrativo (salari e stipendi, oneri sociali, spese di missione calcolate secondo i parametri regionali), con l’esclusione del personale tecnico, fatto salvo il personale destinato al controllo delle norme di produzione e tutela ambientale, nonché gli onorari per servizi e consulenze tecniche specifiche, quali l’elaborazione di disciplinari di produzione e certificazioni di qualità;
      5. le spese per il funzionamento degli organi sociali;
      6. le spese per il funzionamento amministrativo, comprese le spese di corrispondenza, telecomunicazioni, cancelleria e le spese di ammortamento per l’allestimento degli uffici, nella misura massima del 10 per cento sul totale delle spese ammissibili.
    4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa valutazione della stessa, la struttura competente  provvede alla concessione dell’aiuto richiesto ovvero al diniego dello stesso.
    5. Qualora l’OP non presenti domande di aiuto per una o più annualità, la stessa, per dette annualità, invia alla struttura competente una relazione che attesti lo svolgimento senza interruzioni delle attività di cui all’articolo 5, comma 1, della legge.

    Art. 7
    (Finanziamenti per la realizzazione di programmi di attività)

    1. Le OP riconosciute, che abbiano costituito un fondo di esercizio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e che intendono richiedere finanziamenti per la realizzazione di programmi di attività ai sensi dell’articolo 12 della legge, presentano apposita domanda alla struttura competente, alla quale allegano il programma di attività, che, in particolare, indica:

      1. gli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1,  lettere a), b) e c), della legge che intendono realizzare;
      2. il piano finanziario delle attività programmate, con la determinazione dei relativi tempi di attuazione e l’indicazione delle risorse finanziarie impiegate in conformità dell’articolo 12, comma 3, della legge.
    2. Al programma di attività sono allegati:
      1. l’estratto del libro soci;
      2. l’estratto del registro di carico e scarico.
    3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa valutazione della stessa, la struttura competente provvede alla concessione del finanziamento richiesto ovvero al diniego dello stesso.
    4. L’erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, su istanza dell’OP richiedente, può avvenire:
      1. sotto forma di anticipo, per un importo non superiore al 20 per cento del finanziamento  concesso, previa presentazione di una dichiarazione attestante l’avvio del programma di attività e di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 110 per cento dell’anticipo;
      2. sotto forma di acconto, per un importo pari al 40 per cento del finanziamento concesso, previa realizzazione del 50 per cento del programma di attività e rendicontazione delle spese sostenute;
      3. a saldo finale, ad avvenuta realizzazione del programma di attività e previa rendicontazione delle spese sostenute.
    5. Le richieste di acconto e saldo, di cui alle lettere b) e c) del comma 4, sono corredate da:
      1. l’indicazione analitica dei costi di competenza del periodo di rendicontazione di riferimento;
      2. la rendicontazione di tutte le spese indicate, supportate da copia dei titoli giustificativi regolarmente quietanzati e registrati nella contabilità con la dichiarazione che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati presso la sede della OP e non sono utilizzati per ottenere altri contributi pubblici;
      3. la dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante della OP, di non alienare o di non mutare la destinazione d’uso dei beni durevoli per l’acquisto dei quali l’OP chiede l’aiuto, per almeno 5 anni dall’ acquisto stesso.

    Art. 8
    (Riduzione degli aiuti)

    1. Qualora la struttura competente, nel corso dei controlli di cui all’articolo 9, riscontri inadempienze od omissioni relative alle comunicazioni  dalla stessa richieste alle OP ai sensi della legge o del presente regolamento, tali da non comportare la revoca del riconoscimento, dispone, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della legge, la riduzione degli aiuti di cui agli articoli 6 e 7, per le annualità nelle quali sono state commesse le inadempienze od omissioni, in misura proporzionale alla gravità dell’illecito commesso e comunque non superiore al 10 per cento dell’aiuto concesso.

    Art. 9
    (Controllo e vigilanza)

    1. La struttura competente, ai sensi dell’articolo 13 della legge, effettua il controllo e la vigilanza sulle OP ed, in particolare:

      1. verifica la rispondenza delle OP ai requisiti previsti per il riconoscimento;
      2. effettua i controlli, anche in loco, al fine di verificare il numero dei produttori associati, il valore della produzione commercializzata e il conseguimento degli scopi perseguiti dalle OP;
      3. accerta il funzionamento delle OP e ne redige apposito verbale;
      4. verifica la permanenza dei requisiti posseduti dalle OP all’atto del riconoscimento;
      5. controlla la rendicontazione delle spese di avviamento e ampliamento significativo delle attività di cui all’articolo 6 e ne redige apposito verbale;
      6. invia alle OP le opportune comunicazioni ed eventuali diffide, nei casi di riscontrate irregolarità;
      7. dispone la revoca del riconoscimento ai sensi dell’articolo 5 ovvero la riduzione degli aiuti ai sensi dell’articolo 8.
    2. L’attività di controllo e di vigilanza sulle OP avviene mediante periodiche verifiche ispettive a cadenza almeno triennale. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le OP trasmettono annualmente alla struttura competente una relazione concernente la consistenza della base associativa, le movimentazioni dei prodotti effettuate, desunte dal registro di carico e scarico, nonché l’eventuale realizzazione dei programmi di cui all’articolo 7.
    3. Nel caso in cui alle OP aderiscano soci operanti in altre Regioni, la struttura competente può richiedere alle Regioni interessate, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari e forestali del 12 febbraio 2007, n. 85/TRAV, di svolgere i necessari controlli su tali soci.
    4. Ai fini del controllo sul loro funzionamento, le OP devono tenere le seguenti scritture:
      1. il libro soci, contenente l’indicazione dei dati anagrafici, nonché dei terreni e degli allevamenti di ciascuno, destinati alle produzioni che interessano le OP, in coerenza con quanto registrato nell’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio di cui all’articolo 8 della l. r. 1/2009;
      2. il libro giornale;
      3. il libro inventari;
      4. i libri verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo e del collegio sindacale;
      5. il libro di carico e scarico, con annotate le produzioni, distinte per provenienza, quantità e valore, immesse sul mercato per ogni annualità e per ciascun socio, specificando se il prodotto è stato commercializzato e fatturato dalla OP o direttamente dal socio;
      6. il libro cespiti ammortizzabili;
      7. i registri IVA.

    CAPO III
    ACCORDI PER L’INTEGRAZIONE DELLE FILIERE DI PRODUZIONE

     

    Art. 10
    (Sottoscrizione degli accordi regionali di filiera)

    1. Gli accordi regionali di filiera, di seguito denominati accordi, sono sottoscritti dai soggetti di cui all’articolo 15 della legge e dopo la sottoscrizione sono trasmessi alla struttura competente che, verificatane la compatibilità con la normativa vigente, ne cura l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 12.
    2. Gli accordi prevedono, in particolare,  le azioni e i meccanismi di cui all’articolo 14, comma 2, lettere c) e d), della legge.

    Art. 11
    (Organismo di gestione della filiera)

    1. Gli accordi stabiliscono la composizione dell’organismo di gestione della filiera in modo da rappresentare le diverse tipologie di soggetti aderenti e fissano, altresì,  i criteri e le modalità a cui si deve attenere l’organismo di gestione per:
      1. la gestione ordinaria delle attività;
      2. il controllo sulla corretta applicazione degli accordi;
      3. il monitoraggio sui risultati conseguiti;
      4. la regolare gestione finanziaria e amministrativa.
    2. L’organismo di gestione adotta, nel rispetto delle disposizioni previste dall’accordo di filiera, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento e lo trasmette alla struttura competente.

    Art. 12
    (Elenco degli accordi regionali di filiera
    )

    1. La struttura competente, effettuata la verifica di cui all’articolo 10, iscrive gli accordi trasmessi nell’elenco degli accordi regionali di filiera, di cui all’articolo 16 della legge, di seguito denominato elenco.
    2. L’elenco è articolato per filiere di produzione e contiene l’indicazione dei soggetti sottoscrittori degli accordi nonché le informazioni relative agli organismi di gestione di ciascun accordo.
    3. L’elenco è pubblicato sul portale web della direzione regionale competente in materia di agricoltura.

    Art. 13
    (Criteri di preferenza per l’accesso agli incentivi)

    1. Costituiscono criteri di preferenza, a favore dei firmatari dei contratti in filiera e degli operatori delle filiere corte, per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 18 della legge i seguenti parametri:

      1. la durata dei contratti in filiera;
      2. il numero di soggetti aderenti ai contratti in filiera;
      3. il volume della produzione di provenienza regionale commercializzata attraverso l’attuazione dei contratti in filiera, rapportato con il volume della produzione regionale complessiva per la relativa filiera.

    Art. 14
    (Tavolo regionale delle filiere)

    1. Il Tavolo regionale delle filiere, di seguito denominato tavolo, è organizzato in una sezione plenaria ed in tante sottosezioni, una per ciascuno dei seguenti  comparti produttivi:
      1. filiera carne bovina, suinicola, avicola  e uova;
      2. filiera cerealicola;
      3. filiera lattiero-casearia, ivi compreso latte bufalina - latte fresco;
      4. filiera olivicola;
      5. filiera ortofrutticola, ivi comprese patate e frutta a guscio;
      6. filiera ovi – caprina;
      7. filiera vitivinicola;
      8. filiera altri comparti.
    2. La sezione plenaria si esprime in merito alle linee di intervento generali ed il sostegno delle politiche di filiera. E’ presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o dal direttore regionale, suo delegato, coadiuvato da un funzionario della direzione, con funzioni di segretario. Le riunioni della sezione plenaria sono convocate dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, anche su richiesta di una delle organizzazioni che ai sensi dell’articolo 19 , comma 2 della legge, compongono il tavolo.
    3. Le sottosezioni si esprimono in merito agli interventi relativi ai singoli comparti. Sono presiedute dal dirigente dell’area competente per il singolo comparto produttivo, coadiuvato da un funzionario, con funzioni di segretario. Le riunioni delle sottosezioni sono convocate dal direttore regionale  competente in materia di agricoltura, anche su richiesta di una delle organizzazioni che ai sensi dell’articolo 19 , comma 2, della legge, compongono il tavolo.
    4. Per ciascuna riunione del tavolo è compilato un registro delle presenze ed è redatto apposito verbale.

    CAPO IV
    gruppi di offerta E FILIERE CORTE

    Art. 15
    (Costituzione dei gruppi di offerta)

    1. Possono costituire gruppi di offerta, ai sensi dell’articolo 21 della legge, le imprese agricole, singole o associate, con sede legale nel territorio della Regione e le micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari all’interno del territorio regionale,  che siano in possesso dei seguenti requisiti:

      1. offrano un paniere di prodotti derivanti da almeno due diverse filiere di produzione agricola o agroalimentare;
      2. dispongano di un centro di aggregazione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 21 della legge;
      3. dispongano di un’ adeguata piattaforma logistica di riferimento per il confezionamento dei prodotti offerti.

    Art. 16
    (Elenco regionale dei gruppi di offerta)

    1. L’elenco regionale dei gruppi di offerta di cui all’articolo 23 della legge è articolato per categorie omogenee di prodotti ed è suddiviso in due sezioni relative a:
      1. aziende con produzione agricola biologica e biodinamica;
      2. aziende con produzione agricola convenzionale ed integrata.
    2. I soggetti di cui all’articolo 15 che intendono richiedere l’iscrizione all’elenco regionale dei gruppi di offerta presentano alla struttura competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o dell’associazione richiedente. La domanda, in particolare,  contiene:
      1. una copia dello statuto e dell’atto costitutivo dei soggetti richiedenti;
      2. l’indicazione del centro di aggregazione dell’offerta di cui all’articolo 21, comma 2, della legge ;
      3. l’elenco dei prodotti offerti, con la specificazione delle relative condizioni di vendita ai gruppi di acquisto;
      4. le schede tecniche dei prodotti offerti, con la specificazione delle materie prime utilizzate e del relativo disciplinare di produzione;
      5. l’eventuale certificazione attestante l’applicazione del metodo di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) del 28 giugno 2007, n. 834/2007;
      6. l’elenco dei fornitori presso cui l’impresa di trasformazione  o commercializzazione si approvvigiona;
      7. l’attestazione di conformità dell’azienda a quanto previsto dal Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178/2002, in materia di rintracciabilità dei prodotti offerti;
      8. il piano dei controlli applicato, con l’indicazione dell’organismo di controllo, se affidato esternamente.
    3. L’elenco regionale dei gruppi di offerta riporta i soggetti aderenti a ciascun gruppo di offerta.

    Art. 17
    (Incentivi a sostegno delle attività dei gruppi di offerta)

    1. La Regione, in armonia con la normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede ai gruppi di offerta iscritti nel relativo elenco regionale finanziamenti per la dotazione di attrezzature e tecnologie informatiche a supporto delle piattaforme logistiche a livello locale e dei centri di aggregazione ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge.
    2. I gruppi di offerta, che intendono richiedere i finanziamenti di cui al comma 1, presentano apposita domanda alla struttura competente, previa presentazione di un programma di offerta, che, in particolare, indica:
      1. gli obiettivi perseguiti;
      2. il volume delle produzioni disponibili per l’offerta;
      3. la durata prevista dell’offerta;
      4. il piano di spesa relativo al  finanziamento richiesto.
    3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa valutazione della stessa, la struttura competente provvede alla concessione del finanziamento richiesto ovvero al diniego dello stesso.
    4. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono ammissibili esclusivamente le spese relative a:
      1. dotazioni di attrezzature e tecnologie informatiche a supporto delle piattaforme logistiche e dei centri di aggregazione;
      2. canone di locazione degli spazi in cui sorgono le piattaforme logistiche e i centri di aggregazione, nella misura massima del 40 per cento delle spese sostenute.
    5. I contributi concessi ai sensi del presente articolo possono essere erogati, su istanza del richiedente:
      1. sotto forma di anticipo, per un importo non superiore al 30 per cento del contributo concesso, previa dichiarazione attestante l’avvio del programma di attività e previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 110 per cento dell’anticipo;
      2. a saldo finale, ad avvenuta realizzazione del programma di attività e previa rendicontazione delle spese sostenute.

    Art. 18
    (Sportello regionale delle filiere corte)

    1. Lo sportello regionale delle filiere corte garantisce il supporto necessario per facilitare la costituzione dei gruppi di acquisto di cui all’articolo 22 della legge e favorirne l’incontro con i gruppi di offerta. In particolare, lo sportello acquisisce e fornisce le informazioni aggiornate relative ai gruppi di offerta e ai gruppi di acquisto,  al listino dei prodotti nonché alle modalità di contatto tra i gruppi di offerta e quelli di acquisto.
    2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche sul portale web regionale di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) della legge.
    3. La struttura competente assegna ai gruppi di offerta iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 15, le credenziali per l’autenticazione e per l’accesso all’area di gestione del portale web regionale, ai fini dell’immissione e della visualizzazione dei dati concernenti le proprie attività ed i prodotti offerti.

     

    CAPO V
    Disposizioni transitorie

     

    Art.19
    (Norma transitoria)

    1. All’elenco regionale sono iscritte di diritto le OP già riconosciute ai sensi della legge regionale 17 Settembre 1984, n. 60, iscritte al relativo albo regionale delle organizzazioni di produttori, se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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