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Regolamento regionale 6 febbraio 2018 n. 4

  • BUR 08 Febbraio 2018, n.12
  • Modifiche all’Allegato A del Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura) e successive modifiche
  • Art. 1
    (Modifiche all’Allegato A del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17)

    1. Ai punti 2) e 3) del procedimento n. 3 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR). BANDI PUBBLICI REGIONALI PER I REGIMI DI AIUTO RELATIVI A MISURE GESTITE CON “PROCEDURA DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA DELLE DOMANDE”. GESTIONE DELLA RICEVIBILITÀ le parole “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “30 giorni”.

    2. Il procedimento n. 4 PERMESSO DI COSTRUIRE IN ZONA AGRICOLA è sostituito dal seguente:

    4. PERMESSO DI COSTRUIRE IN ZONA AGRICOLA

    1) Principale normativa di riferimento
        D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.; L.R. n. 14 del 1999 e ss.mm.ii.; L.R. n. 38 del 1999 e ss.mm.ii..
    2) Adempimenti istruttori del CAA
    Ferma restando la responsabilità esclusiva dell’impresa agricola istante sulla veridicità e sulla correttezza dei dati riportati nelle dichiarazioni alla stessa direttamente o indirettamente ascrivibili, i CAA sono autorizzati ad effettuare le seguenti attività:
    • assistenza nella compilazione della domanda da parte dell’impresa, anche tramite l’utilizzo di modulistica predisposta dalle singole Amministrazioni comunali ovvero, in assenza, della modulistica unificata predisposta dalla Regione Lazio e pubblicata sul sito istituzionale;
    • allegazione alla domanda e verifica della completezza formale della documentazione, comprensiva del PUA approvato, dell’atto d’obbligo e della convenzione registrati e trascritti a cura del richiedente, nonché degli elaborati progettuali predisposti, previo specifico incarico da parte dell’impresa istante, da professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo o elenco professionale laddove necessari per gli interventi edilizi da realizzare ai sensi degli articoli 55 e 57 della l.r. 38/99;
    • rilascio all’interessato della certificazione della data di acquisizione dell’istanza da parte dell’amministrazione competente.
    3) Termine di emanazione del provvedimento finale
    Ai sensi del comma 135 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il termine per l’emanazione del permesso di costruire per le istanze istruite e presentate per il tramite di un CAA con le modalità di cui al precedente punto 2) è quello di 30 giorni di cui all’articolo 20, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, decorrente dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione competente dell’istanza in parola. L’inutile decorso del termine di 30 giorni comporta la formazione del silenzio assenso ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 e 1, comma 135 della legge regionale 12 /2011.   
    Qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 e successive modificazioni, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di quaranta giorni in assenza del quale sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
    Il provvedimento edilizio, anche tacito, è subordinato al versamento del contributo per il permesso di costruire qualora dovuto, autodeterminato dal richiedente, salvo richiesta di conguaglio da parte dell’amministrazione comunale.
    Nel caso in cui il titolo abilitativo edilizio necessario per l’esecuzione dell’intervento proposto consegua ad un PUA (Piano di Utilizzazione Aziendale) per gli interventi di cui all’articolo 57, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della l.r. 38/99 da sottoporre ad approvazione, i CAA sono legittimati, all’interno delle attività previste dal medesimo articolo 57 della citata l.r. 38/99, a svolgere le seguenti attività ai fini della sottoposizione del PUA al parere della Commissione agraria:
    • verifica della completezza formale del PUA, degli altri elaborati tecnico-progettuali, ove richiesti con riferimento alla tipologia di interventi da realizzare, predisposti e sottoscritti da professionisti abilitati iscritti ad albi o elenchi detenuti da ordini o collegi professionali, nonché della relativa documentazione di carattere generale (da allegare alla domanda di approvazione, secondo quanto richiesto dall’amministrazione procedente) (art. 57, commi 2, 4 e 5);
    • verifica dei requisiti soggettivi del proponente (art. 57, comma 6, lett. d));
    • verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola (art. 57, comma 6, lett. e)).
    A conclusione dei suddetti accertamenti, il CAA rilascia attestazione ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000, da allegare alla domanda, circa la sussistenza dei requisiti.
    Ai sensi del comma 8 del succitato articolo 57 della l.r.38/99, qualora l’istanza sia presentata per il tramite del CAA che abbia rilasciato la predetta attestazione ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000, il parere della Commissione Agraria è reso nei termini di cui all’articolo 16 della l. 241/90. Decorsi tali termini, la struttura tecnica comunale competente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
    A seguito dell’approvazione del PUA, rilasciato dalla struttura tecnica comunale competente ai sensi dell’articolo 57, comma 7 della l.r. 38/99 nei termini di cui all’articolo 2 della l. 241/90, ovvero tacitamente ai sensi dell’articolo 20 della medesima legge, con esclusione dei manufatti da realizzare in aree sottoposte a vincoli paesaggistici o idrogeologici, i CAA sono legittimati a svolgere gli adempimenti di cui al punto 2) mediante successiva istanza.”.


    3. Al punto 3) del procedimento n. 6 RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO PER I DANNI DA FAUNA SELVATICA le parole “e specificati nei successivi punti 4), 5), 6) e 7)” sono soppresse.


    Art. 2
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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