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Regolamento regionale 5 Giugno 2014 n. 12

  • BUR 10 giugno 2014, n. 46
  • “Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.
  • Articolo 1
    (Ambito di applicazione)

    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
    2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1.
    3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.

     

    Articolo 2
    (Classificazione delle società per fasce di complessità)

    1. Le società alle quali è applicabile il presente regolamento sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori, da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti, sono: a) “valore della produzione”; b) “investimenti”; c) “numero dei dipendenti”. Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.
    2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, sono individuate le seguenti fasce:

      Fascia

      Valore della produzione

      (milioni di euro)

      Investimenti

      (milioni di euro)

      Numero di dipendenti

      (unità)

      1

      ≥ 200

      ≥ 40

      ≥ 800

      2

      ≥ 30

      ≥ 25

      ≥ 150

      3

       

      < 25

      < 150



    3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, per l’inserimento nelle fasce n. 1 e n. 2 è necessario il superamento di almeno due parametri.
    4. Le società di nuova costituzione, iscritte al registro delle imprese in data successiva al 1° gennaio 2012, nonché le società iscritte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, sono classificate automaticamente nella fascia n. 2. La classificazione di cui ai commi 1 e 2 è applicata alle stesse società a decorrere dalla data di approvazione del quarto bilancio di esercizio.

     

    Articolo 3
    (Limite massimo degli emolumenti)

    1. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell’articolo 2, è determinato, con riferimento al trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, come comunicato annualmente dalla Direzione regionale competente, nel rispetto dell’art. 23, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:

      Fascia

      Limite retributivo

      (% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)

      1

      100%

      2

      80%

      3

      60%



    2. I limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all’amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l’unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.
    3. Ai fini del rispetto del limite stabilito dai commi 1 e 2, qualora l’amministratore con deleghe sia anche dirigente della società sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro ecceda tale limite la retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
    4. Nei casi in cui ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 95/2012, l'emolumento deliberato ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non può essere superiore al 30% del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.
    5. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.
    6. I consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.

     

    Articolo 4
    (Obbligo del Consiglio di Amministrazione di riferire all’Assemblea)

    1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
    2. La relazione di cui al comma 1 illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alla componente fissa e, ove prevista, variabile; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
    3. La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa ogni anno dalle società ai competenti uffici della Giunta regionale.
    4. Sulla base delle relazioni ricevute, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio Regionale un rapporto circa lo stato di attuazione del presente regolamento.

     

    Articolo 5
    (Efficacia)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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