NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 5 Gennaio 2018 n. 2

  • BUR 9 Gennaio 2018, n.3
  • Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 86 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1,
    e successive modificazioni)


    1. All’articolo 86 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo le parole “è individuato” sono inserite le seguenti parole: “, a cura della struttura del Segretario generale,”;
    b) al comma 1, le parole “le materie interessate” sono sostituite dalla seguente parola: “materia”;
    c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Il rappresentante unico regionale è individuato tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale. Qualora la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea sia preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico regionale è designato con atto di organizzazione del Segretario generale, sulla base della ricognizione dell’interesse prevalente di cui al comma precedente.”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1,
    e successive modificazioni)

    1. All’articolo 87 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, le parole “Ufficio Conferenze di Servizi” sono sostituite dalle seguenti: “del Segretario generale”:
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. La conferenza di servizi interna è gestita, in tutti i suoi adempimenti amministrativi, dalla struttura del Segretario generale fino alla designazione del rappresentante unico regionale.”;
    c) al comma 3, le parole “dalla struttura individuata quale rappresentante unico regionale e delegata ad esprimere” sono sostituite dalle seguenti: “dal rappresentante unico regionale, che definisce tempi e modalità di acquisizione degli atti di cui al comma 1 ed esprime”; 
    d) al comma 3, le parole “Ufficio Conferenze di Servizi” sono sostituite dalle seguenti: “del Segretario generale”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1,
    e successive modificazioni)

    1. All’articolo 88, comma 1, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, le parole “Ufficio Conferenze di Servizi” sono sostituite dalle seguenti: “del Segretario generale”.


    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021

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