Regolamento regionale 4 Novembre 2016 n. 21
-
BUR 8 Novembre 2016 n. 89
- “Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione”
-
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento reca disposizioni inerenti il procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione, di seguito denominata Camera, e l’organizzazione della stessa, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 7 Marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici).
2. La Camera regionale di conciliazione è competente alla composizione in via stragiudiziale delle controversie insorte:
a) tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali e gli utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi;
b) tra gli utenti e gli enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni sanitarie, ivi comprese le questioni riguardanti la responsabilità medico-professionale di valore non superiore a cinquantamila euro, salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, lett. c).
3. La Regione Lazio, attraverso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, dà piena conoscenza, con le opportune forme di comunicazione istituzionale, del procedimento di conciliazione di cui al presente regolamento, anche in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, di seguito denominato Osservatorio.
Art. 2
(Soggetti)
1. La Regione, gli enti pubblici regionali, le società regionali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione ed i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione, hanno l’obbligo di inserire nelle carte dei servizi la clausola conciliativa di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2016, nonché di partecipare al procedimento di conciliazione attivato ai sensi del presente regolamento.
2. Per i servizi pubblici svolti in regime di concessione o mediante convenzione, gli obblighi di cui al comma 1 sono indicati nel bando o nell’avviso di indizione della gara o nel capitolato d’oneri ovvero, nelle procedure senza bando, nell’invito.
3. Nelle carte dei servizi sono indicati in modo chiaro e puntuale le modalità, i tempi e le condizioni di accesso al procedimento conciliativo davanti alla Camera regionale di conciliazione, nonché le specifiche conseguenze giuridiche derivanti dal raggiungimento dell’accordo e dalla positiva conclusione del procedimento, dandone espresso avvertimento agli utenti dei pubblici servizi regionali. Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali procedure di reclamo previste dalla carte dei servizi.
4. I comuni e gli altri enti locali, previo accordo con la Regione, possono estendere gli obblighi di cui al presente articolo anche ai propri uffici, enti, società, e concessionari che eroghino servizi pubblici locali.
5. L’accordo di cui al comma 4 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce forme, tempi e modalità di attuazione.
Capo II
Della Camera regionale di conciliazione
Art. 3
(Composizione)
1. La Camera è istituita presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, di seguito denominato Istituto, ed è composta da un Consiglio direttivo e da una segreteria tecnica.
2. Alla Camera, per l’espletamento delle sue funzioni, sono destinate le risorse e il personale assegnati dalla Regione con apposito atto di organizzazione, trasmesso alla commissione consiliare competente.
3. All’interno del bilancio dell’Istituto è costituito un apposito fondo, vincolato al funzionamento della Camera, in cui confluiscono le entrate derivanti dalle spese del procedimento di cui all’articolo 15 e dalle sanzioni di cui all’articolo 17.
4. L’Istituto dedica una apposita sezione del proprio sito istituzionale al procedimento innanzi alla Camera.
Art. 4
(Il Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, sentito l’Osservatorio, ed il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU). Il decreto di nomina è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
2. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, sono rinnovabili una sola volta ed esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e un vice-presidente. Sino all’elezione del presidente o del vice-presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano.
4. Il Consiglio direttivo svolge tutte le funzioni concernenti l’amministrazione della Camera e in particolare:
a) redige la lista dei conciliatori, approvando, altresì, l’avviso per la loro selezione;
b) predispone i moduli per la presentazione delle domande per l’introduzione del procedimento conciliativo;
c) decide sull’inammissibilità delle questioni sottoposte all’esame della Camera, designa i conciliatori e dispone l’eventuale sostituzione degli stessi,
d) avvia il procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 17;
e) redige, in collaborazione con l’Osservatorio, il rapporto annuale sull’attività della Camera;
f) può proporre alla Giunta regionale le modifiche al presente regolamento e ai relativi allegati;
g) adotta ogni altro provvedimento necessario al funzionamento della Camera.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice-presidente, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 6. Alle sedute partecipa un funzionario della segreteria tecnica con funzioni di segretario.
6. Il Consiglio direttivo adotta un regolamento interno di funzionamento della Camera, che disciplina l’organizzazione della stessa e le modalità di gestione della lista dei conciliatori. Tale regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.
Art. 5
(La segreteria tecnica)
1. La segreteria tecnica supporta il Consiglio direttivo nell’esercizio delle proprie funzioni e in particolare:
a) predispone la documentazione necessaria per le attività del Consiglio direttivo;
b) acquisisce la documentazione necessaria alla gestione dell’elenco dei conciliatori;
c) riceve le domande di avvio del procedimento innanzi alla Camera, fornendo assistenza alle parti, e le trasmette al Consiglio direttivo;
d) forma il fascicolo d'ufficio per ogni procedimento instaurato davanti alla Camera;
e) provvede alle notificazioni e comunicazioni alle parti;
f) dà avviso alle parti del deposito di documenti;
g) predispone la documentazione delle attività della Camera e provvede all'eventuale stesura di scritture;
h) cura l’attività preparatoria e di segreteria per le sedute del Consiglio direttivo;
i) svolge gli ulteriori adempimenti organizzativi necessari al funzionamento della Camera.
2. Alla segreteria tecnica è preposto il personale di cui all’articolo 3, comma 2, tra cui un coordinatore responsabile individuato dall’Istituto.
Art. 6
(I conciliatori)
1. I conciliatori esercitano la funzione di composizione delle controversie sottoposte all’esame della Camera secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6.
2. Il Consiglio direttivo, previa intesa con l’Istituto, redige apposito avviso pubblico, redatto secondo criteri che assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito esperimento dell’incarico, ai fini della redazione dell’elenco dei conciliatori. L’avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto.
3. Sulla base dell’avviso di cui al comma 2, l’Osservatorio acquisisce dagli interessati il curriculum vitae, recante, tra l’altro, l’attestazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, nonché apposita dichiarazione di disponibilità all’inserimento nell’elenco. I nominativi acquisiti sono trasmessi al Consiglio direttivo che provvede alla redazione dell’elenco, suddiviso per competenze e su base territoriale. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto ed ha una durata di tre anni. L’inserimento nell’elenco dei conciliatori non comporta l’acquisizione di alcuna specifica qualificazione professionale.
4. Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti per l’attività di mediazione civile e commerciale ai sensi della normativa statale vigente. Ulteriori requisiti, con particolare riferimento all’esperienza maturata, sono individuati dall’avviso di cui al comma 2.
5. La perdita dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediazione è comunicata dai soggetti interessati alla Camera e comporta l’esclusione dall’elenco, disposta dal Consiglio direttivo sentito l’Osservatorio. In caso di mancata comunicazione l’esclusione è disposta dal Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita del requisito. L’esclusione in seguito a mancata comunicazione comporta la decadenza dalla possibilità d’inserimento nell’elenco per i cinque anni successivi al riacquisto dei requisiti per l’iscrizione.
6. Ai conciliatori è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva per ciascuna domanda trattata determinata dal Consiglio direttivo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento interno della Camera.
Art. 7
(Casi di astensione)
1. I conciliatori si astengono, anche su indicazione delle parti:
a) se hanno interesse nella controversia;
b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;
c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti, datori di lavoro o dipendenti di una delle parti, nonché legati alle parti da rapporti di natura professionale;
e) se sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella controversia;
f) qualora ricorrano gravi ragioni di convenienza, debitamente motivate.
2. La presenza di una delle cause di astensione previste al comma 1, può essere fatta valere:
a) dalle parti, mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria tecnica o inviata a mezzo posta elettronica certificata. Dell’istanza è data comunicazione al conciliatore e alle altre parti;
b) dal conciliatore;
c) dal Consiglio direttivo.
3. Sulla causa di astensione il Consiglio direttivo decide entro cinque giorni dal deposito dell’istanza, dall’indicazione da parte del conciliatore o dalla conoscenza della causa. In caso di accertamento della causa di astensione il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del conciliatore e alla fissazione di una nuova convocazione delle parti ai sensi dell’articolo 12, comma 3.
4. Nei casi previsti dal comma 2, il termine di cui all’articolo 12, comma 1, è sospeso sino alla notificazione della nuova data di convocazione delle parti.
Capo III
Delle parti
Art. 8
(Interesse a ricorrere e capacità procedimentale)
1. Possono proporre la domanda di cui all'articolo 11, tutti coloro i quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lamentino un danno avente ad oggetto diritti disponibili ex art. 1966 c.c..
2. La domanda di cui al comma 1 è proposta dalle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere.
3 Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere possono partecipare al procedimento davanti alla Camera solo se rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
Art. 9
(Parti)
1.Sono parti del procedimento:
a) l’utente del servizio pubblico;
b) i soggetti che erogano pubblici servizi di cui all’articolo 2, commi 1 e 4;
2. I medici e gli altri operatori coinvolti nel caso oggetto del procedimento devono essere informati dai soggetti di cui al comma 1, lett. b) dell’avvio dello stesso e hanno facoltà d’intervenire nel procedimento con le modalità di cui all’articolo 12.
3. Le parti possono partecipare al procedimento:
a) personalmente senza alcuna assistenza;
b) assistite da un soggetto indicato dalle stesse;
c) rappresentate da diverso soggetto munito di procura speciale, con facoltà di transigere.
4. La procura speciale può essere rilasciata anche mediante autenticazione di firma e può rivolgersi anche alle associazioni di consumatori e utenti. Le parti possono, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.
5. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.
Capo IV
Del procedimento innanzi alla Camera
Art. 10
(Principi generali)
1. Il procedimento innanzi alla Camera è ispirato ai seguenti principi:
a) volontarietà, salvo l’obbligo per i soggetti pubblici convenuti di prendervi parte;
b) non vincolatività della proposta di accordo conciliativo, potendo le parti decidere di adire successivamente l’autorità giudiziaria;
c) imparzialità;
d) riservatezza;
e) celerità, dovendo comunque concludersi entro novanta giorni dall’avvio, salvi i casi di sospensione previsti dal presente regolamento;
f) libertà delle forme, potendo le parti compiere gli atti del procedimento nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salve le forme espressamente previste dal presente regolamento;
g) negozialità dell’accordo conclusivo, che ha natura di transazione ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile;
h) prossimità agli utenti del luogo di svolgimento della procedura di conciliazione, attraverso la convocazione delle parti, ove possibile, nel luogo più vicino al soggetto istante.
2. Il procedimento è definito secondo le norme di diritto, salvo che le parti facciano concorde richiesta di definizione secondo equità.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento interno della Camera di cui all’articolo 4, comma 6.
Art. 11
(Presentazione della domanda)
1. Il procedimento innanzi alla Camera è introdotto con domanda scritta, utilizzando i moduli, predisposti dal Consiglio direttivo secondo il modello di cui all’Allegato A, disponibili presso la sede della Camera e sul sito istituzionale dell’Istituto.
2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata:
a) a mano presso la segreteria tecnica della Camera, che rilascia ricevuta del deposito;
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato sul modulo;
c) mediante procedura telematica, secondo le istruzioni indicate sul portale dell’Istituto.
3. Alla domanda è allegata copia della ricevuta del contributo di segreteria di cui all’articolo 15, salvi i casi di esenzione.
4. Sono inammissibili le domande:
a) generiche o tese ad accertare una generale responsabilità dell’amministrazione coinvolta;
b) prive di richiesta risarcitoria determinata o determinabile;
c) limitatamente alle controversie in materia di responsabilità medico-professionale, che non possano essere esaminate su base documentale e richiedano accertamenti sulla persona, nonché di valore superiore a euro cinquantamila.
5. Il ricorrere delle cause d’inammissibilità di cui al comma 4 è accertato dal Consiglio direttivo con le modalità di cui all’articolo 12, comma 4.
6. Tutte le comunicazioni successive alla domanda, salvo le specifiche eccezioni previste dal presente regolamento, sono effettuate mediante deposito presso la segreteria tecnica, la quale ne dà tempestivo avviso alle parti con il mezzo ritenuto più idoneo.
Art. 12
(Avvio del procedimento)
1. Il procedimento innanzi alla Camera è avviato a decorrere dalla data di ricezione della domanda completa e si conclude, salve le cause di sospensione, entro novanta giorni dall’avvio.
2. La segreteria verifica d'ufficio la completezza della domanda di cui all'articolo 11 e segnala alla parte istante eventuali dati o documenti mancanti, con invito a completare la domanda medesima.
3. La segreteria tecnica trasmette la domanda al Consiglio direttivo che, salvo quanto previsto dal comma 4, provvede alla designazione del conciliatore e alla fissazione della data della convocazione delle parti davanti alla Camera. La domanda e la data della convocazione delle parti, con la designazione del conciliatore, sono notificate dalla segreteria tecnica, a mezzo posta elettronica certificata, alle controparti individuate nella domanda. La data della convocazione delle parti è comunicata dalla segreteria tecnica alla parte istante, con congruo preavviso, tramite ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Il luogo di convocazione delle parti è individuato nel rispetto del principio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera h).
4. Qualora riscontri una della cause d’inammissibilità di cui all’articolo 11, comma 4, il Consiglio direttivo invita, con il mezzo più idoneo, la parte istante a provvedere, ove possibile, alla riformulazione della stessa, con le modalità previste per il deposito della domanda. Sino alla ricezione della domanda con le integrazioni indicate dal Consiglio direttivo il termine di cui al comma 1 è sospeso. Nei casi d’impossibile o mancata riformulazione della domanda nel termine indicato dal Consiglio direttivo il procedimento è archiviato.
5. Entro dieci giorni dalla notificazione di cui al comma 3 le parti convenute provvedono a rimettere un rapporto informativo sulla questione alla Camera, nominando apposito referente, nonché ad informare i soggetti di cui all’articolo 9, comma 2. Al rapporto informativo è allegata la ricevuta del versamento del contributo di segreteria di cui all’articolo 15.
6. Sino a cinque giorni prima della convocazione delle parti, le parti convenute possono depositare memorie scritte e documenti presso la segreteria tecnica, che ne informa tempestivamente la parte ricorrente. Il ricorrente può prendere visione ed estrarre copia delle memorie e dei documenti delle controparti, anche chiedendo l’invio delle stesse a mezzo posta elettronica certificata, nonché produrre propri eventuali ulteriori documenti sino alla convocazione delle parti.
7. Le parti di cui all’articolo 9, comma 2, debitamente informate ai sensi del comma 5, possono intervenire nel procedimento con le modalità di cui al comma 6.
8. Della documentazione depositata è redatto apposito fascicolo d’ufficio da parte della segreteria tecnica.
Art. 13
(Convocazione delle parti)
1. Alla convocazione delle parti il conciliatore verifica la regolare costituzione del contraddittorio. La mancata comparizione della parte istante comporta la conclusione del procedimento, di cui è dato conto nel verbale.
2. Esaurite le verifiche sulla regolarità della comparizione delle parti il conciliatore ascolta le stesse in contraddittorio tra loro, sentendole sui fatti oggetto del procedimento, ed esperisce un primo tentativo di conciliazione. Se le parti conciliano si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle stesse, che assume il valore di transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo14, comma 3.
3. Qualora non si verifichi la conciliazione di cui al comma 2, il conciliatore fissa, in accordo con le parti, la data dell'incontro finale, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 12, comma 1. L’incontro finale può essere preceduto, su richiesta comune delle parti, da un incontro preliminare.
4. Le parti, sino a cinque giorni prima dell'incontro finale, possono presentare ulteriori memorie scritte depositandole presso la segreteria tecnica, che ne informa tempestivamente le altre parti. Delle memorie depositate può essere presa visione ed estratta copia con le modalità di cui all’articolo 12, comma 6.
5. In caso di mancata comparizione di una o più parti convenute, il conciliatore procede ad ascoltare le sole parti presenti e fissa la data dell’incontro finale ai sensi del comma 3. La mancata comparizione delle controparti è tempestivamente indicata al Consiglio direttivo che lo comunica alla Direzione a cui spetta la vigilanza o il controllo sul soggetto interessato.
Art. 14
(Incontro finale)
1. All'incontro finale il conciliatore, previa relazione orale della questione, sottopone alla discussione delle parti la sua proposta scritta di conciliazione. La proposta di conciliazione può essere modificata concordemente dalle parti.
2. Le parti, in caso di accordo, sottoscrivono la proposta di conciliazione. In caso di mancata conciliazione ne è dato atto con apposito verbale.
3. La proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti ha il valore di una transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile.
4. La proposta sottoscritta dalle parti è messa a disposizione delle stesse entro cinque giorni dalla data dell’udienza finale presso la segreteria tecnica della Camera. Le parti, all’atto del ritiro della proposta di conciliazione sottoscritta, sono tenute al versamento del contributo di conciliazione di cui all’articolo 15.
5. Le parti si obbligano ad adempiere tempestivamente agli impegni assunti con la proposta di conciliazione.
6. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 17, comma 2, per i soggetti di cui all’articolo 9, commi 1, lettera b), la mancata comparizione della controparte all’incontro finale equivale a rifiuto di conciliazione ai sensi del comma 2. La mancata comparizione della controparte è tempestivamente indicata al Consiglio direttivo per gli adempimenti di cui all’articolo 17, comma 3.
Art. 15
(Spese del procedimento)
1. Le parti, a copertura dei costi del procedimento, sono tenute al versamento di un contributo di segreteria e, qualora il procedimento si concluda con la sottoscrizione della proposta di conciliazione, di un contributo di conciliazione.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella di cui all’Allegato B e sono versati a mezzo bollettino postale, bonifico bancario o altro strumento di pagamento, ove disponibile, secondo le modalità indicate sulla modulistica disponibile presso la Camera e il sito istituzionale dell’Istituto.
3. I contributi di cui al presente articolo confluiscono nel fondo di cui all’articolo 3, comma 4 e possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo.
4. Non è tenuta al versamento dei contributi di cui al presente articolo la parte istante che abbia un reddito pari o inferiore a quello riconosciuto dalla normativa vigente per l’assegno sociale, certificato da idonea documentazione allegata alla domanda.
Capo V
Del monitoraggio e delle sanzioni
Art. 16
(Rapporto annuale sulla Camera regionale di conciliazione)
1. Il Consiglio direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, redige, in collaborazione con l’Osservatorio, un rapporto sull’attività svolta nell’anno solare antecedente, indicando, tra l’altro:
a) il numero e l’esito dei procedimenti conciliativi conclusi, suddivisi in base alla materia e alla tipologia, con particolare riferimento all’ammontare dei risarcimenti pattuiti;
b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati, suddivisi in base alla materia e alla tipologia;
c) i soggetti erogatori di pubblici servizi coinvolti nei procedimenti conciliativi;
d) il numero, il valore e i destinatari delle eventuali sanzioni comminate;
e) le modalità d’impiego delle risorse pubbliche impegnate per il funzionamento della Camera.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è inviato alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, lo trasmette alla competente commissione consiliare corredato da una relazione che evidenzi le eventuali azioni intraprese o da intraprendersi al fine della riduzione del contenzioso.
3. Il rapporto e la relazione della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 17
(Sanzioni)
1. Il mancato inserimento della clausola conciliativa prevista dall’articolo 2 della l.r. 1/2016 da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000, fermi restando gli ulteriori profili di responsabilità amministrativa.
2. La mancata comparizione, per i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, all’incontro finale comporta la sanzione amministrativa di euro 500, fermi restando gli ulteriori profili di responsabilità amministrativa.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla Direzione a cui spetta la vigilanza o il controllo sul soggetto interessato, previa contestazione dell’addebito allo stesso ed invito a presentare le dovute controdeduzioni. L’esito del procedimento sanzionatorio è comunicato al Consiglio direttivo della Camera. Le sanzioni di cui al comma 2 sono adottate su segnalazione del Consiglio direttivo.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
(Disposizioni di prima attuazione)
1. La Regione e l’Istituto adeguano i rispettivi siti istituzionali agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. La Regione, entro trenta giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento, adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di organizzazione di cui al comma 2, provvede all’adozione del regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6, dei moduli di cui all’articolo 11, comma 1, nonché all’approvazione dell’avviso di cui all’articolo 6, comma 2.
4. L’elenco dei conciliatori è pubblicato sul sito dell’Istituto entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3.
Art. 19
(Fase sperimentale)
1. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui ai Capi I, III, IV e V del presente regolamento si applicano in via sperimentale limitatamente alle controversie di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), con riferimento alle aziende ospedaliere, ivi compresi i policlinici universitari e gli Irccs di diritto pubblico, nonché ad altri soggetti eroganti ulteriori servizi pubblici regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le strutture interessate. Tale deliberazione, che individua anche le modalità operative della fase sperimentale, è adottata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei conciliatori ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 decorre una fase sperimentale di dodici mesi dal cui avvio è possibile presentare le domande di cui all’articolo 11. La Regione assicura con i mezzi più idonei l’ottimale informazione dell’avvio della fase sperimentale.
3. Il Consiglio direttivo, in collaborazione con l’Osservatorio, entro sessanta giorni dal termine della fase sperimentale, trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio della relazione, valutati i risultati della sperimentazione, adotta i provvedimenti necessari al superamento della fase sperimentale e all’attivazione delle competenze della Camera.
4. Sino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, la fase sperimentale prosegue secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. In sede di prima attuazione il Rapporto annuale di cui all’articolo 16 è sostituito dalla relazione di cui al comma 3.
Art. 20
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Soggetti
CAPO II
DELLA CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE
Art. 3 – Composizione
Art. 4 – Il Consiglio direttivo
Art. 5 – La segreteria tecnica
Art. 6 – I conciliatori
Art. 7 – Casi di astensione
CAPO III
DELLE PARTI
Art. 8 – Interesse a ricorrere e capacità procedimentale
Art. 9 – Parti
CAPO IV
DEL PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CAMERA
Art. 10 – Principi generali
Art. 11 – Presentazione della domanda
Art. 12 – Avvio del procedimento
Art. 13 – Convocazione delle parti
Art. 14 – Incontro finale
Art. 15 – Spese del procedimento
CAPO V
DEL MONITORAGGIO E DELLE SANZIONI
Art. 16 – Rapporto annuale sulla Camera regionale di conciliazione
Art. 17 – Sanzioni
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 – Disposizioni di prima attuazione
Art. 19 – Fase sperimentale
Art. 20 – Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
- Allegati_A_e_B.pdf ( pdf 159.94 KB)
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021