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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1

  • BUR 20 marzo 1985, n. 8
  • Regolamento di esecuzione della L.R. 17 settembre 1984, n. 53, concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive»
  • Art. 1
    (Iniziative ammesse a contributo)

    Per le iniziative ammesse a contributo secondo l'art. 3 della legge si intende quanto segue:
    1)         costruzione è l'edificazione ex-novo di un immobile da adibirsi ad albergo per la realizzazione di un campeggio oppure di un villaggio turistico;
    2)         ricostruzione è, non solo il rifacimento ancorché parziale, di un edificio alberghiero su demolizione di preesistente immobile, ma altresì, il rifacimento di un edificio del quale vengono conservati i soli muri perimetrali per motivi vincolistici ovvero di opportunità architettonica;
    3)         completamento sono quelle opere già previste nel progetto originario o in successive trasformazioni e non ancora realizzate. Oltre alla documentazione di cui al successivo articolo 4, l'operatore alberghiero deve esibire tali progetti ed indicare i motivi per cui le opere predette non sono state effettuate;
    4)         ampliamento sono quelle opere che comportano un aumento della volumetria dell'edificio alberghiero. Tale aumento può realizzarsi sia mediante sopraelevazione, sia mediante costruzione in un nuovo corpo di fabbrica contiguo e connesso al preesistente immobile ricettivo. Per i campeggi e i villaggi turistici l'ampliamento si concreta nell'aumento dell'estensione dell'esercizio;
    5)         trasformazione consiste in quelle opere che determinano la destinazione ricettiva alberghiera di un immobile o porzione di esso avente prima una destinazione diversa;
    6)         ammodernamento consiste in quelle opere finalizzate ad adeguare l'immobile, le attrezzature e gli impianti ad intervenute esigenze connesse allo sviluppo tecnologico e di funzionalità;
    7)         miglioramento consiste in quelle opere che conferiscono una maggiore funzionalità all'esercizio ricettivo e/o si riferiscono all'estetica esterna od interna dell'immobile;
    8)         le attrezzature, le opere e gli impianti complementari agli alberghi, ai campeggi ed ai villaggi turistici devono intendersi non solo quelli destinati a completare la funzionalità dell'esercizio ricettivo, in quanto costituenti rapporto pertinenziale con funzione strumentale di accessorietà rispetto all'esercizio stesso, ma anche gli impianti e le attrezzature annesse all'esercizio ricettivo e destinati ad attività culturali, sportive, ricreative e di tempo libero.

    Sono assimilate alle opere complementari quelle da realizzare su aree rivierasche anche di acque interne, quando le opere stesse siano collegate funzionalmente con l'esercizio ricettivo che le predispone per la propria clientela.

    Le opere, gli impianti, le attrezzature di cui al presente articolo per essere ammessi a finanziamento devono, comunque, essere congrui rispetto all'esercizio ricettivo cui si riferiscono

    Art. 2
    (Domanda)

    Per ogni richiesta di contributo relativa alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 3 della legge va presentata apposita domanda e specifica documentazione.

    La domanda, in carta da bollo, deve. essere indirizzata, congiuntamente agli atti a suo corredo, in duplice copia alla Regione Lazio - Assessorato turismo.

    Altra copia in carta libera della domanda e degli atti a corredo deve essere inviata all'ente turistico periferico, competente per territorio, per l’espletamento dell’istruttoria preliminare di cui al successivo articolo 7.

    Nella domanda l'operatore turistico deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare:
    1)         le sue generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la sua residenza;
    2)         se è intestatario della licenza dell'esercizio ricettivo e se è proprietario o meno dell'immobile;
    3)         se ed a quale categoria l'esercizio attualmente appartiene o dovrà appartenere;
    4)         se e quali richieste di contributo abbia eventualmente avanzato allo Stato, alla Cassa per il Mezzogiorno, alla Regione e ad altri enti locali per la realizzazione della medesima iniziativa;
    5)         di accettare tutte le condizioni cui la legge subordina la concessione di finanziamento;
    6)         gli estremi del codice fiscale e della partita I.V.A.;
    7)         i termini iniziali e finali previsti per la realizzazione delle iniziative;
    8)         se, ad opere ultimate, è prevista l'occupazione anche a part-time di giovani e l'introduzione di nuove tecnologie.

    Art. 3
    (Sottoscrizione della domanda)

    La domanda deve essere sottoscritta:
    1)         dal richiedente o dai richiedenti, se più sono gli operatori turistici interessati all'iniziativa;
    2)         dal legale rappresentante, se trattasi di società, deve prodursi copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto della società ed i certificati rilasciati dalla cancelleria del competente tribunale ed attestanti l'iscrizione della società stessa nel registro delle società e l'identità del suo attuale rappresentante legale;
    3)         dal legale rappresentante di enti pubblici, all'uopo autorizzato nei modi di legge, deve prodursi la relativa documentazione;
    4)         dal legale rappresentante debitamente autorizzato, ove trattasi di enti ecclesiastici e religiosi che gestiscano attività alberghiera. E' necessario allegare un certificato del prefetto attestante l'identità dell'attuale rappresentante legale dell'ente

    Art. 4
    (Documentazione della domanda)

    La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    1)         per le opere di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'articolo  3 della legge:
    a) progetto tecnico di massima corredato, ove prescritto, dalla  concessione edilizia rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché dagli allegati  progettuali di regola richiesti dal comune stesso ai fini del rilascio della concessione. In mancanza  di tale concessione, l’istruttoria della pratica resta sospesa fino al suo rilascio. Devonsi, comunque, allegare tutti gli elaborati tecnici (planimetrie, piante, sezioni e prospetti) debitamente quotati, con esatto riferimento al computo metrico di cui alla successiva lettera b), tali da dimostrare con la massima chiarezza i lavori che si intendono eseguire  e per i quali è richiesto il finanziamento regionale;
    b) computo metrico estimativo analitico, suddiviso per categorie, atto a determinare  esattamente quantità e conti, le cui previsioni trovino precisa rispondenza nei cennati elaborati tecnici. Per i prezzi deve tenersi  conto del vigente prezzario regionale in quanto applicabile, Per le opere e materiali non previsti dal prezzario regionale devono essere esibiti dettagliati preventivi di spesa delle ditte appaltanti o fornitrici;
    c) dettagliata relazione tecnico-amministrativa delle opere da eseguire, con indicazione degli estremi catastali..
    Il progetto, la relazione e il computo metrico devono essere firmati, oltreché dall'operatore turistico, da un tecnico iscritto all'albo professionale;
    2)         per l'acquisto dell'area o dell'immobile previsto alle lettere d) ed e) dell'articolo 3 della legge:
    a) copia del contratto di compravendita debitamente trascritto;
    b) ove il caso, copia autentica della licenza amministrativa rilasciata all'operatore turistico per la gestione dell'esercizio ricettivo;
    3)         per gli acquisti di arredamenti e attrezzature mobili:
    a) relazione descrittiva delle attrezzature stesse sottoscritta dall'operatore turistico;
    b) dettagliato preventivo di spesa;
    4)         per le iniziative da realizzare mediante ricorso ad operazioni di leasing mobiliare previste dalla lettera f) dell’articolo 3, della legge:
    a) copia autentica del contratto di leasing mobiliare.

    Art. 5
    (Piano finanziario e di gestione)

    La domande essere corredata da un piano finanziario e di gestione formulato secondo un'impostazione tecnico-economica ed indicante in particolare:
    a)         i tempi previsti per l'acquisizione dei beni e per la realizzazione delle opere;
    b)         la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per l'iniziativa;
    c)         il raffronto tra la situazione in atto e quella conseguibile a fine intervento in relazione all'andamento della domanda.

    In calce al piano l'operatore turistico deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato

    Art. 6
    (Parere dell'ente turistico periferico)

    Per le iniziative di cui all’articolo 3 della legge l’ente turistico periferico competente per territorio esamina preliminarmente la domanda:
    1) verificando le dichiarazioni di cui ai n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6 del precedente articolo 2;
    2) verificando l’esistenza della documentazione allegata alla domanda.

    A tal fine devono essere richieste all’operatore turistico le eventuale integrazioni e può essere acquisito ogni altro atto o dato ritenuto indispensabile per l’esame stesso.

    Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’ente trasmette all’Assessorato regionale al turismo una relazione di fattibilità corredandola degli atti e documenti eventualmente acquisiti ad integrazione della domanda ed esprimendo motivato parere sulla opportunità o meno dell’iniziativa.

    Il mancato rispetto del termine di cui al precedente terzo comma comporta la conferma di regolarità delle documentazioni e delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) del prima comma, fatte salve le risultanze degli accertamenti effettuati in merito dall’Assessorato regionale al turismo.

    In mancanza del motivato parere di cui al precedente terzo comma, l’Assessorato regionale al turismo accerta l’opportunità dell’iniziativa in base agli elementi in suo possesso riguardanti l’andamento della domanda turistica nella località e valutandone le prospettive di sviluppo,

    Art. 7
    (Istruttoria regionale)

    Dopo aver riscontrato gli esperiti accertamenti istruttori, l’Assessorato regionale al turismo quantifica la spesa riconosciuta ammissibile utilizzando il vigente prezzario regionale in quanto applicabile.

    A tali fini l’Assessore regionale al turismo può effettuare sopralluoghi e richiedere documenti e dati all’operatore turistico.

    Al termine dell’istruttoria deve essere redatta una conclusiva relazione istruttoria sulla domanda, contenete proposte circa la misura dei contributi e le date di inizio e di ultimazione dei lavori e degli acquisti

    Art. 8
    (Provvedimento)

    Le pratiche istruite secondo le modalità previste dai precedenti articoli 6 e 7 vengono sottoposte alla Giunta regionale, che procede al riguardo, mediante il provvedimento di cui all'articolo 8 della legge.

    Nei riguardi delle singole iniziative vengono adottate le seguenti determinazioni:
    1)         l'improcedibilità della domanda qualora la stessa, nonostante la richiesta appositamente rivolta all'operatore turistico, con assegnazione di un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, non abbia la esternazione legalmente definita oppure risulti incompleta di documenti prescritti oppure indispensabili per il suo esame;
    2)         l'accoglimento della domanda con statuizioni circa la spesa riconosciuta ammissibile, la misura dei contributi, le date di inizio e di ultimazione dei lavori e degli acquisti;
    3)         la motivata reiezione della domanda

    Art. 9
    (Comunicazione del provvedimento)

    Non appena la deliberazione di cui al precedente articolo 8 sia divenuta esecutiva ai termini della legge n. 62 del 1953, l'Assessorato regionale al turismo ne dà comunicazione agli operatori turistici in essa indicati, nonché al comune ed all'ente turistico periferici competenti per territorio.

    Contestualmente a tali comunicazioni, i soggetti ammessi a contributo devono essere invitati a presentare all'Assessorato regionale al turismo, entro due mesi dal termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, la seguente documentazione definitiva in duplice copia:
    1)         consuntivo dei lavori e degli acquisti  eseguiti. Si devono presentare i seguenti atti:
    a)         per i lavori in economia:
    1) fatture dei materiali impiegati, ed eventualmente dei lavori eseguiti da terzi;
    b)         per i lavori affidati a terzi:
    1) quietanza finale dell'impresa, debitamente autenticata, attestante la somma globale percepita e corredata da copia dell'atto di cottimo o di appalto;
    2) fatture del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore dei lavori da cui risulti l'ammontare percepito per le loro prestazioni;
    c)         per le attrezzature e per gli impianti:
    1) fatture della ditta venditrice e della ditta che ha provveduto alla installazione delle attrezzature e degli impianti stessii;
    2) eventuali fatture del progettista di cui risulti l’ammontare  percepito per le sue prestazioni;

    2)         certificato del sindaco da cui risultino le date di inizio e di completamento delle opere, ove trattasi di lavori per cui è necessaria le concessione edilizia.  Per le altre opere è sufficiente una dichiarazione ex articolo 4 legge n. 15 del 1968.

    3)         dichiarazione ex articolo 4 della legge n. 15 del 1968 dell'operatore turistico attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di alcun contributo da parte dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, della Regione e di altri enti locali;

    4)         atti comprovanti che l'immobile, oggetto dei finanziamenti di cui agli articoli 3 della legge, è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di quindici anni mediante trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari;

    5)         atto d'obbligo sottoscritto dall'operatore turistico con cui viene garantita la destinazione specifica dei beni mobili per la durata di cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge.

    Qualora la domanda dell’operatore turistico sia stata respinta in quanto non rientrante nel programma annuale di intervento, di cui all’articolo 8 della legge, viene comunicato all’operatore medesimo che la domanda è suscettibile di riesame nei successivi esercizi finanziari purchè produca, nel perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, apposita istanza di richiamo corredata, se ritenuto opportuno, da atti di aggiornamento della spesa.

    Art. 10
    (Controlli tecnici in corso d’opera)

    Per le iniziative di cui alle lettere a), b,) c) e g) dell'articolo 3 della legge, l’Assessorato al turismo effettua la comunicazione prevista nel precedente articolo 9 anche al competente settore provinciale opere e lavori pubblici, trasmettendo a suo corredo copia della domanda dell’operatore turistico e la relativa documentazione tecnica, onde il settore stesso possa eseguire collaudi in corso d’opera. Il settore medesimo trasmette all’Assessorato al turismo i relativi verbali.

    Art. 11
    (Controlli tecnici finali)

    Sempre perle iniziative previste dalle lettere a), b), c) e g), dell’articolo 3 della legge, l’Assessorato al turismo trasmette la documentazione tecnica definitiva al settore provinciale opere e lavori pubblici, che entro trenta giorni effettua un sopralluogo alle opere eseguite, a seguito del quale viene redatto un verbale di collaudo definitivo da cui risultino la loro conformità rispetto alle opere finanziarie e le spese  effettivamente sostenute dall’operatore turistico: Il verbale medesimo viene, quindi, trasmesso all’Assessorato al turismo.

    Art. 12
    (Decreto di liquidazione dei finanziamenti)

    Riscontrata la regolarità della documentazione prevista dal precedente articolo 9 e tenuto conto dei verbali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, nonché degli atti forniti dall’operatore turistico a comprova della contrazione del mutuo e della cessione del credito, di cui al punto 1 lettera b), dell’articolo 4 della legge, nonché della documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate tramite operazioni di leasing mobiliare, la liquidazione dei contributi avviene, nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 12 della legge, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

    Notizia di ciò viene data all'operatore turistico nonché all'ente turistico periferico competente per territorio perché comunichi se e quando l'esercizio sia entrato in funzione e perché effettui annualmente controlli all'esercizio stesso circa la permanenza o meno del vincolo o dell'obbligo di destinazione di cui all'articolo 11 della legge.

    La comunicazione stessa viene effettuata per conoscenza al comune.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

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