Regolamento regionale 4 Agosto 2016 n. 18
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BUR 9 Agosto 2016 n.63
- “Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.
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Articolo 1
(Ambito di applicazione)1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.Articolo 2
(Classificazione delle società per fasce di complessità)1. Le società alle quali è applicabile il presente regolamento sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori, da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti, sono: a) “valore della produzione”; b) “investimenti”; c) “numero dei dipendenti”. Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, sono individuate le seguenti fasce:Fascia
Valore della produzione
(milioni di euro)Investimenti
(milioni di euro)Numero di
Dipendenti
(unità)1
≥ 200
≥ 40
≥ 800
2
≥ 30
≥ 25
≥ 150
3
< 30
< 25
< 150
3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, per l’inserimento nelle fasce n. 1 e n. 2 è necessario il superamento di almeno due parametri.
Articolo 3
(Limite massimo degli emolumenti)
1. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell’articolo 2, è determinato, con riferimento al trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, come comunicato annualmente dalla Direzione regionale competente, nel rispetto dell’art. 23, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:Fascia
Limite retributivo
(% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)1
100%
2
80%
3
60%
2. I limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all’Amministratore unico o all’Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l’unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe. L’attribuzione e l’ampiezza delle deleghe è deliberata dal consiglio di amministrazione ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente. Le deleghe sono attribuite previa autorizzazione dell’assemblea dei soci.
3. Ai fini del rispetto del limite stabilito dai commi 1 e 2, qualora l’amministratore con deleghe sia anche dirigente della società sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro ecceda tale limite la retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
4. In presenza di un consiglio di amministrazione, qualora ai presidenti siano conferite deleghe operative, in ragione della consistenza della struttura societaria amministrata, della rilevanza e della complessità delle attività da svolgere, quali indicatori del carico di impegni e responsabilità gravanti e del livello di competenze necessarie per l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori, può essere attribuito un compenso, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile, fino al 60% del compenso massimo previsto per l’amministratore delegato della fascia di appartenenza.
5. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica. In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell’ambito del limite massimo stabilito dall’assemblea dei soci.
6. La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
7. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato.Articolo 4
(Obbligo del Consiglio di Amministrazione di riferire all’Assemblea)1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alla componente fissa e, ove prevista, variabile; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla
normativa vigente.
3. La relazione di cui al comma 1, deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, costituisce parte della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio.
4. Sulla base delle relazioni, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio Regionale un rapporto circa lo stato di attuazione del presente regolamento.
5. Nella relazione di cui al comma 1, l’organo di amministrazione delle società controllate illustra le misure adottate per assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia stato portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, siano state compiute in modo trasparente, ivi comprese le soluzioni operative adottate.Articolo 5
(Abrogazione)1. E’ abrogato il regolamento regionale n. 12 del 5 giugno 2014.
Articolo 6
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021