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Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 13

  • BUR 14 Agosto 2009, n. 30
  • Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.
  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. In attesa del regolamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), il presente regolamento, ai sensi degli articoli 13, comma 3 e dell'articolo 15, comma 1, lettera g) della citata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa, relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

     

    Art. 2
    (Criteri per il rilascio di concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina
    in siti costieri riparati e per la delocalizzazione dei relativi impianti )

    1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2008 e al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati, la struttura regionale competente in materia rilascia concessioni demaniali nei siti costieri riparati, sulla base dei limiti previsti dal medesimo articolo nonché dei seguenti criteri:

    a) accertare che gli impianti e le relative attrezzature non ostacolino la sicurezza della navigazione in mare e siano compatibili con il pubblico uso della zona interessata;

    b) verificare il rispetto di eventuali prescrizioni ambientali e archeologiche;

    c) dare priorità ad impianti che garantiscano la maggiore tutela dell'ambiente costiero circostante, in particolare attraverso l'utilizzo di strutture ed attrezzature amovibili e tecniche innovative e biologiche volte al miglioramento e alla sostenibilità ambientale;

    d) dare la preferenza alle istanze di rinnovo di concessioni già rilasciate rispetto alle istanze di nuove concessioni;

    e) preferire, in caso di richieste di concessione concorrenti, la richiesta che offra maggiore garanzia di proficua utilizzazione della concessione.

    2. Qualora le concessioni demaniali rilasciate prima della data di entrata in vigore della l. r. 4/2008 non siano conformi ai criteri e ai limiti di cui al presente articolo, la Regione, al fine di contenere l'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2008, dispone, sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali interessati ed altri enti eventualmente coinvolti, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7 della l.r. 4/2008, la delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina interessati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

    3. Nel sito riparato di Gaeta le concessioni per la delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina hanno una durata di tre anni a decorrere dall'inizio della sperimentazione degli allevamenti ittici, che deve iniziare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le suddette concessioni non sono rinnovabili e alla scadenza del termine di tre anni le stesse possono essere rinnovate nei siti individuati off shore e già assegnati per effettuare la sperimentazione degli allevamenti ittici. Le aree oggetto delle concessioni per la sperimentazione sono individuate sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali interessati ed altri enti eventualmente coinvolti, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

     

    Art. 3
    (Criteri per il controllo, il monitoraggio e la verifica delle concessioni
    rilasciate per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina nei siti costieri riparati)

    1. La Regione, al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati, attraverso la struttura regionale competente e d'intesa con gli altri enti competenti, procede a monitorare ed a verificare, attraverso controlli periodici almeno biennali, gli impianti di acquacoltura oggetto di concessione, secondo criteri volti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale, anche al fine di evitare aumenti abusivi delle superfici concesse e per tutelare la sicurezza della navigazione in mare ed il pubblico utilizzo delle zone interessate.

    2. Al fine di favorire la compatibilità ecologica degli impianti di acquacoltura marina, nonché la salubrità dei loro prodotti e la salute dei cittadini, in conformità agli indirizzi del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 ed a quanto previsto dalla l.r. 4/2008, le concessioni di cui all'articolo 2 sono rilasciate previa valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente in materia.

     

    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

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