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Regolamento regionale 30 Aprile 2021 n. 9

  • BUR 04 Maggio 2021, n. 44
  • Modifiche al regolamento 4 agosto 2016 n. 18 (Classificazione delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle sedute delle società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della l.r. 28 giugno 2013, n. 4)
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. n. 18/2016)

     

    1. All’articolo 3 del r.r. n. 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla rubrica dopo le parole “degli emolumenti”, sono aggiunte le seguenti: “degli amministratori investiti di particolari cariche”;

    2. al comma 1, le parole:”, come comunicato annualmente dalla Direzione regionale competente” sono soppresse;

    3. al comma 5, dopo le parole “suscettibili di valutazione economica”, sono inserite le seguenti: “, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società”.

     

    Art. 2

    (Inserimento dell’articolo 3-bis al r.r. n. 18/2016)

     

    1. Dopo l’articolo 3 del r.r. n. 18/2016 è inserito il seguente:

     

    “Art. 3-bis

    (Limite massimi agli emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione)

     

    1. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere a ciascun componente del consiglio di amministrazione che non sia investito di particolari cariche non può comunque eccedere i limiti di seguito elencati:

    Fascia

    Limite retributivo
    (% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)

    1

    20%

    2

    15%

    3

    10%

    2. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società. In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell’ambito del limite massimo stabilito dall’assemblea dei soci.   
    3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato.”.

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 18/2016)

     

    1. All’articolo 4 del r.r. n. 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 le parole “con deleghe” sono soppresse;

    2. al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La relazione di cui al comma 1 illustra, altresì, in merito al rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 4-bis nonché alle eventuali misure adottate ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1.”.

     

     

    Art. 4

    (Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter al r.r. n. 18/2016)

     

    1. Dopo l’articolo 4 del r.r. n. 18/2016 sono inseriti i seguenti:

       

       

       

       

       

    “Art. 4-bis

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto l’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società di cui all’articolo 1, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione dell’assenza del parametro di riferimento dell’annualità 2013, il costo annuale che Lazio Crea S.p.A. sostiene per i compensi degli amministratori non può superare il costo medio sostenuto negli esercizi 2019 e 2020.

    3.  Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori non può, in ogni caso, superare, ai sensi dell’ articolo 11, comma 6,  del D.lgs. n. 175/2016, il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, ai fini di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto dell’orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016.

     

    Art. 4-ter

    (Disposizioni finali)

     

    1. Nel caso in cui il costo complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori nel periodo 2015-2020 risulti superiore al costo che la società avrebbe potuto sostenere ai sensi dell’articolo 4-bis nel medesimo arco temporale, i costi sostenuti in eccedenza sono recuperati, a valere sul limite massimo dei compensi erogabili negli esercizi successivi, mediante il riassorbimento dei costi con quote annuali a valere sulle annualità 2021-2026. Qualora tale recupero determini una riduzione superiore al 40 per cento del costo sostenuto nell’esercizio 2020, i costi sostenuti in eccedenza nel periodo 2015-2020 sono riassorbiti in numero di annualità pari a dieci.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede, con propri decreti, ad adeguare i compensi degli amministratori di quelle società in cui si sia determinato uno sforamento del limite previsto dall’articolo 4-bis.

    3. Le società monitorano periodicamente il rispetto del limite previsto per il costo annuale degli amministratori nonché il recupero dei costi sostenuti in eccedenza, fornendo specifica illustrazione nella relazione di cui all’articolo 4 comma 1.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.”.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

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