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Regolamento regionale 3 novembre 2022 n. 16

  • BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
  • Modifiche al Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20 “ Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n.24, (Disposizioni in materia di servizi culturali e di valorizzazione culturale.

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 20 recante “Disciplina delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale)”)

    1. All’articolo 2 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 dopo le parole “d’ora in avanti direzione” sono inserite le seguenti: “competente o direzione”;
    b) al comma 3, le parole “al 31 gennaio dell'anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “al 15 dicembre di ciascun anno”;
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. L’iscrizione all’albo regionale ha efficacia fino all’adozione del provvedimento di cancellazione nei casi di cui all’articolo 3, fermo restando l’obbligo di mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 e l’onere di comunicare eventuali variazioni ai sensi del successivo periodo. Ogni iscritto ha l’onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’eventuale variazione di uno o più dei requisiti o degli altri dati già comunicati all’atto dell’iscrizione. La direzione cultura può procedere d’ufficio, in ogni momento, a richiedere agli istituti culturali iscritti all’albo la conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già 
    comunicati all’atto dell’iscrizione. La conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’iscrizione sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all’articolo 10 della legge regionale.”;
    d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    “5. In caso di accertamento della perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione indicati all’Allegato 1, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, la direzione cultura avvia d’ufficio il procedimento di cancellazione concedendo apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del relativo requisito, decorso il quale è disposta la cancellazione ai sensi dell’articolo 3. Fino all’avvenuta integrazione è comunque esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all’articolo 10 della legge regionale.”;
    e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
    “6. Le richieste di iscrizione all’albo regionale sono presentate nel periodo di cui al comma 3, secondo le modalità definite dalla direzione cultura con apposito provvedimento, da adottarsi almeno dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nonché nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.”;
    f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
    “7. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d’iscrizione ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.”;
    g) il comma 8 è soppresso;
    h) il comma 9 è sostituito dal seguente: 
    “9. Con determinazione del direttore della direzione cultura sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione delle domande accolte, di quelle respinte e dell’albo aggiornato”. 


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. 20/2020)

    1. All’articolo 3 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1:
    1) le parole “o la mancata comunicazione della conferma annuale d'iscrizione all'albo,” sono soppresse;
    2) la parola “sanati” è sostituita dalla seguente: “sanata”;
    3) la parola “comportano” è sostituita dalla seguente: “comporta”;
    b) al comma 2:
    1) alla lettera a), le parole “o di conferma nell’albo regionale, in relazione al possesso dei requisiti previsti” sono sostituite con le seguenti: “nell’albo regionale, o di conferma dei dati e requisiti ai sensi del comma 4 dell’articolo 2”;
    2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In tale ipotesi l’eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse, o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell’avviso pubblico di riferimento.”;
    c) al comma 3, le parole “secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “e trasmessa via PEC alla direzione cultura”;
    d) al comma 4:
    1) le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 2, o ai sensi del comma 1 qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall’interessato in applicazione di quanto indicato al comma 4 dell’articolo 2,”;
    2) la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 5 del r.r. 20/2020)

    1. All’articolo 5 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, le parole “31 gennaio successivo” sono sostituite dalle seguenti “15 dicembre”;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. L’inserimento di cui al comma 1 ha efficacia fino all’adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 6. Ogni iscritto ha l’onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’eventuale variazione di uno o più dei requisiti, raccomandazioni o obiettivi di miglioramento, o delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, nonché degli altri dati già comunicati all’atto dell’inserimento. La direzione cultura può procedere d’ufficio, in ogni momento, a richiedere ai servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali la conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’inserimento. La conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’inserimento sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti negli strumenti di programmazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale.”;
    c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. La direzione cultura avvia d’ufficio il procedimento di esclusione previsto all’articolo 6 in caso di:
    a) perdita dei requisiti obbligatori; 
    b) perdita dei requisiti non obbligatori, delle raccomandazioni o degli obiettivi di miglioramento, utilizzati ai fini del raggiungimento della soglia di inserimento ai sensi dell’articolo 4, comma 6; 
    c) venir meno delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi nei casi previsti all’articolo 4, comma 7.”;
    d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    “3.bis. Con l’avvio del procedimento di esclusione la direzione competente concede apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il requisito, la raccomandazione o l’obiettivo di miglioramento, o la circostanza per l’applicazione del punteggio integrativo derivante dal fattore correttivo, decorso il quale è disposta l’esclusione. Fino all’avvenuta integrazione non è consentita la partecipazione a procedimenti di concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti dagli atti di programmazione regionale di cui al Capo III del Titolo I della legge regionale.”;
    e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. Le richieste di inserimento sono presentate annualmente nel periodo di cui al comma 1, secondo le modalità definite dalla direzione cultura con apposito provvedimento, da adottarsi almeno dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nonché nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.”;
    f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    “5. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d’inserimento nelle rispettive organizzazioni ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.”;
    g) il comma 6 è soppresso;
    h) il comma 7 è sostituito con il seguente:
     “7. Con determinazione del direttore della direzione cultura sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione delle domande accolte, di quelle respinte e delle organizzazioni regionali aggiornate”;
    i) al comma 8, le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”.


    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 20/2020)

    1. All’articolo 6 del r.r. 20/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo la parola “miglioramento” sono inserite le seguenti: “, o di una delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi,”;
    b) al comma 2:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    “a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione dell’istanza di inserimento ai sensi dell’articolo 5, o di conferma e aggiornamento dei dati e requisiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in relazione ai requisiti, alle raccomandazioni o agli obiettivi di miglioramento previsti, o alle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, accertata dalla direzione cultura anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio. L’esclusione comporta la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’inserimento nell’organizzazione, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;
    2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In tale ipotesi l’eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse, o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell’avviso pubblico di riferimento.”;
    c) al comma 3, le parole “oppure in caso di mancata presentazione della conferma annuale ai sensi dell'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “trasmesse tramite PEC alla direzione cultura”;
    d) al comma 4:
    1) le parole “dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 2, o ai sensi del comma 1 qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall’interessato in applicazione di quanto indicato al comma 2 dell’articolo 5,”;
    2) le parole “3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;
    e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
    “7. La fuoriuscita o l’esclusione dall’O.B.R., O.M.R. o O.A.R., di un servizio culturale facente parte di un sistema inserito in una delle suddette organizzazioni regionali, non comporta l’esclusione del sistema dall’organizzazione qualora la direzione cultura verifichi il mantenimento dei requisiti e delle raccomandazioni o degli obiettivi di miglioramento e fattori correttivi necessari al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista ai fini dell’inserimento e mantenimento del sistema nell’organizzazione. In tal caso la fuoriuscita o l’esclusione del singolo servizio comporta la mancata considerazione del servizio nel sistema ai fini dell’inserimento nelle organizzazioni regionali e della partecipazione ai procedimenti di concessione dei benefici avviati ai sensi del Capo III del Titolo II della legge regionale.”.


    Art. 5
    (Modifica all’Allegato n. 1 del r.r. 20/2020)

    1. Il punto 10 dell’Allegato n. 1 al r.r. 20/2020 è sostituito dal seguente:
    “10. Svolgimento, sulla base di una programmazione pluriennale, delle attività di recupero, tutela e valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio. Le attività di cui al punto 4, per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, devono essere svolte sulla base di un programma adottato ogni anno dall’Istituto e riguardante le attività previste nell’anno in corso ed almeno in quello successivo”.


    Art. 6
    (Disposizioni transitorie)

    1. Resta ferma la validità delle iscrizioni all’Albo degli istituti culturali e degli inserimenti dei servizi culturali, inclusi i sistemi, nelle organizzazioni bibliotecaria, museale e archivistica regionale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli istituti e i servizi culturali di cui al precedente periodo provvedono all’aggiornamento dei dati ai sensi degli articoli 2 e 5 del r.r. 20/2020 come modificato dal presente regolamento. 
    2. In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di apertura e chiusura della presentazione delle domande per le nuove iscrizioni e i nuovi inserimenti sono stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 6, e di cui all’articolo 5, comma 4, del r.r. 20/2020 come modificato dal presente regolamento, in deroga ai termini rispettivamente indicati nei commi 3 e 1 dei medesimi articoli.   


    Art. 7
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

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