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Regolamento regionale 3 Marzo 2014 n. 4

  • BUR 4 marzo 2014, N.18
  • Regolamento per la concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà regionale (Nota A)
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    Art. 1

    (Finalità) 

    1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo a terzi di beni immobili di proprietà regionale, per lo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, sportive, sociali, convegni, riunioni, mostre, ecc..
    2. La concessione avviene in ogni caso per eventi che abbiano il requisito del pubblico interesse, con esclusione di quelli con finalità commerciali. Sono qualificati quali portatori di pubblico interesse anche gli eventi con i quali si promuovano raccolte di fondi destinati totalmente a scopi umanitari ed alla promozione della ricerca medica e scientifica. 

    Art.2

    (Modalità per la richiesta) 

    1. L’Ente (Associazione, Fondazione, Comitato, Cooperativa, ecc., di seguito indicato “Ente”) e i privati che intendono ottenere in concessione temporanea un bene immobile regionale presentano apposita domanda alla Direzione regionale competente in materia di beni patrimoniali, di norma almeno trenta giorni prima della data per la quale si richiede l’inizio della concessione stessa.
    2. La domanda (il cui modello è allegato al presente Regolamento) deve indicare:

    a)      l’uso che si intende fare dei locali, in modo da consentire la valutazione della sussistenza del pubblico interesse;

    b)      le finalità dell’Ente, anche allegando la Carta dei servizi, indicando se si tratti di Ente senza fine di lucro;

    c)      la durata della concessione richiesta, durata che non potrà comunque essere superiore a quindici giorni, anche non consecutivi;

    d)      l’impegno a sottoscrivere, prima dell’inizio della concessione, il modulo di patti e condizioni (modulo allegato al presente Regolamento), ponendo in essere prima dell’inizio della concessione gli adempimenti preliminari ivi previsti (quale ad esempio la stipula della polizza assicurativa ed il pagamento della tariffa), pena la revoca della stessa;

    e)      i particolari tecnici ed organizzativi dell’evento ed il nominativo del responsabile legale dell’Ente.

     

    Art.3

    (Tariffe e modalità di concessione) 

    1. La concessione del bene immobile comporta il pagamento di una tariffa giornaliera determinata dall’Ufficio tecnico regionale, tenendo conto della superficie del bene, della sua ubicazione, del suo pregio artistico. La tariffa è aggiornata annualmente sulla base dell’indice Istat.
    2. La tariffa di cui al comma precedente è ridotta del 50 % se trattasi di Ente senza fini di lucro.
    3. La concessione deve prevedere la stipula da parte del richiedente di un’assicurazione a copertura di eventuali danni a persone e/o cose, con le modalità indicate nel modulo di patti e condizioni. L’importo dell’assicurazione è determinato dall’Ufficio tecnico regionale, con i criteri di cui al precedente comma 1.
    4. L’atto di concessione è di competenza del Direttore della Direzione regionale competente in materia di patrimonio. La concessione può essere revocata per inadempimento del richiedente ovvero per sopravvenuta esigenza tecnico manutentiva, o per motivi di ordine pubblico. La revoca o il diniego seguono le procedure di cui alla legge n. 241 del 1990, al fine di assicurare comunque la partecipazione al procedimento del richiedente. La Regione potrà richiedere integrazione della documentazione presentata al fine di valutare l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego della concessione. La concessione potrà prevedere una durata minore di quella della richiesta. In ogni caso il provvedimento di diniego o di accoglimento parziale deve espressamente indicare le motivazioni del mancato o parziale accoglimento della domanda.
    5. Qualora pervengano più domande per lo stesso bene e per lo stesso periodo la concessione avviene seguendo l’ordine cronologico delle stesse.
    6. E’ vietata ogni forma di pubblicità commerciale nell’immobile regionale durante la concessione, fatte salve le ipotesi di sponsorizzazione strettamente legate all’evento, che devono comunque essere preventivamente autorizzate dalla Regione.
    7. Le modalità dell’utilizzo del bene, gli oneri a carico del concessionario temporaneo ed ogni altro aspetto di regolamentazione della concessione sono contenuti nel citato modulo di patti e condizioni.
    8. La consegna e ripresa in possesso da parte della Regione del bene di cui trattasi avverrà con redazione di apposito verbale, volto anche alla verifica dello stato del bene una volta terminata la concessione.

      

    Art. 4

    (Destinazione dei proventi) 

    1. I proventi acquisiti dalla Regione in applicazione della tariffa di cui all’articolo 3 sono destinati prioritariamente alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare regionale.

             Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

                                                                                           

     Nota: Questo regolamento è stato abrogato dall'art.2 del r.r. 29 Settembre 2017 n.20, pubblicato sul BUR Lazio 3 Ottobre 2017 n.79

     

     

     

     

  • File allegati:
  • Allegato_reg.4_2014.pdf ( pdf 74.99 KB)

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