Regolamento regionale 3 giugno 2025 n. 10
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BUR Lazio 3 giugno 2025, n. 44, Supplemento n. 1
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Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia)
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Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia), di seguito denominata legge, disciplina:
a) i criteri e le modalità per l’applicazione del fattore famiglia;
b) le modalità per l’istituzione della piattaforma informatica, prevista nell’articolo 3, comma 3, della legge, nonché per il trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo della stessa.
Art. 2
(Ambito di applicazione)1. Il fattore famiglia si applica ai componenti dei nuclei familiari, che siano cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno o cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
2. Sono esclusi dall’applicazione del fattore famiglia, ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge, i componenti dei nuclei familiari che:
a) occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti pubblici o privati;
b) non abbiano ottemperato all’obbligo scolastico dei minori, qualora genitori affidatari e collocatari;
c) avendo un debito liquido ed esigile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione o del comune, abbiano ricevuto, invano, la notificazione di un avviso di accertamento oppure di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai sensi della normativa vigente;
d) nel caso di genitori separati, non abbiano ottemperato al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli, disposto con provvedimento dell’autorità giudiziaria o concordato nel caso di separazione consensuale.
3. Il fattore famiglia, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge, può essere applicato dai comuni, in fase di prima attuazione e in via sperimentale, a uno dei seguenti servizi:
a) trasporto scolastico, fermo restando il diritto al trasporto gratuito per gli alunni con disabilità;
b) centri estivi ricreativi.
Art. 3
(Criteri e modalità di applicazione del fattore famiglia)1. Il fattore famiglia, quale strumento integrativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tiene conto dei criteri, previsti nell’articolo 3 della legge, per individuare la situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari, ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi.
2. Il valore del fattore famiglia è calcolato secondo i criteri previsti nell’allegato A.
3. I comuni, che applicano il fattore famiglia, possono, a parità di punteggio, in coerenza con la tipologia di prestazione o servizio erogato, tenere conto dei seguenti criteri di priorità:
a) titolarità di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale o di un regolare contratto di locazione;
b) presenza, all’interno del nucleo familiare, di persone anziane;
c) presenza, all’interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti o con disabilità, come riconosciuta ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
d) madri in accertato in stato di gravidanza.
Art. 4
(Piattaforma informatica)1. La Regione realizza la piattaforma informatica, prevista nell’articolo 3, comma 3, della legge e la mette a disposizione dei comuni, per consentire l’applicazione del fattore famiglia nell’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi dagli stessi erogati.
2. Le direzioni regionali, competenti in materia di sostegno alla famiglia e di innovazione tecnologica, provvedono agli adempimenti necessari alla realizzazione e al mantenimento della piattaforma informatica prevista nel comma 1, inclusa l’approvazione di un apposito disciplinare, contenente le modalità tecniche e organizzative di utilizzo della piattaforma, al fine di garantirne l’integrità e la sicurezza.
Art. 5
(Trattamento dei dati personali)1. Ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e degli articoli 2-ter, 2-sexies, 2-septies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ) e successive modifiche, il trattamento dei dati, previsti nel presente regolamento, è effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico, relativi all'esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di cui sono investiti la Regione e i comuni aventi sede nel territorio della medesima Regione.
2. La Regione tratta i dati acquisiti dai comuni e inseriti nella piattaforma, prevista nell’articolo 4, per l’esercizio delle funzioni di regolazione, pianificazione, programmazione, monitoraggio e valutazione, indicate agli articoli 1, 5 e 6 della legge e, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo VII del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e delle regole deontologiche applicabili, per finalità statistiche.
3. Il disciplinare, previsto nell’articolo 4, comma 2, assicura che l’accesso di ogni singolo comune sia limitato ai soli dati di propria pertinenza e che l’accesso del proprio personale sia limitato ai soli dati anonimizzati necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali previsti nel comma 2.
4. I comuni trattano i dati inseriti nella piattaforma informatica per finalità di interesse pubblico rilevante, ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, collegate all’esercizio delle funzioni istituzionali dai medesimi svolte, per mezzo della citata piattaforma, ai sensi delle disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali, incluse le funzioni connesse alla erogazione dei servizi pubblici, previsti nell’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della legge.
5. I comuni, che utilizzano la piattaforma, quali autonomi titolari dei rispettivi trattamenti, provvedono a definire, con uno o più regolamenti o atti amministrativi generali:
a) le categorie di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, nell’ambito di quelli previsti dal presente regolamento ed entro i limiti tecnici consentiti dalla piattaforma messa a disposizione dalla Regione;
b) lo specifico motivo di interesse pubblico rilevante posto alla base di ogni singolo trattamento;
c) la durata del trattamento e di conservazione dei dati;
d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti a cui i dati personali trattati si riferiscono.
6. I comuni, al momento dell’attivazione di un procedimento volto all’acquisizione o all’utilizzazione di dati personali da inserire o già inseriti nella piattaforma informatica, provvedono all’attuazione degli adempimenti di informazione e comunicazione, previsti nell’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Art. 6
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Allegato A
(riferimento articolo 3, comma 2, regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia”)Calcolo del valore del fattore famiglia
Parametri base valore note 1.1 Coppia (due adulti equivalenti) 2 Parametri alternativi tra loro
1.2 Adulto equivalente 1 1.3 Adulto solo 1,6 1.4.1 Genitore solo con figli e altri componenti aggiuntivi 1,6 1.4.2 Genitore solo con figli (senza componenti aggiuntivi) 1,6 1.5 Genitore solo in presenza di soli figli minorenni (senza componenti aggiuntivi) 2 1.6 Genitore solo con figli minori ed altro genitore deceduto 0,2 1.7 Per ogni figlio di età compresa tra 0-5 anni 0,7 1.8 Per ogni figlio di età compresa tra 6-13 anni 0,6 1.9 Per ogni figlio di età compresa tra 14-18 anni 0,5 1.10 Per ogni figlio studente di età compresa tra 19-26 anni 0,4 1.11 Per ogni componente aggiuntivo 0,3 Ottenuto il valore dei parametri base, riferiti al nucleo familiare, si procede alla valorizzazione dei seguenti ulteriori parametri (possono essere indicati più parametri ove non alternativi tra loro): 2.1 Coppia giovane con persona di riferimento della famiglia minore di 40 anni (persona più anziana) 0,4 2.2 Presenza nel nucleo di gemelli minori di 10 anni (valore totale del parametro) 0,3 x (numero gemelli-1) 2.3 Se nel nucleo è presente un soggetto con disabilità (valore per ogni persona con disabilità presente nel nucleo): 2.3.1 media 0,5 2.3.2 grave 0,85 2.3.3 gravissima/non autosufficiente 1,2 2.4 Se nel nucleo è presente un soggetto minorenne con disabilità (valore per ogni persona con disabilità presente nel nucleo): 2.4.1 media 0,7 2.4.2 grave 1,05 2.4.3 gravissima/non autosufficiente 1,4 2.5 Condizione lavorativa componenti adulti: 2.5.1 Due genitori o un genitore e un convivente (partner), entrambi lavoratori 0,2 Parametri alternativi tra loro
2.5.2 Unico genitore lavoratore 0,2 2.5.3 Due genitori o un genitore e un convivente (partner), entrambi disoccupati 0,4 2.5.4 Unico genitore non occupato 0,4 2.6 Condizione di grave esclusione abitativa del nucleo familiare: 2.6.1 nucleo privo di abitazione 0,6 Parametri alternativi tra loro 2.6.2 nucleo con sistemazioni insicure o inadeguate 0,3 - File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 05/06/2025