NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 3 giugno 2025 n. 10

  • BUR Lazio 3 giugno 2025, n. 44, Supplemento n. 1
  • Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia)

  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia), di seguito denominata legge, disciplina:
    a) i criteri e le modalità per l’applicazione del fattore famiglia; 
    b) le modalità per l’istituzione della piattaforma informatica, prevista nell’articolo 3, comma 3, della legge, nonché per il trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo della stessa.


    Art. 2
    (Ambito di applicazione)

    1. Il fattore famiglia si applica ai componenti dei nuclei familiari, che siano cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno o cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
    2. Sono esclusi dall’applicazione del fattore famiglia, ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge, i componenti dei nuclei familiari che:
    a)  occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti pubblici o privati;
    b) non abbiano ottemperato all’obbligo scolastico dei minori, qualora genitori affidatari e collocatari;
    c) avendo un debito liquido ed esigile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione o del comune, abbiano ricevuto, invano, la notificazione di un avviso di accertamento oppure di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ai sensi della normativa vigente;
    d) nel caso di genitori separati, non abbiano ottemperato al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli, disposto con provvedimento dell’autorità giudiziaria o concordato nel caso di separazione consensuale.
    3. Il fattore famiglia, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge, può essere applicato dai comuni, in fase di prima attuazione e in via sperimentale, a uno dei seguenti servizi:
    a) trasporto scolastico, fermo restando il diritto al trasporto gratuito per gli alunni con disabilità;
    b) centri estivi ricreativi.


    Art. 3
    (Criteri e modalità di applicazione del fattore famiglia)

    1. Il fattore famiglia, quale strumento integrativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tiene conto dei criteri, previsti nell’articolo 3 della legge, per individuare la situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari, ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi.
    2. Il valore del fattore famiglia è calcolato secondo i criteri previsti nell’allegato A.
    3. I comuni, che applicano il fattore famiglia, possono, a parità di punteggio, in coerenza con la tipologia di prestazione o servizio erogato, tenere conto dei seguenti criteri di priorità:
    a) titolarità di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale o di un regolare contratto di locazione;
    b) presenza, all’interno del nucleo familiare, di persone anziane;
    c) presenza, all’interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti o con disabilità, come riconosciuta ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
    d) madri in accertato in stato di gravidanza.


    Art. 4
    (Piattaforma informatica)

    1. La Regione realizza la piattaforma informatica, prevista nell’articolo 3, comma 3, della legge e la mette a disposizione dei comuni, per consentire l’applicazione del fattore famiglia nell’accesso alle prestazioni sociali e ai servizi dagli stessi erogati.
    2. Le direzioni regionali, competenti in materia di sostegno alla famiglia e di innovazione tecnologica, provvedono agli adempimenti necessari alla realizzazione e al mantenimento della piattaforma informatica prevista nel comma 1, inclusa l’approvazione di un apposito disciplinare, contenente le modalità tecniche e organizzative di utilizzo della piattaforma, al fine di garantirne l’integrità e la sicurezza.


    Art. 5
    (Trattamento dei dati personali)

    1. Ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento (UE)2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e degli articoli 2-ter, 2-sexies, 2-septies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ) e successive modifiche, il trattamento dei dati, previsti nel presente regolamento, è effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico, relativi  all'esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse o connessi all'esercizio di pubblici poteri, di cui sono investiti la Regione e i comuni aventi sede nel territorio della medesima Regione. 
    2. La Regione tratta i dati acquisiti dai comuni e inseriti nella piattaforma, prevista nell’articolo 4, per l’esercizio delle funzioni di regolazione, pianificazione, programmazione, monitoraggio e valutazione, indicate agli articoli 1, 5 e 6 della legge e, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Titolo VII del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e delle regole deontologiche applicabili, per finalità statistiche.
    3. Il disciplinare, previsto nell’articolo 4, comma 2, assicura che l’accesso di ogni singolo comune sia limitato ai soli dati di propria pertinenza e che l’accesso del proprio personale sia limitato ai soli dati anonimizzati necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali previsti nel comma 2. 
    4. I comuni trattano i dati inseriti nella piattaforma informatica per finalità di interesse pubblico rilevante, ai sensi degli articoli 2-ter e 2-sexies del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, collegate all’esercizio delle funzioni istituzionali dai medesimi svolte, per mezzo della citata piattaforma, ai sensi delle disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali, incluse le funzioni connesse alla erogazione dei servizi pubblici, previsti nell’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della legge.
    5. I comuni, che utilizzano la piattaforma, quali autonomi titolari dei rispettivi trattamenti, provvedono a definire, con uno o più regolamenti o atti amministrativi generali:
    a) le categorie di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, nell’ambito di quelli previsti dal presente regolamento ed entro i limiti tecnici consentiti dalla piattaforma messa a disposizione dalla Regione;
    b) lo specifico motivo di interesse pubblico rilevante posto alla base di ogni singolo trattamento; 
    c) la durata del trattamento e di conservazione dei dati; 
    d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti a cui i dati personali trattati si riferiscono.
    6. I comuni, al momento dell’attivazione di un procedimento volto all’acquisizione o all’utilizzazione di dati personali da inserire o già inseriti nella piattaforma informatica, provvedono all’attuazione degli adempimenti di informazione e comunicazione, previsti nell’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.


    Art. 6
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

    Allegato A
    (riferimento articolo 3, comma 2, regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 “Istituzione del fattore famiglia”)

    Calcolo del valore del fattore famiglia

     Parametri basevalorenote
    1.1Coppia (due adulti equivalenti)2

     

     

    Parametri alternativi tra loro

    1.2Adulto equivalente1
    1.3Adulto solo1,6
    1.4.1Genitore solo con figli e altri componenti aggiuntivi1,6
    1.4.2Genitore solo con figli (senza componenti aggiuntivi)1,6
    1.5Genitore solo in presenza di soli figli minorenni (senza componenti aggiuntivi)2
    1.6Genitore solo con figli minori ed altro genitore deceduto0,2 
    1.7Per ogni figlio di età compresa tra 0-5 anni0,7 
    1.8Per ogni figlio di età compresa tra 6-13 anni0,6 
    1.9Per ogni figlio di età compresa tra 14-18 anni0,5 
    1.10Per ogni figlio studente di età compresa tra 19-26 anni0,4 
    1.11Per ogni componente aggiuntivo0,3 
    Ottenuto il valore dei parametri base, riferiti al nucleo familiare, si procede alla valorizzazione dei seguenti ulteriori parametri (possono essere indicati più parametri ove non alternativi tra loro):
    2.1Coppia giovane con persona di riferimento della famiglia minore di 40 anni (persona più anziana)0,4 
    2.2Presenza nel nucleo di gemelli minori di 10 anni (valore totale del parametro)0,3 x (numero gemelli-1) 
    2.3Se nel nucleo è presente un soggetto con disabilità (valore per ogni persona con disabilità presente nel nucleo):
    2.3.1media0,5 
    2.3.2grave0,85 
    2.3.3gravissima/non autosufficiente1,2 
    2.4Se nel nucleo è presente un soggetto minorenne con disabilità (valore per ogni persona con disabilità presente nel nucleo):
    2.4.1media0,7 
    2.4.2grave1,05 
    2.4.3gravissima/non autosufficiente1,4 
    2.5Condizione lavorativa componenti adulti:
    2.5.1Due genitori o un genitore e un convivente (partner), entrambi lavoratori0,2

     

     

    Parametri alternativi tra loro

    2.5.2Unico genitore lavoratore0,2
    2.5.3Due genitori o un genitore e un convivente (partner), entrambi disoccupati0,4
    2.5.4Unico genitore non occupato0,4
    2.6Condizione di grave esclusione abitativa del nucleo familiare:
    2.6.1nucleo privo di abitazione0,6Parametri alternativi tra loro
    2.6.2nucleo con sistemazioni insicure o inadeguate0,3
  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 05/06/2025

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