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Regolamento regionale  3 gennaio 1986, n. 1

  • BUR 20 gennaio 1986, n. 2.
  • Regolamento per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
  • Art. 1
    (Funzionamento della consulta)

    La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte quando siano presenti almeno un terzo dei componenti. Essa si riunisce, per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 68 ogni due mesi, in seduta ordinaria.

    Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il comitato previsto dal successivo art. 2, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti la consulta.

    Art. 2
    (Comitato esecutivo)

    È istituito all'interno della consulta un comitato esecutivo composto da:
    6 rappresentanti delle associazioni degli emigrati;
    3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
    1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
    2 rappresentanti degli enti locali;
    3 rappresentanti degli enti di patronato;
    1 rappresentante del Consiglio regionale.

    Si avvale inoltre di due esperti.

    Presiede il comitato il presidente della consulta o un suo delegato.

    Il comitato:
    a) collabora con il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
    b) propone ed istruisce d'intesa con gli uffici competenti gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni ordinarie e straordinarie della consulta;
    c) espleta tutte le funzioni che la consulta riterrà opportuno delegare;
    d) svolge compiti di esecuzione e di coordinamento sui deliberati della consulta.

    I membri del comitato sono tenuti alla assidua presenza alle riunioni e decadono dall'incarico alla terza assenza consecutiva non giustificata.

    Art. 3
    (Divulgazione dei lavori della consulta)

    La consulta, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 della legge istitutiva, attraverso strumenti idonei, da stabilire di volta in volta, provvede alle scelte delle priorità relative allo studio ed all'indagine sulla problematica del fenomeno migratorio e alle normative conseguenti. Invia le risultanze di tale impegno al Parlamento, agli Organi del Consiglio regionale, enti locali e sub-regionali, nonché al comitato interministeriale per l'emigrazione, agli organi politici, sindacali ed associazioni regionali interessate, all'ufficio regionale del lavoro, al CNEL e a chiunque ne faccia richiesta.

    Art. 4
    (Gettone di presenza e rimborso spese)

    Ai componenti che partecipano alle sedute della consulta e del comitato o a qualsiasi riunione della stessa debitamente autorizzata, viene corrisposto un gettone di presenza a norma della legge regionale 20 gennaio 1983, n. 9.

    Tale gettone non compete al presidente della consulta.

    Il rimborso delle spese per i membri estranei all'Amministrazione regionale viene commisurato al trattamento di missione previsto per i funzionari dell'Amministrazione regionale a seconda della qualifica che ciascuno riveste nell'amministrazione di provenienza.

    Qualora un membro non sia alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione gli viene riconosciuta la qualifica di funzionario e liquidato di conseguenza.

    Art. 5
    (Missioni.)

    Al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili alla formulazione di proposte di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 68 del 1975, la Giunta regionale può autorizzare componenti della consulta, dietro proposta di quest'ultima e del comitato esecutivo di cui all'articolo 2, a partecipare a riunioni, convegni ed incontri attinenti a problemi dell'emigrazione ed immigrazione, nonché ad effettuare viaggi sia all'interno sia all'estero, ove esistano comunità di emigrati laziali, in correlazione al programma annuale di attività all'estero previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980.

    Art. 6
    (Finanziamento)

    La consulta fa fronte alle spese del proprio funzionamento e per la realizzazione delle iniziative connesse ai compiti ad essa attribuiti con il citato art. 4 della legge regionale n. 68 del 1975 con fondi appositamente destinati in sede del piano di riparto di cui all'art. 7 della stessa legge.

    Per il pagamento delle spese di cui trattasi si provvede di norma con mandati emessi da funzionario delegato all'uopo nominato dalla Giunta regionale.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

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