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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1

  • BUR 29 febbraio 2000, n. 6
  • Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49
  • Indice

    Art. 1 - Finalità e carattere delle provvidenze economiche
    Art. 2 - Tipi di provvidenze economiche
    Art. 3 - Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche
    Art. 4 - Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche
    Art. 5 - Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche
    Art. 6 - Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione
    Art. 7 - Criteri di ripartizione e trasferimento dei fondi regionali
    Art. 8 - Rendicontazione
    Art. 9 - Abrogazione


    Art. 1
    (Finalità e carattere delle provvidenze economiche)

    1. L'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza psichica, assistite dal Dipartimento di salute mentale, di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, di seguito denominate provvidenze economiche, è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente e deve essere integrata con le attività e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali. I Comuni possono integrare con fondi propri tali provvidenze economiche.

    2. L'erogazione delle provvidenze economiche ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal Dipartimento di salute mentale, in funzione del processo di recupero psichico-sociale del paziente stesso.

    3. Le provvidenze economiche sono erogate dalle Aziende sanitarie locali d'intesa con i Comuni sede del distretto sanitario di appartenenza degli assistiti e sono devolute a favore dei cittadini, degli stranieri comunitari ed extracomunitari e degli apolidi, residenti nel territorio regionale.

    Art. 2
    (Tipi di provvidenze economiche)

    1. Le provvidenze economiche si distinguono in:
    a)         assegno straordinario: ha carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, è concesso solo una volta l'anno e per un periodo massimo di tre mesi; può essere erogato anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo di Lire 1.500.000 mensili;
    b)         assegno di emergenza temporanea: è concesso ed erogato con le modalità ed i tempi di cui alla lettera a), nelle more dell'assegnazione dell'assegno di cui alla lettera c), e non può superare l'importo di Lire 300.000 mensili;
    c)         assegno ordinario: fa parte del programma terapeutico ed è proposto dall'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, previa relazione socio-sanitaria nella quale siano specificate le finalità terapeutiche del sostegno economico. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di un anno, è rinnovabile e l'importo massimo mensile è di Lire 800.000;
    d)         assegno di reinserimento sociale: fa parte del programma terapeutico ed è finalizzato al reinserimento sociale o alla deistituzionalizzazione dell'assistito; è proposto dall'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, nei casi in cui l'utente non disponga di mezzi economici e di un valido supporto familiare. L'assegno di reinserimento sociale può essere utilizzato per contribuire alle spese alloggiative, per l'attività di tirocinio professionale (non superiore a due anni continuativi) e attività risocializzanti anche in previsione del reinserimento lavorativo. Tale assegno è corrisposto per un periodo massimo di un anno, ed è rinnovabile; l'importo massimo mensile dell'assegno è di Lire 1.500.000.

    2. La Commissione di cui all'articolo 6 predispone un piano d'intervento sulla base delle proposte dell'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, per la dimissione dei pazienti dagli ex ospedali psichiatrici e propone l'utilizzazione delle somme in tal modo risparmiate per la creazione di strutture territoriali psichiatriche alternative al ricovero ospedaliero. La mancata riconversione del risparmio di spesa connesso con la dimissione dei pazienti da parte del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale comporta la non corresponsione da parte della Regione Lazio delle somme destinate per l'erogazione degli assegni di cui al comma 1, lettere c) e d).

    3. La Commissione di cui all'articolo 6 comunica a fine anno alla Giunta ed al Consiglio regionale il numero di persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici.

    Art. 3
    (Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche)

    1. L'équipe del dipartimento di salute mentale che ha in cura il paziente, di seguito denominata équipe curante, anche a seguito di visita domiciliare, formula su domanda della persona la proposta di concessione delle provvidenze economiche con motivata relazione socio-sanitaria; in caso di temporaneo impedimento della persona, l'équipe curante, motivando l'impedimento, può sostituire la domanda con apposita dichiarazione.

    2. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'esame della Commissione di cui all'articolo 6 per la relativa autorizzazione.

    3. Le provvidenze economiche sono erogate dall'Azienda sanitaria locale, a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, a mezzo di funzionario delegato, che provvede a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale.

    4. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono corrisposte, su proposta dell'équipe curante, direttamente dal funzionario delegato dell'Azienda sanitaria locale, il quale provvede, altresì a dare immediata comunicazione dell'avvenuta erogazione alla Commissione di cui all'articolo 6.

    Art. 4
    (Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche)

    1. L'équipe curante vigila sulla corretta utilizzazione delle provvidenze economiche, in relazione alle finalità per cui sono state concesse.

    2. La Commissione di cui all'articolo 6 può disporre la sospensione delle provvidenze economiche, su proposta dell'équipe curante, con riferimento in particolare all'andamento del programma terapeutico-riabilitativo.

    3. L'erogazione è sospesa o ridotta in caso di ricovero o inserimento, superiore a trenta giorni, in strutture pubbliche o convenzionate.

    Art. 5
    (Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche)

    1. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concesse indipendentemente dalla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare.

    2. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) sono concesse in relazione alla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare, secondo criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

    Art. 6
    (Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione)

    1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è costituita, con atto formale, la Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del Dipartimento di salute mentale, di seguito denominata Commissione, con il compito di:
    a)         autorizzare le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
    b)         prendere atto delle provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
    c)         disporre la soppressione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1.

    2. La Commissione è presieduta dal responsabile del Dipartimento di salute mentale, o da un suo delegato, ed è composta da un assistente sociale per ogni distretto dell'area di riferimento del dipartimento di salute mentale e da un assistente sociale di ogni Comune in cui ha sede un distretto sanitario; per il Comune di Roma, partecipano gli assistenti sociali delle circoscrizioni sede di distretto. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Azienda sanitaria locale.

    3. La Commissione può convocare l'équipe curante, la quale può a sua volta chiedere di essere ascoltata. La Commissione può istituire gruppi di lavoro a livello distrettuale con il concorso dei Comuni come supporto alle attività della Commissione stessa.

    4. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta ed al Consiglio regionale, una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.

    Art. 7
    (Criteri di ripartizione e trasferimento dei fondi regionali)

    1. Il Direttore del Dipartimento Interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita ripartisce annualmente gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tra il Comune di Roma ed i Comuni sede di distretto sanitario, in base alla popolazione delle Aziende sanitarie locali e/o dei distretti di riferimento.

    2. I Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a trasferire dette somme all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

    Art. 8
    (Rendicontazione)

    1. Ciascuna Azienda sanitaria locale è tenuta a rendicontare alla Regione Lazio sull'utilizzazione dei fondi regionali entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione dei fondi da parte della Regione.

    Art. 9
    (Abrogazione)

    1. E' abrogato il regolamento regionale 22 luglio 1991, n. 1.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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