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Regolamento regionale 3 Agosto 2012, n. 13

  • BUR 9 agosto 2012, n.36
  • "Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)".  
  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre-1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) concernente le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso, di applicazione delle sanzioni e dei relativi ricorsi amministrativi delle tasse automobilistiche di competenza regionale, detta norme sui criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

     

    Art. 2
    (Adempimenti inerenti all'instaurazione del rapporto tra Regione Lazio e tabaccai)

    1. I tabaccai possono essere autorizzati a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica, per conto della Regione, previa presentazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, di un'apposita istanza alla Regione stessa, contenente i dati indicati nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997) e la dichiarazione di adesione alla convenzione approvata con Decreto del Ministero delle finanze 16 marzo 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 11 della l. 449/1997, sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o, in caso di società, dal rappresentante legale. All'istanza è allegata la seguente documentazione:
    a) garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prestata in forma individuale o solidale e collettiva, ai sensi dell'articolo 1 del DPCM n. 11 del 1999 e secondo le condizioni ivi previste, a garanzia degli obblighi connessi al servizio;
    b) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID), sottoscritto e timbrato dall'istituto bancario;
    c) visura camerale o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    d) fotocopia del documento di identità del titolare della tabaccheria in corso di validità.

    2. Nei casi in cui l'istanza è presentata dalle associazioni di categoria, oltre alla documentazione di cui al comma 1, alla stessa sono allegati:
    a) l'elenco delle tabaccherie che intendono svolgere il servizio di riscossione, distinte per codice identificativo Lottomatica;
    b) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del titolare della tabaccheria, o, nel caso di società, del rappresentante legale.

    3. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 4, nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano altresì alla Regione di essere consapevoli di assumere, nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili con conseguente assoggettamento alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, maneggiano denaro pubblico, nonché della responsabilità civile, penale e contabile in cui possono incorrere nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.

    4. Nel caso in cui è prestata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in forma solidale e collettiva, gli istituti bancari o assicurativi, di seguito denominati "enti garanti" forniscono l'elenco delle tabaccherie per le quali è prestata garanzia fideiussoria, con l'indicazione del codice identificativo Lottomatica, del nome e cognome del titolare o, in caso di società, del rappresentante legale e dell'importo della copertura fideiussoria per l'anno corrente.

    5. I tabaccai sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione delle variazioni nel termine previsto, la Regione può sospendere i tabaccai inadempienti dal servizio di riscossione della tassa automobilistica per tre mesi, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3.

    6. Ai fini del mantenimento del collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3, per lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, la Regione, entro il 15 novembre dell'anno in corso, richiede agli enti garanti l'elenco dei tabaccai che intendono rinnovare la garanzia fideiussoria. Entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno, gli enti garanti trasmettono alla Regione l'elenco dei tabaccai che hanno rinnovato la garanzia fideiussoria per l'anno successivo. I tabaccai, che non hanno rinnovato la garanzia fideiussoria sono sospesi in via cautelativa dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico, di cui all'articolo 4 comma 3, per la riscossione della tassa automobilistica.


    Art. 3
    (Adempimenti inerenti all'instaurazione del rapporto tra
    la Regione e le agenzie pratiche auto)

    1. Le agenzie di pratiche auto e le delegazioni Aci possono essere autorizzate a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione, previa presentazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, di un'apposita istanza alla Regione stessa, contenente i dati previsti dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle Finanze del 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), e la dichiarazione di adesione alla convenzione tipo approvata con lo stesso D.M. 13 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della l. 448/1998, sottoscritta in originale dal soggetto richiedente o dal rappresentante legale, in caso di società. All'istanza è allegata la seguente documentazione :
    a) garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prestata in forma individuale o solidale e collettiva, ai sensi dell'articolo 1 del DM 13 settembre 1999 e secondo le condizioni ivi previste, a garanzia degli obblighi connessi al servizio;
    b) autorizzazione prevista dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
    c) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (RID), sottoscritto e timbrato dall'istituto bancario;
    d) visura camerale o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
    e) fotocopia del documento di identità del titolare dell'agenzia o della delegazione Aci in corso di validità;
    f) per le Delegazioni Aci, mandato trilaterale sottoscritto dalle parti.

    2. Nel caso in cui l'istanza è presentata dalle associazioni di categoria, oltre alla documentazione di cui al comma 1, alla stessa sono allegati:
    a) l'elenco delle agenzie e le delegazioni Aci che intendono svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica, distinte per codice Motorizzazione;
    b) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del titolare dell'agenzia o della delegazione Aci, o, nel caso di società, del rappresentante legale.

    3. Le agenzie pratiche auto e le delegazioni Aci sono tenute a comunicare alla Regione le variazioni dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione delle variazioni nel termine previsto, la Regione può sospendere i soggetti inadempienti dal servizio di riscossione della tassa automobilistica per tre mesi, mediante disattivazione dal collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3.

    4. Ai fini del rinnovo annuale delle polizze fideiussorie in scadenza, le agenzie e le delegazioni, ovvero i soggetti contraenti polizze solidali e collettive, devono far pervenire alla Regione entro i 10 giorni antecedenti la data di scadenza delle citate polizze, gli originali dei rinnovi delle polizze fideiussorie. Le agenzie e le delegazioni prive del rinnovo della polizza fideiussoria, sono sospesi, in via cautelativa, dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3.

    5. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 4, nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti dichiarano altresì alla Regione di essere consapevoli di assumere, nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili con conseguente assoggettamento alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, maneggiano denaro pubblico, nonché della responsabilità civile, penale e contabile in cui possono incorrere nel caso di omissione o di ritardo, anche parziali, del riversamento alla Regione delle somme riscosse.

     

    Art. 4
    (Autorizzazione alla riscossione)

    1. Costituiscono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica, la presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi connessi al servizio, l'autorizzazione, ai fini del riversamento delle somme riscosse, alla procedura di addebito automatico mediante RID, di cui all'articolo 5, comma 1 nonché l'esito positivo della procedura di allineamento elettronico degli archivi di cui all'articolo 5, comma 2.

    2. La Regione, a fronte delle istanze di cui agli articoli 2 e 3, previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia, autorizza i soggetti richiedenti alla riscossione della tassa automobilistica.

    3. A seguito del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, la Regione, in conformità all'articolo 2 del D.P.C.M. n. 11 del 1999 nonchè dell'articolo 4 del D.M. 16 marzo 1999 e dell'articolo 4 del D.M. 13 settembre 1999, provvede, mediante richiesta al gestore del sistema informatico indicato dal soggetto autorizzato, all'attivazione del collegamento telematico del sistema informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli articoli 5 e 6 del Decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

     

    Art. 5
    (Riversamento delle somme riscosse e variazioni delle coordinate bancarie)

    1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 autorizzano la Regione, tramite RID, a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare delle somme riscosse.

    2. Per la trasmissione in via telematica dei dati concernenti l'autorizzazione all'addebito in conto corrente, a cura dei soggetti di cui al comma 1, l'istituto bancario su cui è disposto il RID effettua l'allineamento elettronico degli archivi con il tesoriere regionale e la Regione. Le modalità di effettuazione dell'allineamento elettronico degli archivi e di sottoscrizione del modulo RID sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione.

    3. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 11/1999, nonché dell'articolo 6 del D.M. 16 marzo 1999 e dell'articolo 6 del D.M 13 settembre 1999, ciascun soggetto autorizzato, settimanalmente, riceve dal gestore del sistema informatico scelto, di cui all'articolo 4, comma 3, l'estratto conto relativo al totale delle somme da questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente; detto ammontare deve essere reso disponibile sul conto corrente ove è disposto il RID entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

    4. Nel caso in cui i soggetti autorizzati intendano procedere alla variazione dell'istituto bancario o del numero di conto corrente su cui hanno disposto il RID, comunicano tempestivamente alla Regione per via telematica, le nuove coordinate bancarie unitamente al modulo RID. Contestualmente alla variazione, viene effettuato, a cura degli stessi soggetti, l'allineamento elettronico degli archivi con l'istituto bancario prescelto secondo le modalità di cui al comma 2.

    5. La tempestiva comunicazione per via telematica delle nuove coordinate bancarie e il contestuale invio del modulo RID non comporta l'applicazione della penale di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. 11/1999 nonché all'articolo 6, comma 5, del D.M. 13 settembre 1999 e all'articolo 6, comma 5, del D.M. 16 marzo 1999, sulle somme non riversate alla Regione a causa del disallineamento elettronico degli archivi. I conseguenti insoluti non costituiscono violazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1. Fino all'allineamento elettronico degli archivi, i soggetti autorizzati possono essere temporaneamente sospesi cautelativamente dal servizio di riscossione della tassa automobilistica, mediante la disattivazione dal collegamento telematico di cui all'articolo 4, comma 3.

     

    Art. 6
    (Insoluto, intimazione di pagamento e sospensione
    cautelativa del servizio di riscossione)

    1. In caso di esito insoluto della procedura di addebito automatico in conto corrente delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, la Regione sospende il soggetto inadempiente, in via cautelativa, dal servizio di riscossione, tramite disattivazione dal collegamento telematico, mediante apposita richiesta al gestore del sistema informatico e contestualmente invia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.E.C., l'intimazione al pagamento delle somme richieste entro il termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata o della P.E.C.

    2. L'intimazione di pagamento, spedita anche al fideiussore e al contraente della polizza fideiussoria nonché, per le agenzie pratiche auto e le delegazioni Aci, alla provincia di competenza e, per i tabaccai, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, contiene:
    a) le generalità del soggetto inadempiente;
    b) il codice identificativo Lottomatica della tabaccheria o il codice Motorizzazione dell'agenzia pratiche auto;
    c) l'indicazione delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica e non riversate alla Regione nei termini di cui all'articolo 5, comma 3, in conformità all'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 11/1999 nonché all'articolo 6, comma 3, del D.M. 16 marzo 1999 e all'articolo 6, comma 3, del D.M 13 settembre 1999;
    d) la richiesta del pagamento delle somme di cui alla lettera c), maggiorate della penale del 5% prevista dall'articolo 4, comma 5, del D.P.C.M. 11/1999 nonché dall'articolo 6, comma 5, del D.M. 16 marzo 1999 e dall'articolo 6, comma 5 del D.M. 13 settembre 1999;
    e) le modalità di assolvimento del pagamento, con l'indicazione delle coordinate bancarie sulle quali il soggetto inadempiente deve effettuare il bonifico bancario di cui all'articolo 7, comma 1;
    f) l'avviso che l'intimazione di pagamento costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per i soggetti inadempienti, in conformità all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni;
    g) l'avviso che, se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine di cui al comma 1, la Regione procede al recupero delle somme non riversate mediante escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 10 e alla segnalazione del mancato riversamento alla competente Procura della Repubblica e alla Procura regionale presso la Corte dei Conti;
    h) l'avviso che, se l'insoluto non viene regolarizzato entro il termine di cui al comma 1, si procede alla riscossione coattiva delle somme non coperte dalla garanzia fideiussoria secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
    i) la comunicazione al soggetto inadempiente della sospensione cautelativa dal servizio di riscossione della tassa automobilistica di cui al comma 1.

     

    Art. 7
    (Modalità di riversamento delle somme indicate nell'intimazione di pagamento)

    1. I soggetti inadempienti, devono riversare alla Regione le somme indicate nell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6, mediante bonifico bancario, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata o della P.E.C.

    2. Dell'avvenuto adempimento deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione, mediante la trasmissione, anche a mezzo fax o PEC, della copia del bonifico.

    3. La riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica, su richiesta dei soggetti interessati, è subordinata all'accertamento dell'effettivo incasso da parte della Regione delle somme dovute.

     

    Art. 8
    (Insoluto indipendente da cause ascrivibili al soggetto autorizzato alla riscossione)

    1. Se l'insoluto è dovuto ad una causa imputabile all'istituto bancario, il soggetto autorizzato deve inviare, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'istituto bancario, da un suo delegato o dal responsabile di filiale, attestante la causa del problema. Esclusivamente in presenza di detta dichiarazione, prodotta entro il termine e con le modalità sopra indicati, il soggetto autorizzato può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico bancario a favore della Regione, entro lo stesso termine, le somme riscosse e non riversate, senza l'applicazione della penale di cui all'articolo 5, comma 5.

    2. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere data immediata comunicazione alla Regione, mediante la trasmissione, anche a mezzo fax o PEC, di copia del bonifico bancario.

    3. La riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica è subordinata alla ricezione della dichiarazione dell'istituto bancario, di cui al comma 1 e all'accertamento dell'effettivo incasso da parte della Regione delle somme dovute.

    4. Se l'insoluto è dovuto ad una causa imputabile alla Regione o al tesoriere regionale, il soggetto autorizzato può regolarizzare la propria posizione versando, mediante bonifico bancario a favore della Regione, nei termini e con le modalità indicate dalla struttura regionale competente, le somme riscosse e non riversate, senza l'applicazione della penale di cui all'articolo 5, comma 5.

    5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'insoluto non costituisce violazione rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1.

     

    Art. 9
    (Regolarizzazione spontanea dell'insoluto)

    1. E' ammessa la regolarizzazione spontanea dell'insoluto mediante il pagamento delle somme riscosse e non riversate nei termini previsti, maggiorate della penale del 5%, sempreché il soggetto inadempiente non abbia ricevuto l'intimazione di pagamento da parte della Regione, o sia stato sospeso cautelativamente dal servizio di riscossione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

    2. L'interessato può procedere alla regolarizzazione spontanea dell'insoluto, mediante bonifico bancario a favore della Regione, previa richiesta alla struttura regionale competente delle modalità con le quali effettuare il pagamento.

    3. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere data immediata comunicazione alla Regione con la contestuale trasmissione di copia del bonifico bancario effettuato, anche tramite fax o PEC.

    4. In caso di regolarizzazione spontanea, l'insoluto non costituisce violazione rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 1. Resta salva, in caso di reiterato ricorso da parte del riscossore allo strumento della regolarizzazione spontanea, la facoltà della Regione di procedere alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 1. La regolarizzazione spontanea dell'insoluto si considera reiterata quando, nell'arco dell'anno solare, supera il numero di due.

     

    Art. 10
    (Procedure di recupero delle somme non riversate)

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, comma 1, la Regione procede all'escussione della garanzia fideiussoria e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al soggetto inadempiente, all'ente garante nonché ai soggetti contraenti la polizza fideiussoria, provvede alla richiesta di versamento delle somme dovute.

    2. La Regione procede alla riscossione coattiva delle somme non coperte dalla garanzia fideiussoria secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

     

    Art. 11
    (Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla riscossione)

    1. Qualora nell'arco di tempo dell'anno solare si verifica per due volte l'esito insoluto della procedura di addebito automatico in conto corrente delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, la Regione sospende il soggetto inadempiente dal servizio di riscossione per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data della sospensione cautelativa dallo stesso servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Decorso il termine di sei mesi, se il soggetto inadempiente ha provveduto al pagamento dell'insoluto a seguito dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6, senza che sia stata attivata la procedura di escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 10, lo stesso soggetto può chiedere alla Regione la riattivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica, previa stipula di una nuova polizza fideiussoria per un importo almeno pari all'importo garantito dall'ultima polizza.

    2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, la Regione, con apposito provvedimento adottato dalla struttura regionale competente in materia, revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica e ne dà comunicazione alle associazioni di categoria interessate, nel caso di agenzie pratiche auto e delegazioni Aci, alla provincia competente e, nel caso di tabaccai, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nonché al gestore del sistema informatico indicato dal soggetto autorizzato.

    3. Decorso un anno dalla data del provvedimento di revoca, o dall'avvenuto accertamento dell'incasso delle somme dovute, successivo al provvedimento di revoca, la Regione, previa presentazione delle istanze di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, può riattivare gli stessi soggetti al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

    4. Nell'ipotesi di rilascio di nuova autorizzazione di cui al comma 3, qualora il soggetto autorizzato commette le violazioni che comportano l'escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 10, la Regione revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione e il soggetto inadempiente non può essere più autorizzato alla riscossione della tassa automobilistica.

    5. La Regione revoca, altresì, l'autorizzazione al servizio di riscossione della tassa automobilistica nel caso di mancato rinnovo o mancata presentazione della polizza fideiussoria entro due anni decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui agli articoli 2, comma 6, e 3, comma 4.


    Art. 12
    (Ulteriori cause di sospensione e revoca del servizio di riscossione
    della tassa automobilistica)

    1. In presenza di ogni altra circostanza che comporta il venir meno del rapporto di fiducia con il riscossore, la Regione può procedere:
    a) alla sospensione del servizio di riscossione della tassa automobilistica in via cautelativa;
    b) alla revoca dell'autorizzazione del servizio di riscossione;
    c) al diniego di una nuova autorizzazione richiesta del servizio di riscossione della tassa automobilistica.

    2. La Regione segnala ogni caso di sospensione cautelativa del servizio di riscossione al gestore del sistema telematico cui appartiene il riscossore, per l'immediata disattivazione del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.

     

    Art. 13
    (Modalità di comunicazione)

    1. L'intimazione di pagamento di cui all'articolo 6 ed altre eventuali comunicazioni, sono inviate al soggetto inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di svolgimento dell'attività di riscossione della tassa automobilistica o tramite P.E.C.

    2. In caso di intervenuta cessazione dell'attività gli atti sono inviati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza del soggetto inadempiente, o tramite P.E.C.

     

     

    Art. 14
    (Disposizioni transitoria e finale)

    1. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia, salvo revoca disposta dalla Regione, in caso di accertamento della mancanza dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3.

    2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 11/1999, del D.M. 16 marzo 1999 nonché del D.M. 13 settembre 1999.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

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