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Regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 5

  • BUR 20 ottobre 1978, n. 29.
  • Regolamento relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 54, lettera D) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusi gli impianti autostradali
  • Art. 1. .

    I comuni, nella determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade, debbono attenersi ai seguenti criteri.

    Art. 2.
    (Orari giornalieri)

    I comuni, data l'esigenza di pubblico servizio, devono di norma fissare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo.

    L'orario estivo va dal mese di giugno al mese di settembre compresi, quello invernale da ottobre a maggio.

    I comuni, nel caso di suffragate esigenze nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra specificato, possono discostarsi dagli orari indicati al primo comma per un tempo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura, anche limitatamente a parte del territorio comunale.

    Art. 3.
    (Sfere di applicazione)

    Le norme si applicano agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il g.p.l. ed il metano. Gli impianti di distribuzione di solo metano e di solo g.p.1. possono essere esentati, a richiesta degli interessati: dei gestori e dei concessionari, dalla osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana, serale nonché dei turni, a condizione che eroghino solo metano e solo g.p.1. e non risultino in un complesso più vasto di distribuzione di altri carburanti.

    Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse nelle aree degli alberghi e dei motels e nei complessi commerciali.

    Art. 4.
    (Turni festivi e turni feriali)

    Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali rimane aperto il venticinque per cento degli impianti, osservando l'orario feriale.

    Gli impianti, che effettuano i turni di apertura sopracitati, sospendono la propria attività nella giornata del lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.

    Nei comuni o in frazioni di comuni particolarmente isolate dove siano esistenti o funzionanti n. 3 o n. 2 impianti, la percentuale di cui al primo comma può essere portata rispettivamente al trentatre per cento o al cinquanta per cento

    I comuni determinano turni di chiusura al sabato pomeriggio nella percentuale del cinquanta per cento.

    Per gli impianti, che effettuano turni di cui al comma precedente, non è prevista una sospensione della attività a titolo di recupero.

    La partecipazione ai turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti di distribuzione, d’intesa con i gestori interessati, nonché dell'esigenza di assicurare, in accordo, con i comuni  viciniori, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nelle principali direttrici viarie di interesse nazionale e locale.

    Art. 5.
    (Servizio notturno)

    Al servizio notturno può essere abilitato un numero di impianti non superiore al tre per cento ed articolato nell'ambito del territorio provinciale; tale numero resta invariato anche nei giorni in cui cade il turno di riposo e tenendo presente, però, che i cosiddetti «self. services» rimangono aperti in supero alla percentuale indicata.

    Il coordinamento, fra i comuni di una stessa provincia, sarà curato dalla amministrazione provinciale.

    Particolare cura dovrà quindi essere posta, con la collaborazione delle aziende petrolifere e delle organizzazioni di categoria dei gestori, nella scelta di tali impianti.

    Si deve pertanto evitare, per quanto possibile:
    a)         il concentramento in una medesima via o quartiere urbano;
    b)         l'abilitazione a colonnine o chioschi, isolati o meno , e ad impianti comunque efficienti.

    Costituisce criterio preferenziale la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo alla assistenza ai mezzi ed alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori presenti sull'impianto.

    Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

    Ove, peraltro, a parità. di servizi offerti, i comuni dovessero trovarsi di fronte ad una richiesta di abilitazione al servizio notturno maggiore delle possibilità offerte dalla menzionata percentuale del tre per cento, dovranno essere predisposti turni annuali; pertanto, nell'esame comparativo delle qualità di ciascun punto di vendita oltre che l'adozione della massima severità, dovrà essere sempre tenuta presente la necessità di soddisfare, con il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti, le esigenze dell'utenza motorizzata.,

    Il servizio notturno deve iniziare alle ore 22 nel periodo invernale ed alle ore 22,30 nel periodo estivo. Il servizio notturno termina in concomitanza con la apertura antimeridiana.

    L'irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari notturni comporta la decadenza dell'abilitazione al servizio notturno per un periodo massimo di un anno.

    Nei casi di maggiore gravità, che compromettono la regolarità del servizio di distribuzione, può farsi luogo alla decadenza ai sensi dell'art. 18, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

    Per evitare squilibri nel funzionamento del servizio stesso o disservizi per l'utenza motorizzata, fino alla determinazione, da parte dei comuni, dei servizi notturni, gli impianti già autorizzati alla data del 31 dicembre 1977 al servizio notturno, continuano a svolgere il servizio stesso.

    Art. 6.
    (Ferie)

    Ogni chiusura per ferie deve essere autorizzata con la predisposizione di appositi turni che devono garantire l'apertura dei punti di vendita di almeno il venticinque per cento degli impianti.

    Nel rispetto del diritto dei gestori degli impianti a godere delle condizioni di lavoro garantite alla generalità dei cittadini i comuni concedono periodi di ferie da un limite minimo di due settimane ad un massimo di tre settimane per anno solare.

    Le ferie devono essere richieste dai gestori interessati, d'intesa con i concessionari, e possono fruirsi in qualunque periodo dell'anno compatibilmente con le esigenze dell'utenza motorizzata, nonché con i turni festivi e notturni stabiliti dall’autorità competente.

    Art. 7
    (Self-service)

    Gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica, denominati “self-service” dovranno rimanere sempre in funzione, salvo quanto previsto dal successivo secondo comma, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale, e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta la automatica decadenza dalla esclusione dell'osservanza degli orari, dei turni notturni e dei turni del sabato pomeriggio.

    Gli impianti a self-service devono rimanere chiusi nelle giornate domenicali o festive quando altri impianti sono aperti per turno festivo obbligatorio.

    Art. 8.
    (Deroghe)

    Può essere consentito, ove si debba constatare esistenza di un solo distributore isolato in un comune o in una frazione distaccata od anche in una località, la deroga da qualsiasi turno, purché sia stata avanzata richiesta dal gestore, d'intesa con il concessionario, e venga riconosciuta la necessità di sopperire ad esigenze locali

    Può essere consentita deroga sia all'orario che all'osservanza dei turni agli impianti siti in località di particolare interesse turistico, in modo da permettere il rifornimento nei periodi di maggior afflusso per un periodo massimo di cinque mesi nell'anno solare.

    A richiesta dei concessionari, d'intesa con i gestori interessati, i comuni possono, altresì, autorizzare deroghe anche parziali in favore di stazioni di servizio poste su strada di grande comunicazione, o di raccordo con autostrade, al di fuori dei centri abitati.

    Per fruire di tale deroga le stazioni di servizio debbono possedere almeno i seguenti requisiti di assistenza di mezzi motorizzati, oltre a quelle destinate ad assistere gli utenti:
    ampi piazzali di sosta;
    punto di rifornimento in numero adeguato alle esigenze del traffico comprendenti la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più autoveicoli;
    servizi igienici;
    locale per gestore;
    attrezzature di pronto intervento.

    Infine, i comuni possono concedere deroghe di qualsiasi tipo, purché non superiori alle 48 ore, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati e simili.

    Art. 9.
    (Procedure)

    Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento, sia di carattere ordinario che di carattere derogatorio, i comuni sono tenuti a sentire i pareri delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita siti nel comune, dei rappresentanti sindacali a livello regionale della categoria dei gestori, delle rappresentanze regionali degli interessi degli utenti (A.C.I.) .

    Le amministrazioni comunali, in collaborazione con le organizzazioni sopra citate, dovranno curare la predisposizione dei cartelli indicatori dell'orario di servizio dei distributori di carburante.

    Art. l0.
    (Controlli)

    I controlli per l'osservanza degli orari degli impianti sono affidati ai corpi di polizia addetti alla vigilanza sul traffico quali: i vigili urbani, i carabinieri, la polizia stradale

    Art. 11.
    (Sanzioni amministrative)

    Le contravvenzioni alla disciplina oraria sono punite con le sanzioni amministrative di cui all’art. l0 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

    Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal sindaco competente con le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

    I proventi delle sanzioni spettano ai comuni.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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