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Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1

  • BUR 2 Febbraio 2016, n.9, Suppl. n.1
  • Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio
  • CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), e d) della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale), si applica ai corpi e servizi di polizia locale dei Comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle provincie e degli altri enti locali che svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del Capo III del Titolo VI della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

    CAPO II

    UNIFORMI E DISTINTIVI

    Art. 2

    (Disposizioni di carattere generale)

    1. L’uniforme è l’insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell’appartenenza alla polizia locale per lo svolgimento del servizio.

    2. Le amministrazioni locali hanno l’obbligo della fornitura e dell’adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento di cui al comma 1. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l’obbligo di rispettare le norme sull’uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente regolamento.

    3. I comandanti sovrintendono al rispetto di dette norme, vietando l’impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del corpo o del servizio. L’uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

    4. Il comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell’ente locale o per qualsiasi altro titolo.

    5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell’uniforme, il comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento dovesse avvenire per negligenza dell’interessato gli oneri economici relativi saranno posti a suo carico. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.

    6. E’ fatto obbligo agli appartenenti ai corpi di polizia locale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio di polizia locale, di restituire all’amministrazione tutto il vestiario e l’equipaggiamento.

     

    Art. 3

    (Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell’uso dell’uniforme)

    1. E’ vietato:

    a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;

    b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;

    c) applicare sull’uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente regolamento o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell’ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;

    d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

    e) indossare orecchini pendenti e, sull’uniforme, gioielli e monili;

    f) derogare, alle modalità d’uso delle uniformi previste dal presente regolamento.

    2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è obbligatorio l’uso dell’uniforme durante l’espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia locale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.

    3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), il comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l’abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza. Il comandante può vestire l’abito borghese, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.

    4. L’uso dell’uniforme, ed in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. La facoltà di indossare l’uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, in itinere, di attività di carattere personale. Il Comandante può autorizzare l’uso dell’uniforme al di fuori dell’orario di servizio ove sussistano giustificati motivi.

    5. Le amministrazioni locali assicurano la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario costituenti l’uniforme e dei relativi accessori.

    6. Il comandante, in base ai cambiamenti stagionali e climatici, dispone la variazione dell’uniforme da invernale a estiva e viceversa.

     

    Art. 4

    (Tipologia delle uniformi)

    1. L’uniforme della polizia locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.

    2. L’uniforme è:

    a) ordinaria;

    b) di servizio operativo;

    c) di onore e rappresentanza;

    d) storica;

    e) da cerimonia.

    3. Sono previste varianti e integrazioni alle uniformi per lo svolgimento dei seguenti servizi operativi:

    a) per servizio automontato;

    b) per servizio motomontato;

    c) per servizio appiedato;

    d) per servizio a cavallo;

    e) per servizio in bicicletta;

    f) per servizio su demanio marittimo;

    g) per servizio su imbarcazioni;

    h) per servizi operativi speciali;

    i) per servizio montano;

    l) per servizio aereo;

    m) per servizio cinofilo;

    n) per servizio sommozzatori.

    4. L’uso dell’uniforme storica e di quella di onore e di rappresentanza è disposto dal comandante.

    5. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell’allegato A.

    6. Le amministrazioni locali possono chiedere alla Giunta regionale di essere autorizzate alla sperimentazione per sei mesi prorogabili di altri sei di uniformi, capi di vestiario ed accessori non previsti dal presente regolamento e necessari per far fronte a specifiche esigenze.

    7. La richiesta di autorizzazione di cui comma 6 dovrà essere debitamente motivata e corredata di una completa descrizione della tipologia di uniforme, del capo di vestiario e dell’accessorio oggetto di sperimentazione che dovrà, di norma, conformarsi alle indicazioni generali dettate dagli allegati al presente regolamento.

    8. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 7, la sperimentazione si intende autorizzata per sei mesi prorogabili di altri sei. Entro trenta giorni dal termine della sperimentazione l’ente locale trasmette alla Giunta regionale dettagliata relazione sugli esiti, ai fini dell’eventuale adeguamento del presente regolamento.

    9. Qualora nell’ambito della struttura di polizia locale sia organizzato un apposito gruppo sportivo, dovrà esser dato, sulle tenute sportive, il giusto rilievo al logo polizia locale da abbinarsi all’emblema della Regione Lazio ed allo stemma e alla denominazione dell’ente, in particolare in caso di sponsorizzazioni.

     

    Art. 5

    (Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio)

    1. Al personale della polizia locale è rilasciata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di microchip, in uno al distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L’eventuale smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando, anche ai fini degli ulteriori adempimenti.

    2. Tutte le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di microchip sono gestite dalla Regione. Con provvedimento dirigenziale la struttura regionale competente definisce le modalità per la produzione delle tessere di riconoscimento e per il collegamento via web al fine di consentire ai comandi l’inoltro di tutti i dati necessari per la compilazione della stessa.

    3. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell’allegato A.

    4. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell’ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.

    5. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza in caso di servizi operativi riservati, ad applicare sull’abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

     

    Art. 6

    (Distintivi di grado)

    1. I distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l’espletamento funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e sono indossati con tutte le uniformi.

    2. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio acquisisce automaticamente il grado previsto nell’allegato B. Di norma, il segno distintivo di grado attribuito al comandante o al responsabile del corpo o del servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo corpo o servizio di polizia locale e determina l’articolazione dei gradi del corpo o del servizio. La posizione di sopraordinazione di comandante del corpo o di responsabile del servizio è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.

    3. In caso di forme associative che prevedono un comandante unico, il comandante di ciascuno degli enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma privo della bordatura rossa.

    4. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido e si classificano in:

    a) gradi per berretto rigido;

    b) gradi per controspalline;

    c) gradi pettorali;

    d) gradi per giubbe da cerimonia;

    5. L’ordinazione dei ruoli e, nell’ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell’Allegato B.

    6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale in quiescenza è riconosciuto, a solo titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.

     

    Art. 7

    (Fascia azzurra e sciabola)

    1. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali a tracolla dalla spalla destra, al di sotto del bavero, al fianco sinistro sotto la controspallina destra della giubba e sotto il cinturone, quando previsto; con le uniformi invernali si porta sotto il soprabito con le nappe che fuoriescono dall’apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.

    2. Se è previsto l’uso della fascia di una decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l’uso della fascia azzurra, quest’ultima è portata sopra le altre.

    3. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali con l’alta uniforme, con l’uniforme per servizi armati di parata e di onore, con la uniforme da cerimonia, con l’uniforme di gala nelle ricorrenze annuali della fondazione del corpo e del Santo Patrono.

    4. L’uso della sciabola da parte degli ufficiali si accompagna all’uso della fascia azzurra.

     

    Art. 8

    (Distintivi d’onore)

    1. I distintivi d’onore si distinguono in:

    a) ferito in guerra che consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo dorato dello spessore di millimetri 6 e delle lunghezza di millimetri 50. Si applica, con un’inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con la parte più bassa in avanti a circa 15 centimetri dall’attaccatura della spalla. I successivi distintivi di ferita distano dal precedente millimetri 3.

    b) ferito in servizio che consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo argentato. Le dimensioni e la forma sono identiche al distintivo di ferito in guerra. Si applica, con un’inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con modalità identiche a quelle prescritte per il distintivo di cui alla lettera a).

    2. Il personale insignito di ambedue i distintivi di cui al comma 1 porta quello di ferito in guerra sopra quello di ferito in servizio.

     

    Art. 9

    (Distintivi di specialità)

    1. I dipendenti della polizia locale, in possesso di relativo brevetto rilasciato dalle forze armate o dalle forze di polizia o di specifica abilitazione riconosciuta dall’amministrazione locale, possono portare sull’uniforme i relativi distintivi.

    2. L’ente locale di appartenenza riconosce il possesso di ulteriori specializzazioni acquisite mediante formali percorsi formativi.

     

    Art. 10

    (Distintivi di appartenenza)

    1. I distintivi di appartenenza indicano l’assegnazione a specifiche unità e reparti.

    2. Le amministrazioni locali possono richiedere alla Giunta regionale di essere autorizzate alla utilizzazione di ulteriori distintivi di appartenenza per unità e reparti non contemplati.

    3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 è corredata di una descrizione del distintivo che non dovrà discostarsi per tipologia, forma, colorazioni di fondo e dimensioni da quelli indicati nell’allegato A.

    4. Decorsi inutilmente sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, l’uso del distintivo è da considerarsi approvato. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 6 della l.r. n. 1/2005, valuta l’eventuale omologazione del distintivo a livello regionale.

     

    CAPO III

    DECORAZIONI, ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI

    Art. 11

    (Decorazioni e nastrini)

    1. Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro oppure di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche.

    2. Le decorazioni sono rappresentate sulle uniformi ordinarie da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l’insegna metallica. Sull’uniforme di gala sono applicati nastrini in formato ridotto.

    Art. 12

    (Decorazioni regionali)

    1. Le decorazioni regionali si distinguono in:

    a) medaglia e nastrino di lungo comando diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell’intero territorio nazionale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore;

    b) medaglia e nastrino per merito di anzianità di servizio, diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per quindici, venticinque e trenta anni di servizio, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell’intero territorio nazionale;

    c) croce e nastrino per meriti speciali, previsti per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.

    2. L’elencazione di cui al comma 1 costituisce ordine di applicazione di nastrini e medaglie.

    3. Le decorazioni sono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastrini sono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria invernale o estiva; le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell’alta uniforme invernale o estiva.

    4. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono conferite, previa istanza dell’interessato, dall’Amministrazione presso la quale l’operatore matura i periodi di comando e di servizio, con le modalità procedurali indicate nell’allegato C.

    5. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione previa segnalazione inviata:

    a) dalle amministrazioni di appartenenza;

    b) dal comandante o dal responsabile del servizio;

    c) dalle associazioni professionali di categoria;

    d) dalle associazioni sindacali e di categoria;

    e) da almeno cinquanta operatori di polizia locale;

    f) da almeno cinquecento cittadini.

    6. La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell’allegato C.

     

    Art. 13

    (Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile)

    1. Il personale della polizia locale può fregiarsi delle onorificenze e ricompense, secondo la normativa vigente in materia.

     

    CAPO IV

    MEZZI OPERATIVI

    Art. 14

    (Attività operativa, mezzi e veicoli in dotazione)

    1. Le attività di polizia locale sono svolte con l’ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi di servizio, nonché di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, anche di tecnologia avanzata, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.

    2. I servizi possono essere svolti anche a cavallo o con l’ausilio di cani.

    3. I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando e dei dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per i veicoli adibiti a servizi di polizia, nonché di ogni ulteriore attrezzatura tecnica idonea a garantire una efficiente operatività e dotazioni per il primo soccorso.

    4. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell’Allegato D.

    5. I veicoli in uso ad ogni corpo o servizio di polizia locale sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale in servizio presso i corpi o i servizi di polizia locale.

    6. Per l’espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche e soggetti privati nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

    7. Nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, gli enti locali stipulano apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell’espletamento delle attività di istituto degli operatori della polizia locale.

     

    CAPO V

    STRUMENTI DI AUTOTUTELA

    Art. 15

    (Definizione e caratteristiche)

    1. Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da fuoco.

    2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante, la mazzetta distanziatrice e di segnalazione in gomma e gli altri strumenti utili per fornire una protezione specifica da ulteriori rischi derivanti dalle attività della polizia locale.

    3. Gli strumenti di autotutela con le relative caratteristiche sono indicati nell’allegato E.

    4. Ulteriori strumenti di autotutela possono essere oggetto di sperimentazione previa autorizzazione della Giunta regionale.

    Art. 16

    (Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)

    1. Le amministrazioni locali disciplinano, nei regolamenti dei corpi o servizi di polizia locale, l’eventuale dotazione e le modalità per l’assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di polizia locale, previo necessario addestramento.

    2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale.

    3. Il comandante o il responsabile del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra quelli di cui all’allegato E, e provvede alla loro assegnazione sulla base di quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

    4. Nel regolamento di polizia locale è prevista l’adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale è annotata la relativa presa in carico.

     

    CAPO VI

    RICORRENZE ISTITUZIONALI

    Art. 17

    (Festa del Santo patrono)

    1. Nella ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della polizia locale, celebrata il 20 gennaio di ogni anno, sono consegnati al personale della polizia locale degli enti locali della Regione gli attestati di riconoscimento e gli encomi ottenuti per merito di servizio e le decorazioni regionali.

     

    CAPO VII

    POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

    Art. 18

    (Polizia locale di Roma capitale)

    1. In considerazione del ruolo di Roma capitale, sancito dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il corpo della polizia locale di Roma capitale può adottare specifiche deroghe ed integrazioni alla disciplina del presente regolamento allo scopo di salvaguardarne le tradizioni e l’identità nonché per far fronte alle specifiche esigenze organizzative del corpo, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alla foggia e alle caratteristiche delle uniformi, della simbologia dei distintivi di grado e alle caratteristiche e ai colori dei veicoli e dei mezzi operativi.

    2. Al corpo della polizia locale di Roma capitale è riconosciuta la specifica denominazione di “Polizia locale Roma Capitale” nonché il simbolo distintivo della Polizia locale della Capitale della Repubblica.

    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 19

    (Adeguamento dei regolamenti dei servizi e dei corpi di polizia locale)

    1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della l.r. n. 1/2005, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti locali, singoli o associati, che gestiscono corpi o servizi di polizia locale, adeguano i propri regolamenti dei servizi e dei corpi di polizia locale in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti. Copia dei regolamenti degli enti locali è trasmessa al Presidente della Regione Lazio.

     

    Art. 20

    (Disposizioni transitorie e di prima attuazione)

    1. I distintivi di grado e di riconoscimento sono adeguati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo le disposizioni contenute nell’allegato B. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i distintivi di grado sono attribuiti facendo riferimento altresì all’anzianità di servizio nell’area della vigilanza posseduta nella categoria di inquadramento professionale.

    2. L’adeguamento delle uniformi e delle altre dotazioni avviene con la progressiva dismissione delle vecchie dotazioni sino alla completa sostituzione e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    3. L’adeguamento delle livree dei mezzi di trasporto avviene entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    4. Tutti gli approvvigionamenti successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disposti nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso.

    5. In fase di prima attuazione, il provvedimento dirigenziale di cui all’articolo 5, comma 2, è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     

    Art. 21

    (Disposizioni finanziarie)

    1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento, si provvede, a valere sul bilancio regionale, nell’ambito delle risorse di cui alla l.r. n. 1/2005.

    Art. 22

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

     

    S O M M A R I O

    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Oggetto

    CAPO II - UNIFORMI E DISTINTIVI

    Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

    Art. 3 - Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell’uso dell’uniforme

    Art. 4 - Tipologia delle uniformi

    Art. 5 - Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio

    Art. 6 - Distintivi di grado

    Art. 7 - Fascia azzurra e sciabola

    Art. 8 - Distintivi d’onore

    Art. 9 - Distintivi di specialità

    Art. 10 - Distintivi di appartenenza

    CAPO III - DECORAZIONI, ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI

    Art. 11 - Decorazioni e nastrini

    Art. 12 - Decorazioni regionali

    Art. 13 - Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile

    CAPO IV - MEZZI OPERATIVI

    Art. 14 - Attività operativa, mezzi e veicoli in dotazione

    CAPO V - STRUMENTI DI AUTOTUTELA

    Art. 15 - Definizione e caratteristiche

    Art. 16 - Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

    CAPO VI - RICORRENZE ISTITUZIONALI

    Art. 17 - Festa del Santo patrono

    CAPO VII - POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

    Art. 18 - Polizia locale di Roma capitale

    CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 19 - Adeguamento dei regolamenti dei servizi e dei corpi di polizia locale

    Art. 20 - Disposizioni transitorie e di prima attuazione

    Art. 21 - Disposizioni finanziarie

    Art. 22 - Entrata in vigore

    A L L E G A T I

    ALLEGATO A - Uniformi, accessori, distintivi e tessere di riconoscimento

    ALLEGATO B - Gradi

    ALLEGATO C - Decorazioni

    ALLEGATO D - Veicoli

    ALLEGATO E - Strumenti di autotutela

     

     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

     

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