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Regolamento regionale 29 Dicembre 2014 n. 30

  • BUR 30 Dicembre 2014, n. 104
  • “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.
  •  

     

    Art. 1

    (Modificazione dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n.1/2002) 

    Il comma 2 dell’articolo 233 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente: 

    “Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, in misura non superiore al 8% delle vacanze stesse, e per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione.” 

     

    Art. 2

    (Modifica all’Allegato “M-bis” al regolamento regionale n.1/2002) 

    All’Allegato “M-bis” del regolamento regionale n. 1/2002, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     

     “ATTRIBUZIONE E CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE” 

    Il cambio di profilo professionale nell’ambito della medesima categoria professionale può avvenire, su richiesta dell’interessato, previo parere del dirigente di Area e del Direttore regionale della struttura di appartenenza, o su iniziativa dell’Amministrazione regionale.

    Il cambio di profilo può avvenire solo successivamente ad una permanenza di almeno 24 mesi nel profilo professionale già posseduto e qualora sussistano le disponibilità nello specifico organico del profilo richiesto.

    Il passaggio da un profilo all’altro all’interno della medesima categoria è subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità richiesti dal nuovo profilo e dall’accertamento del possesso delle conoscenze culturali e professionali connesse con le nuove mansioni da svolgere da parte del Direttore della Direzione regionale di appartenenza in accordo con il Direttore regionale competente in materia di personale.” 

     

    Art. 3

    (Entrata in vigore) 

    Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

        Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

     

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