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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2

  • BUR 30 ottobre 2002, n. 30, s.o. n. 4
  • Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Definizioni
    Art. 3 - Soggetti beneficiari
    Art. 4 - Finanziamenti per consulenze
    Art. 5 - Finanziamenti per investimenti
    Art. 6 - Finanziamenti per formazione
    Art. 7 - Costi ammissibili
    Art. 8 - Cumulo dei contributi
    Art. 9 - Contributi in regime de minimis
    Art.10 - Presentazione delle domande e bando
    Art.11 - Istruttoria delle domande
    Art.12 - Nucleo di valutazione
    Art.13 - Criteri di valutazione
    Art.14 - Concessione
    Art.15 - Erogazione
    Art.16 - Monitoraggio e controllo
    Art.17 - Revoca dei finanziamenti
    Art.18 - Convenzione
    Art.19 - Cumulo dei contributi


    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2001, n.36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento), disciplina le modalità di finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

    Art. 2
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente atto si intende per:
    a)         "legge" la legge regionale 36/2001;
    b)         "sistemi produttivi locali" (SPL) i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
    c)         "distretti industriali"(DI) i sistemi produttivi locali di cui alla lettera a) caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
    d)         "aree laziali di investimento"(ALI) le aree territoriali che presentano caratteristiche economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a medio termine di SPL o DI;
    e)         "piccola e media impresa" l'impresa industriale, commerciale, artigiana e di servizi come definita all'allegato I del regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001;
    f)          "grande impresa" l'impresa industriale, commerciale, artigiana e di servizi che non rientra nella definizione di cui alla lettera e);
    g)         "Agenzia" l'Agenzia Sviluppo Lazio spa;
    h)         "progetti" i progetti innovativi e di sviluppo;
    i)          "Nucleo" il Nucleo di valutazione; j) " Direttore regionale "il Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive; k) "GUCE" la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
    l)          "TCE" il Trattato della Comunità europea;
    m)        "ESN" l'equivalente sovvenzione netta;
    n)         "ESL" l'equivalente sovvenzione lorda;
    o)         "Burl" il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 3
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento :
    a)         soggetti pubblici;
    b)         imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
    c)         associazioni, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra i soggetti di cui alla lettera b) ;
    d)         società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato costituite tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

    2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono avere la sede operativa nel SPL, DI o ALI ed appartenere alla filiera produttiva presente negli stessi o, nel caso delle imprese di servizi, devono svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa.

    3. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d) :
    a)         devono essere costituiti da almeno cinque imprese;
    b)         avere un fondo patrimoniale, consortile o un capitale sociale non inferiore a cinquantamila euro;
    c)         la quota di partecipazione di ciascun partecipante non deve superare il venti per cento del fondo o del capitale sociale.

    4. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, nè aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

    5. Non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti rientranti nelle tipologie di attività economiche ritenute sensibili ed escluse dalla normativa comunitaria vigente.

    Art. 4
    (Finanziamenti per consulenze)

    1. I finanziamenti per consulenze consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n.70/2001 del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 4, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'articolo 5 della legge.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione a servizi di consulenza esterna, purché di carattere non continuativo né periodico e purché non connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, in relazione ai seguenti ambiti:
    a)         studi e progettazioni per innovazione di processo o di prodotto;
    b)         marketing :
    1) progettazione, sviluppo ed implementazione di strumenti di marketing strategico ed operativo;
    2) studi e ricerche di mercato;
    3) piani di marketing, di sviluppo commerciale, di comunicazione e di promozione;
    c)         sistemi informativi ed informatici.

    3. Il contributo è pari al 30% dei costi dei servizi elevabile al 50% degli stessi qualora nell'ambito del progetto siano richiesti, altresì, interventi per investimenti o formazione, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'articolo 7. 4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

    Art. 5
    (Finanziamenti per investimenti)

    1. I finanziamenti per investimenti consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n.70/2001, già citato, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 4, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'articolo 5 della legge.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'articolo 7 e nella seguente misura:
    a)         per le aree ammesse alla deroga art.87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole imprese 8% ESN + 10% ESL, per le medie imprese 8% ESN + 6% ESL;
    b)         per le restanti aree, per le piccole imprese 15% ESL, per le medie imprese 7,5% ESL.

    3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare l'investimento per un periodo di almeno cinque anni nell'area oggetto del finanziamento.

    4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

    5. I soggetti di cui all'art 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.

    Art. 6
    (Finanziamenti per formazione)

    1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione", pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all'art. 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'articolo 5 della legge.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'articolo 7 e in relazione alla sola formazione specifica.

    3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura:
    a)         per le aree ammesse alla deroga art.87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%;
    b)         per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%.

    4. I soggetti di cui all'art 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.

    Art. 7
    (Costi ammissibili)

    1. I contributi di cui all'articolo 4 sono calcolati sui costi dei servizi stessi.

    2. I contributi di cui all'articolo 5 sono calcolati, relativamente all'investimento materiale, con l'eccezione di cui al comma 3, sulla base dei seguenti costi:
    a)         progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
    b)         acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;
    c)         opere murarie ed assimilate ed acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali;
    d)         realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica.
    I costi di cui al comma 2, lettera a) e b), sono ammissibili, singolarmente, nel limite del 10 % dell'investimento materiale complessivo.

    3. Nel settore dei trasporti i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non costituiscono costi ammissibili.

    4. I contributi di cui all'articolo 5 sono calcolati, relativamente all'investimento immateriale, sui costi d'acquisizione relativi a:
    a)         programmi informatici;
    b)         brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo.

    5. I contributi di cui all'articolo 6 sono calcolati sulla base di quanto segue:
    a)         costi del personale docente;
    b)         spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
    c)         altre spese correnti strettamente connesse al programma, quali materiali didattici o forniture;
    d)         ammortamenti e affitti degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
    e)         costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
    f)          costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti.

    6. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda.

    Art. 8
    (Cumulo dei contributi)

    1. I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, in relazione agli stessi costi ammissibili di cui all'articolo 7, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e 70/2001, già citati.

    Art. 9
    (Contributi in regime de minimis)

    1. I contributi previsti dagli articoli 4 e 5, possono essere richiesti, in alternativa a quanto disciplinato dal regolamento 70/2001 già citato, in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis)", pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001. 2. Ai contributi richiesti in regime de minimis non si applicano le limitazioni previste all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 4, e sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'articolo 7, nella misura del 50%.

    Art. 10
    (Presentazione delle domande e bando)

    1. Le domande sono presentate all'Agenzia Sviluppo Lazio Spa, secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    2. Il bando specifica in particolare le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità delle stesse alla valutazione da parte del Nucleo e alla concessione dei finanziamenti, gli impegni da assumere ai sensi dell'art. 5, comma 3, nonché il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.

    3. Entro novanta giorni dal termine dei progetti i soggetti beneficiari devono presentare certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari e nei progetti approvati dall'Amministrazione nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e/o spesa.

    4. In ogni caso la documentazione contabile costituita dai titoli originali nonché i progetti sono conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici - con titolo di riservatezza, per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo - e l'Amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi dei soggetti proponenti.

    Art. 11
    (Istruttoria delle domande)

    1. Per lo svolgimento della attività istruttoria la Regione si avvale dell'Agenzia secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 18.

    2. In particolare, l'Agenzia provvede a:
    a)         comunicare ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio;
    b)         accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
    c)         richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini della istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione da parte del Nucleo;
    d)         proporre al Nucleo di valutazione di cui all'articolo 12, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti ed uno schema di graduatoria delle domande ammissibili nonché a trasmetterli, con i relativi atti istruttori, al Nucleo stesso per gli adempimenti successivi.

    3. Il Direttore Regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 2, lettera d), adotta il provvedimento motivato di non ammissione delle domande alla valutazione e ne dà comunicazione agli interessati.

    Art. 12
    (Nucleo di valutazione)

    1. Presso l'Assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il Nucleo di valutazione, il cui compito è quello di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'Agenzia a norma dell'articolo 11, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 13. In particolare procede ai seguenti adempimenti:
    a)         formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
    b)         formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti ;
    c)         inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle lettere a) e b) al Direttore regionale, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori di cui all'articolo 11.

    2. Il Nucleo è composto da un presidente, scelto tra i Dirigenti appartenenti alla Direzione regionale competente in materia di, attività produttive, e quattro membri, di cui almeno due esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti in ricerca ed innovazione, internazionalizzazione, diritto, economia, formazione o aventi particolare esperienza nella filiera produttiva del SPL, o del DI oppure dell'ALI, nonché da un segretario designato dall'Agenzia.

    3. I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale che determina, altresì, il relativo compenso omnicomprensivo.

    4. Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti . L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

    Art. 13
    (Criteri di valutazione)

    1. Il Nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
    a)         effettiva cantierabilità : punti da 0 a 5. Il progetto è effettivamente cantierabile quando non necessita oppure ha ottenuto le autorizzazioni, i nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato cui sia subordinata la realizzazione del progetto;
    b)         percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo: punti da 0 a 4. Il punteggio è graduato in relazione al rapporto tra la percentuale di contributo richiesto e la percentuale massima del contributo concedibile. E' assegnato un punto per ogni 5% di minore intensità richiesta;
    c)         rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto: punti da 0 a 4. Il punteggio è graduato in base al rapporto fra il contributo concedibile ed il numero, calcolato con il metodo delle unità lavorative annue (ULA), dei nuovi addetti di varie qualifiche che si prevede assumere con la realizzazione del progetto, secondo le vigenti norme dei CCNL, a tempo indeterminato pieno o parziale, secondo le seguenti modalità:
    1) rapporto pari o inferiore a 50.000 euro: punti 4;
    2) rapporto compreso fra 50.001 e 75.000 euro: punti 3;
    3) rapporto compreso fra 75.001 e 100.000 euro: punti 2;
    4) rapporto superiore a 100.000 euro: punti 1;
    d)         struttura proponente sotto il profilo della professionalità, organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità: punti 3. Il punteggio è attribuito in relazione al possesso della certificazione contabile e di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 9000, Vision 2001, ambientale ISO 14000, Emas;
    e)         grado di partecipazione delle parti economiche e sociali: punti 2. Il grado di partecipazione delle parti economiche e sociali è dato dalla partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali al fondo patrimoniale, consortile o capitale sociale del soggetto richiedente. Il punteggio è attribuito in relazione alla partecipazione di almeno un soggetto sopra specificato per una percentuale non inferiore al 10% del fondo patrimoniale, consortile o capitale sociale;
    f)          congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio: punti 1. La congruità è data dai progetti presentati in forma associata da almeno cinque imprese aventi sede operativa nello stesso territorio comunale o in quello confinante, nell'ambito dello stesso distretto, SPL o ALI ;
    g)         tempi di esecuzione: punti 1. I tempi di esecuzione sono quelli intercorrenti dal momento in cui è stata comunicata l'ammissibilità del progetto fino al momento in cui sono completate tutte le attività, anche contabili, previste. Il punteggio è attribuito ai progetti che intendono anticipare i tempi di esecuzione rispetto a quelli standard indicati nel bando.

    2. La graduatoria delle domande è formata sulla base della somma dei punteggi di cui al comma 1. A parità di punteggio totale è preferito il progetto che ha riportato il punteggio più alto in un solo criterio a partire dal primo secondo l'ordine di cui al comma 1.

    Art. 14
    (Concessione)

    1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 12, comma 1 lettera c), il Direttore regionale provvede a:
    a)         approvare:
    1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di finanziamenti;
    2) la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, nonché a disporne la pubblicazione sul BURL;
    b)         adottare i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei finanziamenti delle domande incluse nell'elenco di cui alla lettera a) punto 1) e a darne comunicazione agli interessati;
    c)         adottare, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera a) punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei finanziamenti e quelli non concedibili per insufficienza di risorse e provvede a darne comunicazione agli interessati;
    d)         trasmettere all'Agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.

    Art. 15
    (Erogazione)

    1. L'Agenzia , in base alla convenzione di cui all'articolo 18, procede all'erogazione dei finanziamenti.

    2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'Agenzia invia altresì ai beneficiari di cui all'articolo 14, comma1, lettera c), apposito atto d'impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo.

    3. L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata secondo le seguenti modalità:
    a)         anticipo facoltativo del 30% alla firma per accettazione dell'atto d'impegno tra il beneficiario e l'Agenzia, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
    b)         30% a presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) pari almeno al 30% dell'intervento ammesso oppure, qualora non è richiesto l'anticipo di cui alla lettera a), 50% a presentazione dello stato di avanzamento lavori pari al 60% dell'intervento ammesso;
    c)         il restante 40% o 50%, a seconda della modalità di erogazione scelta, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, di cui all'articolo 10, comma 3, rispetto all'intervento ammesso.

    Art. 16
    (Monitoraggio e controllo)

    1. L'Agenzia effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati per i singoli SPL, DI, ALI e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti. 2. La Direzione regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo.

    Art. 17
    (Revoca dei finanziamenti)

    1. Il Direttore regionale revoca i finanziamenti quando:
    a)         il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;
    b)         il progetto non viene realizzato nei tempi indicati nell'atto d'impegno di cui all'articolo 15, comma 2;
    c)         i controlli di cui all'articolo 16 hanno riscontrato la produzione di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
    d)         non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno di cui all'articolo 15;
    e)         le somme già erogate o parte di esse non sono state utilizzate;
    f)          il beneficiario rinuncia al finanziamento;
    g)         risulta la mancanza della certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative, oppure la mancata sottoscrizione della stessa.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il Direttore regionale esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

    3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) entro il termine di validità della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall'art. 10.

    Art. 18
    (Convenzione)

    1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Burl, il Direttore regionale e il legale rappresentante dell'Agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse .

    2. L'Agenzia risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria, della fase di erogazione e dell'utilizzo delle risorse.

    Art. 19
    (Cumulo dei contributi)

    1. In fase di prima attuazione, il Direttore regionale emana il bando previsto dall'articolo 10 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Burl.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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