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Regolamento regionale 28 luglio 2010 n. 8

  • BUR 7 Agosto 2010, n. 29
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

  • ART. 1
    Modifiche all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

    1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    "5) Direzione regionale << Cultura, arte e sport >>" ;

    b) il numero 6) è sostituito dal seguente:
    "6) Direzione regionale <>".

     

    ART. 2
    Modifiche all'allegato B al r.r. 1/2002

    1. All'allegato B al r.r. 1/2002, nell'ambito del Dipartimento Sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la denominazione della Direzione regionale "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e attività culturali" è sostituita dalla seguente: "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili" e nella declaratoria delle relative competenze le parole da: "Promuove programmi per la salvaguardia" a: "aree di programmazione integrata." sono sostituite dalle seguenti: "Svolge le attività connesse alla programmazione e al finanziamento degli interventi in materia di politiche giovanili.";

    b) la denominazione della Direzione regionale "Arte, spettacolo, sport e giovani" è sostituita dalla seguente: "Cultura, arte e sport" e nella declaratoria delle relative competenze le parole da: "Svolge le attività" a: "giovanili." sono sostituite dalle seguenti: "Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Elabora e attua piani di sviluppo centrati sulla promozione di identità locali, valorizzando il sistema dei beni culturali e ambientali come elemento della competitività del territorio. Cura, in accordo con gli enti locali, un adeguato sviluppo delle aree di programmazione integrata.".

     

    ART. 3
    Modifiche all'allegato EE al r.r. 1/2002

    1. Il numero 6) della lettera a) del paragrafo 1 dell'allegato EE al r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente: "6) Per il personale delle categorie non si fa luogo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario durante il periodo impiegato per l'esecuzione dell'attività progettuale.".

     

    ART. 4
    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

     

     

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