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Regolamento regionale  28 luglio 1988, n. 5

  • BUR 10 settembre 1988, n. 25
  • Modifiche del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 e n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”
  •  Art. 1

    All’art. 1 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente punto:
    “g)       gli arredamento consistono, unitamente alle attrezzature mobili, nel complesso di beni compresi fra quelli strumentali dell’impresa turistico-ricettiva e concorrenti ad assicurare la funzionalità dell’esercizio e dei relativi impianti ed  opere complementari al cui servizio e nel cui ambito vengono utilizzati costituendo pertinenze dell’esercizio stesso. I beni mobili, dei quali si compone l’arredamento, per essere ammessi a finanziamento non devono consistere in oggetti costituiti da metalli preziosi, in mobili d’epoca, in quadri d’autore o in altre opere d’arte o simili.”

    Art. 2

    Il terzo comma dell’art. 2 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:
    “Altra copia in carta libera della domanda e degli atti a corredo deve essere inviata all’ente  turistico periferico, competente per territorio.”

    Art. 3

    L’articolo 4 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

    “Art. 4
    (Documentazione della domanda)

    La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

    1)         per la realizzazione delle opere, di cui all’art. 3 della legge:
    a) progetto tecnico di massima corredato, a seconda dei casi, dalla conforme concessione edilizia rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dalla conforme autorizzazione comunale, di cui all’art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o dalla comunicazione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    b) dettagliato preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori e redatto sulla base del vigente prezzario regionale. Per opere, impianti e materiali non esattamente identificabili con quelli del prezzario regionale, il preventivo va redatto sulla base delle opere, impianti e materiali assimilabili, risultanti dal prezzario stesso. Le spese tecniche, ove richieste e documentate con parcelle vistate dal competente ordine professionale, sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa risultante dal preventivo di spesa;
    c) dettagliata relazione tecnica delle opere.
    Il progetto, la relazione e il preventivo di spesa devono essere firmati, oltrechè dall’operatore turistico, da un tecnico iscritto all’albo professionale;

    2)         per l’acquisto dell’area o dell’immobile  previsto alle lettere d) ed e) dell’art. 3 della legge:
    a) copia autenticata del contratto di compravendita debitamente trascritto;
    b) ove il caso, copia conforme della licenza amministrativa rilasciata all’operatore turistico per la gestione dell’esercizio ricettivo;
    c) perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale ed attestante  la congruità del prezzo indicato in contratto;

    3)         per gli acquisti  di arredamenti e attrezzature  mobili:
    a) relazione descrittiva degli arredamenti e delle attrezzature stesse sottoscritta dall’operatore turistico;
    b) dettagliato preventivo di spesa, sulla scorta di tre preventivi comparati di diverse ditte fornitrici degli arredamenti e delle attrezzature;

    4)         per le iniziative relative ad operazioni di leasing mobiliare, di cui all’art. 4 bis della legge:
    a) copia autentica del contratto di leasing mobiliare;
    b) dettagliato preventivo di spesa, sulla scorta di tre preventivi comparati  di diverse ditte fornitrici degli arredamenti e delle attrezzature mobili;

    5)         per le iniziative relative ad operazioni di leasing immobiliare, di cui all’art. 4 bis della legge:
    a) copia autentica del contratto di leasing;
    b) perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale ed attestante la congruità del prezzo relativo all’immobile, oggetto del contratto di leasing.”

    Art. 4

    L’art. 6 del regolamento 4 marzo1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, così modificato dal regolamento 4 marzo 1985, n. 2 è sostituito dal seguente:

    “Art.. 6
    (Parere dell’ente turistico periferico)

    Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e dalla documentazione a corredo, l’ente turistico periferico competente per territorio trasmette all’assessorato regionale al turismo il proprio motivato parere sull’opportunità o meno dell’iniziativa.

    Trascorso il termine di cui al precedente comma, l’assessorato regionale al turismo può procedere all’esame della domanda anche in assenza del suddetto parere.”

    Art. 5

    L’art. 7 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione  della legge regionale 17 settembre 1984, n.  53, è sostituito dal seguente:

    “Art. 7
    (Istruttoria regionale)

    Per le iniziative di cui agli articoli 3 e 4bis della legge , l’assessorato regionale al turismo verifica la conformità della domanda a quanto previsto  dagli articoli 2 e 3 del regolamento e la regolarità e completezza della documentazione così come prevista dagli articoli 3, 4, modificato e 5, del regolamento stesso.

    A tali fini l’assessorato regionale al turismo può richiedere all’operatore turistico le necessarie integrazioni, acquisire ogni altro atto e dato ritenuto indispensabile o utile per l’esame stesso ed effettuare sopralluoghi.

    Al termine dell’istruttoria viene redatta una relazione conclusiva.”

    Art. 6

    Il secondo e terzo comma dell’art. 9 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sostituiti dal comma seguente:

    “Contestualmente a tali comunicazioni, i soggetti ammessi a contributo devono essere invitati a presentare all’assessorato regionale al turismo la seguente documentazione definitiva in duplice copia:
    1)         consuntivo dei lavori, degli impianti e degli acquisti di materiali eseguiti.

    Si devono presentare i seguenti atti:

    a)         per i lavori in economia:
    1) fatture dei materiali impiegati, ed eventualmente dei lavori eseguiti da terzi;

    b)         per i lavori affidati a terzi:
    1) quietanza finale dell’impresa, debitamente  autenticata, attestante la somma globale percepita e corredata da copia dell’atto di cottimo o di appalto;
    2) fatture del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore dei lavori da cui risulti l’ammontare percepito per le loro prestazioni;

    c)         per le attrezzature ed arredamenti:
    1) fatture della ditta venditrice  e della ditta che ha provveduto alla installazione delle attrezzature e degli arredamenti;
    2) certificato del sindaco da cui risultino le date di inizio e di completamento delle opere, ove trattasi di lavori per cui è necessaria la concessione edilizia o l’autorizzazione comunale. Per le altre opere è sufficiente una dichiarazione ex art. 4, legge n. 15 del 1968;
    3) dichiarazione ex art. 4 della legge n. 15 del 1968 dell’operatore  turistico attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di alcun contributo da parte dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, della Regione e di altri enti locali;
    4) atti comprovanti che l’immobile, oggetto dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4bis della legge è stato  vincolato alla specifica destinazione per la durata di quindici anni mediante trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari;
    5) atto d’obbligo sottoscritto dall’operatore turistico con cui viene garantita la destinazione specifica dei beni mobili per la durata di cinque anni o per quella del contratto di leasing nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 11 della legge.”

    Art. 7

    L’art. 10 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

    “Art. 10
    (Perizia giurata)

    Per le iniziative di cui all’art. 3 della legge, con l’eccezione di quelle previste dalle lettere d) ed e) dello stesso articolo e delle operazioni di leasing immobiliare di cui all’art. 4 bis della legge stessa, deve essere presentata perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale ed attestante la conformità delle opere eseguite al progetto approvato e finanziato, nonché l’ammontare delle spese sostenute, in relazione a quelle preventivate col preventivo di spesa, di cui alla lettera b) del punto 1) dell’art. 4 modificato dal regolamento.

    Per gli arredamenti e le attrezzature mobili installate la perizia giurata deve attestare la conformità degli stessi arredamenti ed attrezzature mobili a quelli previsti con la domanda ed ammessi a finanziamento.”

    Art. 8

    L’art. 11 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione delle legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

    “Art. 11
    (Accertamenti integrativi)

    Ove risulti necessario, l’assessorato regionale al turismo può effettuare ispezioni, disporre ulteriori accertamenti, richiedere sopralluoghi del settore provinciale opere e lavori pubblici, atti integrativi, notizie e quanto’altro occorra.”

    Art. 9

    Il primo comma dell’art. 12 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1 di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente primo e secondo comma:

    “Riscontrata l’esistenza e completezza della documentazione, di cui agli articoli 9 e 10 modificati dal regolamento, e l’esistenza degli atti forniti dall’operatore turistico a comprova della contrazione del mutuo e della cessione di credito, di cui al punto 1), lettera b) dell’art. 4 della legge, la liquidazione dei contributi avviene, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 12 della legge, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

    La liquidazione anticipata dei contributi in conto capitale prevista dall’ultimo comma dell’art. 4 modificato della legge avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, ad avvenuta prestazione della garanzia fidejussoria così come disposto dall’articolo stesso.”

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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