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Regolamento regionale 28 giugno 2010, n.7

  • BUR 7 Luglio 2010, n. 25
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

  • ART. 1
    Modifiche all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

    1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    "1) Direzione regionale <>" ;

    b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    "2) Direzione regionale <>".

     

    ART. 2
    Modifiche all'allegato B al r.r. 1/2002

    1. All'allegato B al r.r. 1/2002, nell'ambito del Dipartimento Sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la Direzione regionale "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale" con le relative competenze è sostituita dalla seguente :
    "Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale
    Procede all'attuazione dell'assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università, etc.).
    Provvede alla concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie.
    Cura l'integrazione socio-sanitaria e l'assistenza territoriale.
    Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza.
    Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale.
    Esercita le competenze in tema di salute sui posti di lavoro.
    Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione.
    Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali.
    Esercita, attraverso apposito servizio, le funzioni di vigilanza e ispettive in ordine al funzionamento del servizio sanitario regionale.
    Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione "Programmazione e Risorse del servizio sanitario regionale".";

    b) la Direzione regionale "Programmazione sanitaria - Risorse umane e sanitarie" con le relative competenze è sostituita dalla seguente :
    "Programmazione e Risorse del servizio sanitario regionale
    Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito formativo.
    Provvede alla pianificazione e all'organizzazione del sistema sanitario regionale.
    Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza.
    Provvede alla programmazione ed all'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria e degli investimenti tecnologici.
    Cura l'elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca.
    Elabora le direttive per la predisposizione del budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti connessi all'approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile.
    Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati.
    Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo e il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti alla farmacovigilanza.
    Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in materia di contabilità generale e analitica nonché i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale, curandone i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi.
    Esercita le competenze in materia di gestione e formazione del personale dipendente del S.S.R. ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato.
    Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.
    Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione "Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale".

     

    ART. 3
    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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