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Regolamento regionale 28 Dicembre 2017 n. 32

  • BUR 28 Dicembre 2017, n.104, Suppl. n.3
  • Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)
  • Art. 1
    (Modifiche ed integrazioni al r.r. 5/2012)


    1. Al r.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole “beni immobili” sono inserite le seguenti: “, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale,”;
    b) dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

    “Art. 9 bis
    (Diritto di opzione per l’acquisto di beni immobili ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale)

    1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2017, è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto degli immobili individuati ai sensi dei commi 2 e 3, secondo le modalità previste dal presente articolo.
    2. Il presente articolo si applica ai beni inseriti nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 544 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, per i quali sia accertata la cessazione della destinazione all’uso pubblico e la conseguente disponibilità per la vendita, ai sensi dell’articolo 521 del r.r. 1/2002, limitatamente alle fattispecie di cui all’allegato A.
    3. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i beni immobili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché quelli ricadenti nell’ambito della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica e quelli di cui all’articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, relativo al patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale combattenti (ONC).
    4. La Direzione competente individua i comuni e le frazioni di comuni di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 9/2017.
    5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2017, ai soggetti di cui al comma 1, sono altresì riconosciuti i diritti di prelazione, di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio previsti dal presente regolamento.
    6. Il diritto di opzione può essere esercitato:
    a) sulla base di una proposta di acquisto da parte dei soggetti di cui al comma 1 inviata alla Direzione competente;
    b) mediante accettazione dell’offerta di vendita formulata dalla Direzione competente.
    7. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6, la Direzione competente, entro i successivi quarantacinque giorni, invia all’istante l’offerta di vendita con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
    8. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, i soggetti di cui al comma 1 presentano, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’offerta di vendita, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare la sussistenza in capo ai sottoscrittori dei requisiti concernenti la residenza o la sede della propria attività e il titolo sulla base del quale abitano o esercitano la propria attività nell’immobile.
    9. Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, la Direzione competente procede alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 8 secondo le modalità previste dall’articolo 43 del citato decreto.
    10. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano a rinunciare alle somme eventualmente versate a titolo di indennità di occupazione o per altro fine e si obbligano altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti di natura edilizia, urbanistica e catastale propedeutici alla stipula dell’atto notarile di compravendita, secondo le comuni regole tecniche e le istruzioni impartite dalla Direzione competente.
    11. Ai fini della definizione dell’offerta di vendita di cui ai commi 6 e 7, il valore della compravendita è determinato dalla Direzione competente, previa apposita perizia, calcolando il prodotto tra il valore delle compravendite per unità di superficie, desunto dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (OMI), nell’ultimo semestre disponibile nella zona omogenea di riferimento, e la superficie commerciale, omogeneizzata secondo i criteri di cui all’allegato C del D.P.R. n. 138/1998, dedotto del coefficiente di vetustà, determinato ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 392/1978 e rivalutato degli interessi legali dovuti per i dieci anni precedenti all’esercizio del diritto di opzione.
    12. Il diritto di opzione di cui al presente articolo è esercitabile anche attraverso la stipula di contratti che prevedono l’iniziale consegna del bene, comprensivo dei relativi oneri fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il successivo trasferimento di proprietà ad avvenuto pagamento del prezzo di cessione in forma rateale, secondo un piano di ammortamento a rate costanti semestrali, determinato applicando un tasso di interesse annuo pari al tasso EURIRS (Euro interest rate swap) maggiorato di 50 punti base, come rilevato sui mercati finanziari il giorno precedente la stipula del contratto e corrispondente alla durata del piano di ammortamento. La durata del piano di ammortamento non può in ogni caso essere superiore a venti anni. I contratti sono soggetti a clausola di risoluzione espressa in caso di mancato pagamento di una o più rate di importo complessivamente maggiore ad un ottavo del prezzo di cessione con l’incameramento, a titolo di risarcimento del danno, delle somme già versate al bilancio regionale.”.

    Art. 2
    (Modifiche agli allegati A e A-bis del r.r. 5/2012)

    1. Gli allegati A e A-bis del r.r. 5/2012 sono sostituiti dal seguente:
    “ALLEGATO A - FATTISPECIE DEI BENI IMMOBILI (art. 9 bis)

    Art. 3
    (Entrata in vigore)


    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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