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Regolamento regionale 28 dicembre 2012 n. 18

  • BUR 8 gennaio 2013 n.3
  • "Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n.21 e successive modifiche".  
  • Art. 1
    (Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento)

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3 ter, comma 1 bis, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e successive modifiche, determina i criteri e le modalità per la locazione a canone calmierato degli alloggi da destinare ad edilizia residenziale sociale realizzati nell'ambito degli interventi disciplinati dal citato articolo 3 ter, comma1, lettera c).

    2. Il comune vigila sulla corretta applicazione della legge, del presente regolamento e sul rispetto degli impegni assunti con l'atto d'obbligo di cui all'articolo 10, adottando, in tutte le ipotesi di violazione, i conseguenti provvedimenti di autotutela.

    Art. 2
    (Durata del vincolo di locazione a canone calmierato)

    1. Gli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono vincolati a tale destinazione per un periodo non inferiore a 15 anni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3ter, comma 1bis, lettera b, della l.r. 21/2009 e successive modifiche.


    Art. 3
    (Destinatari degli alloggi riservati)

    1. Possono accedere agli alloggi riservati i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
    b) residenza o svolgimento di attività lavorativa nel territorio della Regione Lazio;
    c) non essere titolari di un diritto di proprietà piena, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in un comune della provincia nel cui territorio è localizzato l'intervento;
    d) reddito annuo complessivo non superiore a quello della terza fascia previsto per l'accesso all'edilizia agevolata.

    2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quello di cui alle lettere c) e d), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della stipula del contratto di locazione o dell'assegnazione e di ogni eventuale rinnovo. Ai fini del presente articolo per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni e sia dimostrata nelle forme di legge.

    3. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere alla data della locazione o dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

    4. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), nel caso di contratti di locazione transitoria stipulati con i soggetti indicati all'articolo 7, comma 4.

    5. Il conduttore dell'alloggio locato o assegnato attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione è allegata al contratto di locazione o all'atto di assegnazione.

    Art. 4
    (Riserva di alloggi a favore di particolari categorie sociali)

    1. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del numero degli alloggi complessivamente riservati per ciascun intervento di cui all'articolo 3ter della l.r. 21/2009 e successive modifiche, è destinata alla locazione a favore di soggetti che, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, appartengono ad una delle seguenti categorie sociali:
    a) nuclei familiari composti da almeno cinque persone conviventi;
    b) nuclei familiari con presenza di anziani di oltre 65 anni di età;
    c) giovani coppie conviventi di età non superiore a 35 anni ciascuno;
    d) soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio di un'abitazione per cause diverse dalla morosità;
    e) nuclei familiari comprendenti soggetti affetti da disabilità permanente con una percentuale di invalidità non inferiore al 65%;
    f) soggetti che devono lasciare l'abitazione coniugale a seguito di sentenza di separazione giudiziale, di divorzio, di cessazione degli effetti del matrimonio;
    g) appartenenti al comparto di sicurezza, intendendosi come tali gli appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato;
    h) appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale;
    i) appartenenti alle Forze Armate;
    l) studenti universitari fuori sede, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master.

    Art. 5
    (Procedura e termini per l'individuazione dei conduttori)

    1. Gli alloggi riservati possono essere locati o assegnati direttamente dal proprietario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e, per la quota percentuale loro destinata, appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 4.

    2. Decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il proprietario pubblica su almeno due quotidiani a maggiore diffusione nella provincia un avviso di offerta degli alloggi riservati che non siano stati a tale data assegnati o locati ai sensi del comma 1, fornendo tutte le indicazioni in ordine ai requisiti che si devono possedere per accedere alla locazione o all'assegnazione dell'alloggio, nonché in ordine al canone, all'ubicazione, alla tipologia e ad altri aspetti utili alla descrizione delle caratteristiche dell'alloggio medesimo. Nell'avviso devono altresì essere indicati gli indirizzi ed i recapiti, anche telematici, cui rivolgersi per ottenere informazioni ulteriori e per richiedere l'assegnazione o la locazione. Copia dell'avviso pubblicato è trasmessa al comune nel cui territorio insistono gli alloggi che provvede ad inserirlo sul proprio sito Internet, dando allo stesso adeguata evidenza.

    3. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, e ad ogni successivo semestre, ove non siano stati locati o assegnati tutti gli alloggi riservati, è nuovamente effettuata la procedura di cui al comma 2.

    4. Il proprietario trasmette al comune il nominativo dei conduttori degli alloggi oggetto di riserva, allegando copia dei contratti di locazione e degli atti di assegnazione, debitamente registrati, nonché delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio agli stessi allegate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5.

    5. La procedura di cui al presente articolo, ad eccezione della pubblicazione sui quotidiani, si applica anche a tutte le locazioni o assegnazioni successive alla prima.

    6. Il comune verifica periodicamente l'adempimento, da parte dei proprietari, dell'obbligo di dare in locazione a canone calmierato la quota di alloggi destinata a edilizia residenziale sociale prevista dall'articolo 3 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2009 e successive modifiche provvedendo, in ipotesi di sua violazione, all'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di autotutela.

    Art. 6
    (Criteri per la determinazione del canone calmierato)

    1. Il conduttore dell'immobile corrisponde al proprietario un canone mensile convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq per gli alloggi ubicati negli altri comuni del Lazio. Il suddetto canone è aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    2. Ai fini del computo della superficie oggetto di locazione si osservano i seguenti criteri:
    a) si sommano i seguenti elementi:
    1) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
    2) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
    3) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
    4) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
    5) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
    6) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare;
    b) è detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70;
    c) le superfici di cui alla lettera a), numeri 1), 2) e 4) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
    d) l'elemento di cui alla lettera a), numero 5) entra nel computo della superficie fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a), numero 1);
    e) alla superficie di cui alla lettera a), numero 1) si applicano i seguenti coefficienti:
    1) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
    2) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
    3) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

    3. Il conduttore è, inoltre, tenuto a rimborsare al proprietario l'importo gravante sull'alloggio a titolo di imposta municipale sugli immobili ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per l'equivalente onere fiscale, comunque denominato, a tale titolo dovuto.

    4. Per gli alloggi locati da Regione, Enti locali, altri enti o soggetti pubblici, nonché A.T.E.R. il canone può essere ridotto di una quota fino al 30% in relazione alla situazione reddituale e familiare dell'inquilino.

    5. Per gli ulteriori aspetti ed elementi attinenti al canone si fa riferimento all'accordo definito in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

    Art. 7
    (Contratto di locazione)

    1. I contratti di locazione degli alloggi riservati alla locazione a canone calmierato sono stipulati in conformità a quanto previsto dalla l. 431/1998 ed hanno la durata ivi prevista.

    2. I contratti possono non essere rinnovati soltanto per una delle cause contemplate dall'articolo 3, comma 1, lettere c) ed f), della l. 431/1998.

    3. Il conduttore non può sublocare, cedere il contratto o concedere a qualsiasi titolo in godimento a terzi l'alloggio, in tutto o in parte.

    4. Possono essere, altresì, stipulati contratti di locazione di natura transitoria ai sensi dell'articolo 5 della medesima l. 431/1998 a favore di studenti universitari fuori sede, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master. Per tali contratti resta comunque fermo il limite massimo di canone da determinare sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Ai fini dell'idonea garanzia circa il pagamento del canone, il locatore può richiedere che intervenga nel contratto di locazione altro soggetto, anche non legato da vincoli di parentela con il conduttore.

    5. I comuni sede di università o di corsi universitari distaccati promuovono specifici accordi con i soggetti titolari degli interventi previsti dall'articolo 3 ter della l.r. 21/2009, al fine di coordinare, indirizzare e favorire la locazione a favore dei soggetti indicati nel comma 4.

    6. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per i contratti di locazione successivi al primo.

    Art. 8
    (Alienazione degli alloggi riservati)

    1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'alloggio con le relative pertinenze può essere alienato esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3. È riconosciuto al locatario od assegnatario il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi nei modi e termini di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

    2. Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore alle quotazioni medie OMI del semestre antecedente il trasferimento di proprietà scontate del 40%.

    3. Per le vendite successive si applica l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

    4. Fatte salve le alienazioni di cui al comma 1, il proprietario può, anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 2 del presente regolamento, alienare in blocco ovvero conferire in gestione gli alloggi riservati ad un fondo immobiliare o ad altro soggetto. Resta fermo, in tal caso, in capo all'acquirente o al gestore l'obbligo di praticare i prezzi di locazione e vendita fissati dal presente regolamento. Gravano, altresì, sull'acquirente o sul gestore gli ulteriori vincoli e condizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto d'obbligo di cui all'articolo 10. Quest'ultimo deve essere allegato al contratto di vendita o all'atto per il cui tramite si conferisce la gestione degli immobili e ne costituisce parte integrante.

    Art. 9
    (Adempimenti tecnici e documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo)

    1. Alla D.I.A. e alla domanda di permesso di costruire presentate ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2009 e successive modifiche, è allegata, fra l'altro, una scheda tecnica contenente dati metrici dell'intervento da realizzare per quanto riguarda:
    a) la superficie lorda abitabile degli alloggi progettati;
    b) le superfici di pertinenza degli alloggi;
    c) le superfici destinate ad autorimessa o posti macchina coperti, comprensive degli spazi di manovra.

    2. La percentuale di superficie da riservare è rapportata, di norma, a ciascuna delle superfici indicate al comma 1, essendo consentiti scostamenti solo per le percentuali da applicare alle superfici indicate dal comma 1, lettere b) e c). Nella scheda devono essere specificati gli alloggi riservati, da individuare con riferimenti certi. Qualora alla superficie da riservare, calcolata su quella indicata dal comma 1, lettera a), non possa tecnicamente corrispondere la riserva dei conseguenti alloggi, quest'ultima viene arrotondata all'unità superiore.

    3. Sono considerate di pertinenza dell'alloggio, ove previsti nel progetto, le superfici di balconi, logge, giardini privati, cantine, soffitte, parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e box auto.

    4. Il comune può adottare ulteriori criteri attuativi e tecnico/amministrativi per la compilazione della scheda, predisponendo, se del caso, apposito modello.

    5. L'ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi riservati deve avvenire prima o contestualmente all'ultimazione di tutti gli altri lavori previsti nell'intervento.

    Art. 10
    (Atto d'obbligo)

    1. I vincoli e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, devono essere oggetto di apposito atto d'obbligo, redatto in conformità allo schema allegato al presente regolamento da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del titolare dell'intervento.

    2. L'atto d'obbligo, munito di relativa nota di avvenuta trascrizione, deve essere trasmesso al comune contestualmente alla comunicazione di fine lavori. Il comune verifica la rispondenza dell'atto d'obbligo alle disposizioni dell'articolo 3 ter della legge e del presente regolamento nonché la sua conformità allo schema di cui all'allegato A.

    3. La mancata presentazione dell'atto d'obbligo costituisce presupposto per l'adozione da parte della competente amministrazione comunale dei conseguenti provvedimenti in autotutela.

    Art. 11
    (Anagrafe degli utenti dell'edilizia residenziale sociale)

    1. Presso la direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale è costituita l'anagrafe del patrimonio abitativo e dell'utenza di edilizia residenziale sociale. A tal fine, a decorrere dal mese di febbraio 2013, i comuni inviano annualmente, anche per via telematica, alla Regione i dati sulla locazione degli alloggi riservati, unitamente a quelli previsti dall'articolo 3 ter, comma 9, della l.r. 21/2009 e successive modifiche.

    2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1 sono riportati nella relazione annuale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio, prevista dall'articolo 9 bis della l.r. 12/1999.

    3. La direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale predispone una scheda tipo, che è inviata ai comuni, in ordine alle modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati alla Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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