NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

Cerca

Regolamento regionale 28 Agosto 2017 n. 17

  • BUR 29 Agosto 2017, n. 69
  • Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali
  • Capo I
    Disposizioni Generali

    Art. 1
     (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 2016 n.13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione) di seguito denominata legge, detta disposizioni per la realizzazione:
    a) degli interventi rivolti al sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale e dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica, finalizzati al sostegno ed alla promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità nonché alla realizzazione di progetti di informazione e comunicazione di cui all’articolo 3 della legge;
    b) degli interventi rivolti al sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche on line locali di cui all’articolo 4 della legge.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente regolamento disciplina:
    a) i beneficiari, i contenuti tecnici, i requisiti d’accesso, le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1, lettera a);
    b) i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli interventi, di cui al comma 1, lettera b).
    c) i controlli, le verifiche e le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi di cui al comma 1.

    Capo II
    Interventi per il sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale e dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica

    Art. 2
    (Interventi regionali)

    1. La Regione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nonché nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, promuove interventi volti a:
    a) sostenere l’editoria, le agenzie di stampa, le emittenti televisive e radiofoniche locali private, la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché quella distribuita per abbonamento;
    b) realizzare progetti di informazione e comunicazione, proposti da soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro ed operanti sul territorio regionale, in grado di sviluppare e migliorare il pluralismo, l’indipendenza dell’informazione e la partecipazione.
         2. La Regione, per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, sostiene, altresì, forme di collaborazione e cooperazione tra gli enti locali dirette a favorire, sviluppare o qualificare l’attività di informazione e comunicazione svolta dagli stessi nonché le attività di relazione con il pubblico.
     

    Art. 3
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), i soggetti che svolgono attività di informazione e comunicazione nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e che svolgono la propria attività in almeno uno dei seguenti settori:
    a) emittenze televisiva digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet;
    b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
    c) emittenza radiofonica e televisiva con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
    d) stampa quotidiana e periodica locale;
    e) agenzie di stampa;
    f) librerie, distribuzione locale e punti vendita della stampa quotidiana e periodica;
    g) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi, in forma singola o associata a favore dei cittadini del Lazio.
    2. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro ed operanti sul territorio regionale, con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di informazione di pubblica utilità e finalizzata all’inclusione sociale.
    3. Costituiscono condizione per beneficiare degli interventi di cui all’articolo 2:
    a)  il regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale applicato dal soggetto richiedente, ivi incluso il rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa e, per i soggetti di cui alle lettera da a) ad e) del comma 1, la regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
    b) l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
    4.  Ferme restando eventuali ulteriori cause di esclusione stabilite dalla normativa vigente, sono esclusi dagli interventi i soggetti che:
    a) attuano forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana;
    b) ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine di riferimento locali;
    c) abbiano un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico;
    d) siano stati sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori;
    e) siano di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).


    Art. 4
    (Requisiti per l’accesso)

    1.Costituiscono requisiti per l’accesso agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):
    a) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom Lazio e operare prevalentemente nel territorio regionale, per i soggetti che svolgono le attività nei settori di cui alle lettere a), b) c), d) ed e), del comma 1 dell’articolo 3;
    b) la presenza, per i soggetti di cui alla lettera a), di personale giornalistico dipendente, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT) e da Confindustria RadioTelevisioni (CRTV).
    2.  Costituiscono ulteriori requisiti d’accesso oltre a quelli di cui al comma 1:
    a)  per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a):
    1)  segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 51 per cento in territorio laziale e comunque a copertura di un territorio complessivamente pari ad almeno 2749 Kmq;
    2)  attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno l’80 per cento all’ordine dei giornalisti del Lazio; 
    3)  redazione con almeno 1 giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 
    4)  la trasmissione per almeno 2 ore quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 – 22:30) di informazione locale autoprodotta; 
    b)  per le emittenze radiofoniche e televisive, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c):
    1)  segnale di copertura del territorio per almeno il 51 per cento in territorio laziale;
    2)  attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno l’80 per cento all’ordine dei giornalisti del Lazio;
    3)  redazione con almeno 1 giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato;
    4)  informazione locale autoprodotta per almeno 2 ore del palinsesto diurno (ore 7.00 – 22.30).
    c)  per la stampa quotidiana e periodica locale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d):
    1)  prodotto diffuso a pagamento pari al 25 per cento della tiratura dichiarata e distribuito in almeno 15 comuni a prescindere dal numero di abitanti o in uno o più comuni con popolazione complessiva pari almeno a 50.000 abitanti o in almeno  2 municipi nel caso di territorio ricadente nel Comune di Roma Capitale; 
    2)  attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno l’80 per cento all’ordine dei giornalisti del Lazio; 
    3)  redazione giornalistica con almeno 1 giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato;
    4)  informazione locale autoprodotta di almeno il 50 per cento per la stampa periodica e il 30 per cento per la stampa quotidiana;
    d)  per le agenzie di stampa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e):
    1)  attività giornalistica svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno l’80 per cento all’ordine dei giornalisti del Lazio;
    2)  redazione giornalistica con almeno 1 giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato;
    3)  informazione locale autoprodotta per almeno il 50 per cento delle notizie pubblicate.
    3. Per le librerie, la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), gli specifici requisiti sono stabiliti nell’avviso pubblico di cui all’articolo 6. 
    4. Per soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), ai fini dell’accesso agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) si tiene conto delle iniziative realizzate nel settore dell’imprenditoria giovanile o nel settore dell’innovazione tecnologica.
    5. Costituiscono requisiti d’accesso per i soggetti di cui all’articolo 3 comma 2:
    a) l’aver avviato o gestito, anche in forma associata, iniziative editoriali con l’impiego di pubblicisti o professionisti iscritti all’albo da non più di 5 anni;
    b) l’aver avviato o realizzato iniziative di comunicazione promosse o gestite da giovani di età non superiore a trentacinque anni o da donne.


    Art. 5
    (Forme di sostegno)

    1. La Regione, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nell’ambito delle procedure disciplinate dall’articolo 6, individua in relazione alle varie tipologie di soggetti beneficiari le seguenti forme di sostegno:
    a) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) c) d) ed e):
    1) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie per l’accesso al credito per progetti  di innovazione tecnologica e organizzativa finalizzati anche  a produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all’interconnessione dei mezzi di comunicazione;
    2) contributi per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e per la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato;
    3)  contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali;
    4)  contributi per l’acquisto di beni e servizi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività;
    b) per le librerie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f):
    1) contributi per la divulgazione di pubblicazioni relative alle tematiche di cui all’articolo 3, comma 4 della legge, con particolare riguardo a quelle attinenti alla realtà socio- economica del Lazio;
    2) contributi per iniziative di ammodernamento e innovazione delle strutture finalizzati a rendere più agibile il servizio e assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità;
    c) per la distribuzione locale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f):
    1) contributi per l’acquisto di attrezzature;
    2) contributi per il pagamento del canone di locazione di magazzini e capannoni;
    d) per i   punti vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), contributi per spese di ammodernamento e innovazione  delle strutture al fine di  rendere più agibile il servizio e assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità;
    e) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g),  contributi per la realizzazione di progetti che favoriscono lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, prodotti e servizi di informazione innovativi, la  qualificazione professionale nel settore;
    2. La Regione, attraverso le procedure attuative di cui all’articolo 6 sostiene, altresì, la realizzazione  degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), mediante :
    a) contributi per progetti volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso inappropriato di internet;
    b) contributi per  progetti di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine della Regione a livello nazionale ed internazionale;
    c) contributi per progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni istituzionali per favorire l’ accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli  diretti alla tutela della salute, dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale.

    Art. 6
     (Procedure attuative)

    1. La Direzione regionale competente adotta, annualmente, un avviso pubblico, di seguito denominato avviso, per l’accesso alle misure di sostegno di cui all’articolo 5.
    2. Nell’avviso sono stabiliti, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 della legge e dall’articolo 7 del presente regolamento, tenuto conto della specificità dell’ambito di intervento, nonché i punteggi da attribuire e l’importo massimo finanziabile.
    3. I soggetti interessati inoltrano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, alla Direzione regionale competente, sulla base di quanto stabilito dall’avviso. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda in forma individuale o in forma associata.
    4. La Direzione regionale competente può richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed allegata alle singole domande, concedendo un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale rispondere, scaduto il quale la domanda è inammissibile.
    5. La Direzione regionale competente provvede alla verifica della regolarità  delle domande e alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 e  di quanto stabilito dall’avviso. 
        6.Sono ammessi a contributo, in funzione del punteggio conseguito, le domande collocate in posizione utile fino ad esaurimento dell’importo complessivo.
     7. Ai fini dello svolgimento delle procedure attuative degli interventi di cui al presente capo nonché delle attività di verifica, controllo e monitoraggio di cui al capo IV, la Direzione regionale competente può avvalersi di Lazio Innova S.p.A.

     
    Art. 7
    (Criteri per la concessione delle agevolazioni. Convenzione)

    1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, si tiene conto dei seguenti criteri:
    a) completezza progettuale e qualità dell’intervento con riferimento al carattere innovativo;
    b) rispondenza con gli  ambiti di intervento individuati;
    c) impatto territoriale dell’intervento.
     2. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione degli interventi:
    a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non udenti;
    b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati  all’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza;
    c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
    d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico.
    3. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della stipula di una apposita convenzione con i soggetti beneficiari.
    4. Lo schema della convenzione, approvato con determina dirigenziale, stabilisce in particolare:
    a) l’ammontare del contributo vincolato alla realizzazione dell’intervento e le modalità di erogazione;
    b) i tempi di realizzazione dell’intervento;
    c) i controlli;
    d) i soggetti collegati - ATS;
    e) le spese generali e la tracciabilità dei flussi finanziari;
    f) le modalità di presentazione della documentazione di spesa comprensiva della relazione conclusiva dell’intervento, con la descrizione degli obiettivi raggiunti per ciascuna azione prevista, ed il riepilogo generale delle spese sostenute e rendicontate e di quelle non rendicontate;
    g) la restituzione delle somme percepite in eccesso;
    h)  le revoche e le modalità di risoluzione delle controversie;
    i)  la clausola risolutiva.


    Capo III
    Interventi per il sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate online locali

    Art. 8
    (Piano degli interventi)

    1. Il Consiglio regionale, in conformità all’articolo 31 della legge approva ogni biennio, su proposta della Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario, il piano degli interventi, di seguito denominato piano, da destinare alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche on line, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 della legge.
    2. Il piano stabilisce in particolare:
      a) gli interventi, gli obiettivi da perseguire, le relative priorità, nonché le strategie utili alla loro realizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2 della legge;
    b) la ripartizione delle risorse tra gli interventi;
    c) la tipologia della forma di sostegno tra quelle previste dall’articolo 9, necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché le modalità di accesso alle stesse. 
    3. Gli interventi previsti dal piano sono diretti a favorire gli investimenti finalizzati alle innovazioni tecnologiche, al lancio di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all’incremento dell’occupazione non precaria.


    Art. 9
    (Strumenti- forme di sostegno)

    1. All’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 si provvede, in conformità  all’articolo 6 della legge, nonché nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato,  mediante i seguenti strumenti o forme di sostegno:
    a)  stipula di convenzioni con le società di telecomunicazioni, con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e con altri soggetti non profit attivi nel campo della comunicazione indipendente;
    b) agevolazioni, offerte di servizio e concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
    c) concessioni di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
    d) messa a disposizione di piattaforme idonee;
    e) promozione di studi e ricerche per offrire piattaforme editoriali aperte e indipendenti e fornire dati utili sui flussi di comunicazione, con riferimento alla qualità e all’indipendenza dell’informazione regionale;
    f) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;
    g) promozione di iniziative premiali per i giovani, borse di studio e stage da realizzare presso università convenzionate con la Regione.


    Art. 10
    (Procedure attuative)

    1. Ai fini della realizzazione degli interventi, il piano individua gli strumenti o le forme di sostegno tra quelle di cui all’articolo 9, stabilendo le relative modalità d’accesso.
    2. L’accesso alle forme di sostegno di cui all’articolo 9, comportanti agevolazioni finanziarie, avviene sulla base di appositi avvisi pubblici adottati dalla Direzione regionale competente, previa verifica della disponibilità delle risorse regionali, nel rispetto del piano e delle disposizioni di cui ai seguenti commi e all’articolo 11.
    3. I soggetti interessati che intendono accedere alle forme di sostegno di cui al comma 2, presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale indicano, in particolare:
    a) gli obiettivi e le finalità da conseguire;
    b) la tempistica e le modalità di realizzazione;
    c) l’eventuale piano finanziario, ove previsto, distinto per singole tipologie di spesa e singole voci di costo;
    d) l’indicazione dell'ambito territoriale interessato e la tipologia dei destinatari da raggiungere nello sviluppo delle azioni.
      4. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda in forma individuale o in forma associata.
    5. La Direzione può richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed allegata alle singole domande, concedendo un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale rispondere, scaduto il quale la domanda è inammissibile.
    6. La Direzione regionale competente provvede alla verifica in ordine alla regolarità delle domande e alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri di cui all’articolo 11, comma 1, e di quanto stabilito nell’avviso pubblico.
    7. Sono ammesse alle forme di sostegno, in funzione del punteggio conseguito, le domande collocate in posizione utile fino ad esaurimento dell’importo complessivo.
               8. Ai fini dello svolgimento delle procedure attuative degli interventi di cui al presente capo nonché delle attività di verifica, controllo e monitoraggio di cui al capo IV, la Direzione regionale competente può avvalersi di Lazio Innova S.p.A.
     

    Art. 11
    (Criteri di valutazione. Convenzione)

    1. Ai fini della valutazione delle domande per l’ammissione alle forme di sostegno di cui all’articolo 10, comma 2, si tiene conto dei seguenti criteri:
    a) completezza progettuale dell’intervento;
    b) qualità progettuale dell’intervento con particolare riferimento al suo carattere innovativo;
    c) rispondenza con gli ambiti di intervento individuati;
    d) impatto territoriale dell’intervento.
    2. L’ammissione alle forme di sostegno avviene sulla base della stipula di una apposita convenzione con i soggetti beneficiari.
    3. Lo schema della convenzione, approvato con determina dirigenziale, stabilisce in particolare:
    a) l’ammontare dell’agevolazione vincolata alla realizzazione dell’intervento e le modalità di erogazione;
    b) i tempi di realizzazione dell’intervento;
    c) i controlli;
    d) i soggetti collegati - ATS;
    e) le spese generali e la tracciabilità dei flussi finanziari;
    f) le modalità di presentazione della documentazione di spesa comprensiva della relazione conclusiva dell’intervento, con la descrizione degli obiettivi raggiunti per ciascuna azione prevista, ed il riepilogo generale delle spese sostenute e rendicontate e di quelle non rendicontate;
    g)  la restituzione delle somme percepite in eccesso;
    h)  le revoche e le modalità di risoluzione delle controversie;
    i)  la clausola risolutiva.


    Capo IV
    Verifiche, controlli e disposizioni finali

    Art. 12
     (Controlli, verifiche e monitoraggio)

    1. La Regione effettua controlli, verifiche e attività di monitoraggio sugli interventi in itinere e su quelli conclusi di cui ai capi II e III, per verificarne l’effettiva realizzazione e la veridicità dei dati dichiarati sul rendiconto e sulla documentazione presentata.
    2. A tal fine, i soggetti beneficiari di cui agli articoli 3 commi 1 e 2, e all’articolo 8 comma 1, conservano la documentazione contabile e gli atti di spesa originali, tenendoli a disposizione per ogni successivo controllo.
    3. Nel caso in cui durante l’attività di controllo e verifica siano riscontrate irregolarità, le stesse sono comunicate formalmente ai soggetti beneficiari che sono tenuti ad eliminarle entro dieci giorni lavorativi. Qualora le irregolarità perdurino, si provvede alla revoca del contributo.
     4. Ai fini del monitoraggio degli interventi, i soggetti beneficiari presentano, contestualmente al rendiconto, la relazione sulle iniziative realizzate, in cui siano descritte le attività e dettagliati i dati da riportare in una apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.


    Art. 13
    (Rendicontazione)

    1. Le agevolazioni concesse sono rendicontate alla Regione nei tempi previsti dall’avviso e dalla convenzione di cui agli articoli 7, comma 3 e 11, comma 2, pena la revoca dell’agevolazione stessa e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.
    2. La rendicontazione è composta, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di tracciabilità finanziaria, dalla documentazione delle spese sostenute e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesti la veridicità e la sede presso la quale sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.
    3. Qualora dalla rendicontazione emerga che i soggetti beneficiari abbiano realizzato l’intervento in modo difforme dalla convenzione o nel caso in cui si rilevino inadempienze gravi e ripetute, la Direzione regionale competente procede alla revoca del contributo ai sensi dell’articolo 14.


     
    Art. 14
    (Revoca dei finanziamenti)

    1. I contributi assegnati sono revocati totalmente e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi:
    a) mancata o parziale realizzazione dell’intervento, tenuto conto di quanto previsto dall’avviso;
    b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste per l’intervento;
    c) mancata presentazione della rendicontazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
    d) gravi irregolarità nella gestione della spesa;
    e) perdita dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari, nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione.
    2. Le revoche dei contributi sono disposte previa comunicazione al rappresentante legale, il quale, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da idonea documentazione. La motivazione per l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è riportata nel provvedimento finale.
     

    Art. 15
    (Disposizione finale)

    1. La Giunta regionale, in fase di prima applicazione, provvede all’adozione del piano degli interventi ai sensi dell’articolo 8 e all’inoltro dello stesso al Consiglio per la relativa approvazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 16
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.


    SOMMARIO

    Capo I
    Disposizioni Generali

    Art. 1 (Oggetto)

    Capo II
    Interventi per il sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale e dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica

    Art. 2 (Interventi regionali)
    Art. 3 (Soggetti beneficiari)
    Art. 4 (Requisiti per l’accesso)
    Art. 5 (Forme di sostegno)
    Art. 6 (Procedure attuative)
    Art. 7 (Criteri per la concessione delle agevolazioni. Convenzione)

    Capo III
    Interventi per il sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate online locali

    Art. 8 (Piano degli interventi)
    Art. 9 (Strumenti- forme di sostegno)
    Art. 10 (Procedure attuative)
    Art. 11 (Criteri di valutazione. Convenzione)

    Capo IV
    Verifiche, controlli e disposizioni finali

    Art. 12 (Controlli, verifiche e monitoraggio)
    Art. 13 (Rendicontazione)
    Art. 14 (Revoca dei finanziamenti)
    Art. 15 (Disposizione finale)
    Art. 16 (Entrata in vigore)

Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021

I nostri portali di utilità

Salute Lazio

Portale del sistema sanitario regionale

Protezione Civile Regione Lazio

Il portale della Protezione Civile della Regione Lazio

Lazio Europa

Il portale dei finanziamenti regionali ed europei

Visit Lazio

Visitlazio.com - Portale del turismo

Parchi Lazio

Portale delle aree naturali protette del Lazio

Agenzia Regionale per lo  Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura Lazio

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Sistema Informativo Territoriale Regionale

Banner Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Il portale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione

Statistica Lazio

Il portale della statistica della Regione Lazio

Lascia un feedback