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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2

  • BUR 20 ottobre 1993, n. 29
  • Caratterisitche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici"
  • Art. 1
    (Terreno)

    1.Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque piovane

    Art. 2
    (Recinzione)

    1.La recinzione di altezza minima secondo le normative urbanistiche vigenti, in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche, devono essere realizzate con muri, cancellate, palizzate, reti metalliche o altre soluzioni continue.

    2. Possono non essere recintate quelle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabili, fermo restando l'obbligo di predisporre le normali misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

    3. In corrispondenza di aree e spazi (vie, piazze ecc.) aperti al pubblico la recinzione deve essere integrata con siepi o altre schermature arboree aventi il fine di creare una barriera ottica

    Art. 3
    (Accessi e parcheggi)

    1. L'esercizio deve essere facilmente accessibile ai veicoli anche con il relativo rimorchio.

    2. Vanno opportunamente segnalate le eventuali difficoltà di percorribilità delle strade di accesso.

    3. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli e tenuti sotto costante controllo.

    4. Il controllo può avvenire anche a distanza, mediante la utilizzazione di impianti elettromeccanici e/o elettronici all'uopo installati.

    5. Devono essere previste una o più aree di parcheggio, esterne alla zona destinata al soggiorno, con un numero di posti auto di dimensioni minime cadauno di m 5 x 2,50 pari a quello delle piazzole e/o unità abitative ovvero spazi per la sosta delle auto nelle piazzole o a ridosso delle unità abitative. In questo ultimo caso la superficie di ciascuna piazzola va aumentata di almeno 12,5 mq; ed a lato di ciascuna unità abitativa dovrà essere prevista una area di sosta di mt 5 x 2,50] (5).

    Art. 4
    (Viabilità)

    1. La viabilità interna deve essere realizzata in maniera da consentire un agevole scorrimento delle autovetture con i rispettivi rimorchi.

    2. Per gli esercizi con solo accesso pedonale non sussistono gli obblighi indicati ai comma 1 e 2 del presente articolo, salvo per quanto riguarda la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento

    Art. 5
    (Segnaletica)

    1. La segnaletica è obbligatoria: si devono prevedere, oltre ai normali cartelli stradali, anche quelli relativi ai servizi generali, alle piazzole e/o alle unità abitative

    Art. 6
    (Servizi idrosanitari)

    1. I servizi idrosanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

    2. Ciascun edificio deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

    3. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singolo servizio può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

    4. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc.) debbono avere le pareti rivestite, almeno sino a due metri con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti debbono essere impermeabili, preferibilmente in grès o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

    5. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad adeguata distanza da ogni piazzola e/o unità abitativa.

    6. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; essi debbono possedere una superficie minima di mq 0,80 e porta chiudibile dall'interno.

    7. I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo deve essere dotato 'di specchio e mensola d'appoggio; ogni 20 lavabi e wc per adulti ne va previsto uno riservato per persone con limitate o impedite capacità motorie. In ogni caso l'esercizio deve essere attrezzato di un servizio igienico riservato a persone con limitate o impedite capacità motorie.

    8. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a mq 0,80, con porta chiudibile dall'interno. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile. Le docce all'aperto possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate e sono obbligatorie negli esercizi dislocati nei luoghi interessati alla balneazione marina.

    9. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per biancheria devono essere separati e divisi dai servizi (gabinetti, docce, lavabi): vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.

    10. Il locale per i vuotatoi dei wc chimici deve avere le caratteristiche indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo

    Art. 7
    (Servizio guardiania)

    1. Il servizio di guardiania deve essere garantito 24 ore 24

    Art. 8
    (Altri servizi)

    1 . Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco, spacci di generi alimentari e negozi in genere, in quanto esistenti, devono essere autorizzati in conformità dalla vigente normativa.

    2. Nelle, docce deve essere prevista l'erogazione dell'acqua calda nella misura minima dell'80%.

    3. Nel caso di esercizi situati oltre i 700 metri s.l.m. o autorizzati all'apertura annuale o invernale tutti i locali dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento.

    Art. 9
    (Approvvigionamento idrico)

    1. 1 lavabi, le docce, i lavelli per stoviglie, i lavatoi nonché i locali ove si confezionano o somministrano e si vendono cibi e bevande devono essere dotati di acqua potabile.

    2. L'erogazione di acqua non potabile è consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. In tali casi va chiaramente segnalata la non potabilità dell'acqua.

    3. L'esercizio deve essere dotato di fontanelle con acqua potabile collocate in modo da renderle facilmente accessibili dalle piazzole.

    4. Qualora l'acqua sia prelevata da una sorgente o da un pozzo, la sua potabilità deve essere accertata, a mezzo analisi, dalla locale unita sanitaria locale che dovrà pure fissare il periodo di validità della certificazione.

    5. Qualora l'acqua è prelevata da pozzi va previsto, per l'eventuale mancanza di energia elettrica, un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento nonché una ulteriore pompa di riserva

    Art. 10
    (Smaltimento rifiuti liquidi)

    1. Gli esercizi devono essere dotati di impianti di depurazione dei rifiuti liquidi realizzati secondo la vigente normativa in materia, qualora non sia possibile allacciare la rete fognante interna a quella comunale

    Art. 11
    (Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi)

    1. I rifiuti solidi devono essere raccolti in pattumiere di materiale facilmente lavabile o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi trespoli e/o contenitori.

    2. Gli uni e gli altri devono essere muniti di copertura incernierata e a tenuta.

    3. I contenitori dovranno essere dislocati in modo da facilitarne l'uso senza creare effetti nocivi sul piano igienico alle persone.

    4. Il gestore deve garantire la raccolta giornaliera dei rifiuti solidi all'interno del campeggio

    Art. 12
    (Impianti di illuminazione e distribuzione di energia elettrica)

    1. Gli impianti di illuminazione lungo la viabilità interna devono essere realizzati secondo le vigenti disposizioni di legge.

    2. Tutti i servizi comuni devono essere illuminati in modo adeguato

    Art. 13
    (Telefono)

    1.Tutti gli esercizi devono essere muniti di telefono a disposizione degli ospiti.

    2. Le linee telefoniche non potranno, comunque, essere inferiori ad una ogni 300 persone (o frazione superiore a 150) riferite alla capacità ricettiva autorizzata.

    3. Nel caso sia impossibile la installazione di un telefono, va previsto un servizio alternativo di collegamento (radio)

    Art. 14
    (Pronto soccorso e impianto antincendio)

    1. Gli esercizi debbono garantire interventi di pronto soccorso tenendo a disposizione medicamenti e materiali sanitari prescritti dall'autorità sanitaria locale.

    2. Negli esercizi, distanti oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico e con capacità ricettiva autorizzata superiore a 500 persone, il pronto soccorso deve essere espletato in un locale opportunamente attrezzato e da un medico convenzionato che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi.

    3. Gli esercizi debbono essere dotati di idonei dispositivi e/o mezzi anticendio, comunque previsti dalle disposizioni vigenti

    Art. 15
    (Piazzole)

    1. Intendesi per piazzola, la superficie a disposizione esclusiva di ciascun equipaggio.

    2. Intendesi per equipaggio tipo l'insieme precostituito di persone valutato per convenzione in 4, che pernottano usufruendo di una unica piazzola.

    3. Ove la piazzola sia occupata da un equipaggio inferiore a 4 persone, è consentito l'insediamento di un ulteriore equipaggio di consistenza non superiore a 2 persone .

    4. Le piazzole devono essere delimitate ed individuate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla tabella indicativa delle attrezzature posta all'ingresso dell'esercizio.

    5. Le piazzole non devono avere recinzioni in muratura ma un evidenziamento dei confini ottenuto con segnali sul terreno.

    6. Ogni piazzola deve avere accesso diretto, anche solo pedonale, alle strade interne

    Art. 16
    (Manufatti o unità abitative)

    1. I manufatti o le unità abitative realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo così come previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, devono possedere le seguenti caratteristiche:
    a)         superficie coperta: non inferiore a mq 4 a persona. Altezza minima m 2.50;
    b)         pareti e coperture: impermeabili, non combustibili, coibentate;
    c)         pavimenti: di materiale facilmente lavabile;
    d)         arredo minimo: oltre i letti, sedie, tavoli, fornello elettrico o a gas (in questo caso la bombola di alimentazione deve essere collocata all'esterno) un lavabo con acqua corrente calda e fredda.
    Negli esercizi classificati con 4 stelle le unità abitative devono essere dotate di servizi igienici completi (wc, doccia, lavabo). I suddetti servizi possono essere collocati all'esterno delle unità abitative purché il locale sia nelle immediate adiacenze della stessa;
    e)         impianto elettrico;
    f)          nelle unità abitative degli esercizi abilitati all'apertura nel periodo e/o invernale ed in quelli situati oltre i 700 metri è obbligatoria l'installazione di un impianto di riscaldamento

    Art. 17
    (Preingressi)

    1. Sono considerati preingressi le strutture rigide in legno, plastica o altro materiale, annesse ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno.

    2. Tali vani non possono avere una larghezza superiore a m 3, sia una altezza superiore a cm 20 che una lunghezza superiore a quella del mezzo cui sono annesse. La superficie massima non potrà essere comunque superiore a mq 16.

    3. È facoltà del gestore dell'esercizio autorizzare o meno l'installazione dei suddetti preingressi

    Art. 18
    (Capacità ricettiva dell'esercizio)

    1. Fermo restando il limite della densità massima per Ha di cui alla lettera a) punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva dei campeggi va calcolata moltiplicando x 4, il numero delle piazzole. Ogni esercizio non potrà avere un numero inferiore a 70 piazzole; questa ultima disposizione non è applicabile agli esercizi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

    2. Qualora il risultato di tale calcolo evidenziasse l'insufficienza del numero dei servizi previsti dal presente regolamento in rapporto all'utenza, la capacità ricettiva va ridotta in modo che il predetto rapporto sia sempre salvaguardato.

    3. Fermo restando il limite della densità massima per Ha di cui alla lettera b) punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva dei villaggi turistici va calcolata sommando le capacità ricettive delle unità abitative (strutture di pernottamento). Ogni esercizio non potrà avere un numero inferiore a 60 strutture di pernottamento; questa ultima disposizione non è applicabile agli esercizi esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento.

    4. Nel caso sia consentito il pernottamento con mezzi propri e in unità abitative, nei limiti indicati dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, la capacità ricettiva del complesso viene stabilita applicando separatamente i criteri previsti per i campeggi e per i villaggi turistici.

    Art. 19
    (Regolamento interno)

    1. Il regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni rivolte agli utenti, di cui alla lettera h), secondo comma, dell'art. 14 della legge regionale n. 59 del 1985. deve essere affisso nel locale ricevimento in luogo ben visibile

    Art. 20
    (Accesso di animali)

    1. Qualora il gestore dell'esercizio consenta che nello stesso vengano introdotti animali al seguito dei turisti è indispensabile osservare le seguenti prescrizioni:
    a)         i proprietari degli animali dovranno produrre apposito certificato sanitario redatto dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale del comune di propria residenza o certificato di vaccinazione internazionale, in mancanza del quale questi ultimi vanno sottoposti a visita presso il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale in cui ha sede l'esercizio;
    b)         all'interno del complesso gli animali vanno comunque custoditi in modo da non arrecare molestie e danni alle persone;
    c)         gli animali non dovranno sostare all'interno di strutture di uso comune.

    2. Vanno comunque rispettate le ulteriori norme previste dal regolamento di igiene del comune ove ha sede il complesso, e della vigente normativa in materia

    Art. 21
    (Requisiti per la classificazione degli esercizi)

    1. I requisiti per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta richiesti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, sono quelli indicati negli allegati A) e B) del presente regolamento del quale fanno parte integrante

    Art. 22
    (Pareri degli enti provinciali del turismo)

    1. Allo scopo di assicurare omogeneità di determinazioni, almeno a livello provinciale, i provvedimenti di classificazione, di revisione di classifica, di autorizzazione all'esercizio, previsti rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 13 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, sono adottati dal comune, entro i termini previsti, sentito il parere dell'ente provinciale del turismo competente per territorio. Tale parere va espresso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune

    Art. 23
    (Disposizioni transitorie)

    1. Gli esercizi che non raggiungono il punteggio minimo per essere classificati ad una stella o a due stelle rispettivamente per i campeggi e per i villaggi turistici o manchino di non più di due requisiti richiesti per la classificazione a due o più stelle, vengono classificati provvisoriamente nella classe richiesta per non più di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Trascorso tale termine senza che siano stati apportati all'esercizio i necessari adeguamenti, il comune, previo parere dell'Ente provinciale del turismo competente per territorio, provvede alla revoca della classificazione provvisoria , se del caso, alla conseguente revoca dell'autorizzazione, a condizione che a tale data esistano gli strumenti urbanistici necessari a consentire gli adeguamenti stessi

    Art. 24
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entrerà in vigore novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

    Il testo non ha valore legale; rimane ,dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originali

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