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Regolamento regionale 27 marzo 1975, n. 2

  • BUR 19 aprile 1975, n. 11.
  • Per l'applicazione della L.R. 4 febbraio 1974, n. 5, recante norme per la prevenzione degli incendi nei boschi e per interventi per la ricostituzione boschiva.
  • DELLA PROGRAMMAZIONE

    Art. 1

    Ai fini applicativi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. 4 febbraio 1974, n. 5 la Giunta regionale provvede alla determinazione del programma annuale degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, delle operazioni di spegnimento e degli interventi di ricostituzione boschiva, sulla base di proposte da formularsi a cura dell'Assessorato agricoltura e foreste, sentita la Commissione consiliare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 9 della stessa legge.

    Il programma degli interventi è suscettibile di variazioni durante l'anno in relazione ad impreviste sopraggiunte esigenze ed alla entità dei fondi a disposizione.

    DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AI MEZZI DI PREVENZIONE,
    AVVISTAMENTO ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI NEI BOSCHI

    Art. 2

    All'attuazione degli interventi di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi nei boschi si provvede con spese da farsi in economia a cura degli Ispettorati Regionali e Ripartimentali delle Foreste.

    A tal fine possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, aperture di credito a favore degli Ispettorati suddetti, per il pagamento delle spese sia in conto competenze che in conto residui.

    Art. 3

    Alla erogazione dei fondi riservati alla prevenzione degli incendi dei boschi, di cui all'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, si provvede sulla base di progetti da redigersi a cura degli Ispettorati Forestali competenti per territorio.

    I relativi progetti, predisposti secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sono approvati dall'Assessorato Agricoltura e Foreste e le opere in essi previste sono dichiarate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

    I lavori previsti nei progetti approvati sono soggetti a certificato di regolare esecuzione od al verbale di collaudo da parte di un funzionario qualificato nominato dall'Ispettorato Regionale delle Foreste.

    Art. 4

    Alla utilizzazione dei fondi riservati alle operazioni di primo spegnimento si provvede a cura degli Ispettorati Forestali competenti per territorio, secondo le procedure in vigore per i lavori pubblici di somma urgenza.

    PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA RICOSTITUZIONE
    DEI BOSCHI DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI INCENDI

    Art. 5

    Coloro che intendono godere dei benefici stabiliti dall'art. 8 della legge regionale n. 5 del 4 febbraio 1974,  debbono farne domanda all'Ispettorato Forestale competente per territorio entro la stagione silvana in cui l'incendio si è verificato.

    Nella domanda sarà fornita ogni utile notizia in ordine alla ubicazione ed ai dati catastali del bosco danneggiato o distrutto dall'incendio. La domanda stessa sarà corredata dalla perizia prescritta dalla legge, dalla quale dovranno risultare le operazioni proposte per la ricostituzione del bosco, per ciascuna categoria di opere, la quantità ed il relativo costo unitario.

    Art. 6

    L'Ispettorato Forestale, ricevuta la domanda, procede alla verifica delle condizioni dei luoghi e della validità tecnica delle operazioni proposte, e, sulla base degli accertamenti eseguiti, apporta alla perizia ogni eventuale necessaria modifica.

    Art. 7

    Le concessioni di contributo relative ad opere di importo sino a Lire 10.000.000 sono disposte dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, quelle per opere di importo oltre Lire 10.000.000 sono disposte dall'Ispettorato Regionale delle Foreste.

    Art. 8

    La misura del contributo sarà determinata, caso per caso, tenuto conto dell'importanza delle operazioni da eseguire e della estensione del bosco da ricostituire.

    Nei terreni montani tale misura non potrà, comunque, essere inferiore al 70% per i privati e all'80% per gli Enti pubblici.

    Art. 9

    Nel provvedimento di concessione del contributo sono stabiliti, oltre alla misura del contributo stesso sulla spesa riconosciuta ammissibile, i criteri tecnici da seguire in sede di esecuzione dei lavori e le modalità di liquidazione della spesa, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5.

    Art. 10

    Ai fini della erogazione dei fondi riservati agli interventi di ricostituzione boschiva si provvede all'anticipazione dei fondi medesimi agli Ispettorati Forestali mediante ordini di accreditamento, da contenere nei limiti previsti nel programma annuale, di cui al precedente art. 1.

    DEI DIVIETI

    Art. 11

    I divieti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 6 della legge regionale  4 febbraio 1974, n. 5 sono revocati con decreto del Presidente della Giunta regionale che può delegare tale competenza all'Assessore competente quando il bosco risulti tecnicamente ricostituito e nessun danno può da ciò ad esso derivare.

    Il testo non ha valore legale; rimane, comunque,  inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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