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Regolamento regionale 27 Luglio 2016 n. 15

  • BUR 2 Agosto 2016 n.61
  • “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 498-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1,

    e successive modificazioni)

    1. All’articolo 498-bis del regolamento regionale n. 1 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica dell’articolo le parole: “beni e servizi” sono sostituite dalle seguenti: “beni, servizi e lavori”;

    b) al comma 1 dopo le parole: “debito sanitario” sono inserite le seguenti: “e per garantire l’applicazione efficace delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di appalti pubblici”;

    c) al comma 1 le parole: “beni e servizi” sono sostituite dalle seguenti: “beni, servizi e lavori”;

    d) al comma 1 dopo la parole: “nonché nei confronti” sono inserite le seguenti: “di Roma Capitale e”;

    e) al comma 2 dopo la parola: “acquisto” sono inserite le seguenti: “di beni e servizi, e di acquisizione di lavori”;

    f) al comma 2 dopo le parole: “ciclo di vita” sono aggiunte le seguenti parole: “, assicurando altresì la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose”;

    g) al comma 3 dopo le parole: “comma 1,” sono inserite le seguenti: “relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi”;

    h) al comma 3, lett. d) le parole: “del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 54, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

    i) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

    “3-bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, relativamente al processo di acquisizione di lavori, in particolare:

    a) cura la corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e dei capitolati d’appalto;

    b) individua la procedura ed i criteri di gara per la scelta del contraente;

    c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento di gara in tutte le sue fasi;

    d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

    e) cura tutte le procedure ai fini della stipulazione del contratto;

    f) cura ogni attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011.

    3-ter. La Regione, al fine di migliorare la capacità amministrativa delle strutture pubbliche coinvolte, con particolare riguardo a quelle responsabili dell’attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi SIE, realizzerà specifiche azioni formative dirette a rafforzare le competenze del personale impiegato nelle attività descritte al comma 3-bis.

    3-quater. Le Direzioni regionali competenti, rispettivamente, in materia di appalti di lavori e di acquisto di beni e servizi, assicurano alle Autorità di gestione, di certificazione e di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE il supporto tecnico per l’applicazione e la verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici, curando il raccordo con le competenti autorità nazionali.”

     

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 498-ter del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni)

    1. All’articolo 498-ter del regolamento regionale n.1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica dell’articolo la parole: “beni e servizi” sono sostituite dalle seguenti: “beni, servizi e lavori”;

    b) al comma 1 dopo le parole: “beni e servizi” sono inserite le seguenti: “(la Direzione regionale Centrale acquisti)”;

    c) al comma 1 dopo le parole: “acquisti centralizzati” sono inserite le seguenti: “di beni e servizi”;

    d) al comma 1 le parole: “dai regolamenti CE e dall’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

    e) al comma 2 dopo le parole beni e servizi sono inserite le seguenti: “(la Direzione regionale

    Centrale acquisti)”;

    f) al comma 3 dopo la parola: “competente” sono inserite le seguenti: “in materia di acquisti di beni e servizi”;

    g) al comma 3 dopo le parole: “degli acquisti” sono inserite le seguenti: “per l’anno successivo”; h) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

    “4-bis. Il piano annuale degli acquisti, predisposto dalla Direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, contiene, per ciascun fabbisogno di acquisto rilevato, l’indicazione delle modalità di approvvigionamento da utilizzare ed in particolare quali iniziative di acquisto vengono espletate centralmente dalla direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi.

    “4-ter. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale, appalti di lavori centralizzati per importi a base d’asta, di norma, superiori a euro 150.000,00. Per appalti il cui importo a base d’asta risulti inferiore a euro 150.000,00 dovranno essere seguite le procedure standardizzate indicate dalla direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, e adottati gli schemi tipo, dalla medesima predisposti.

    4-quater. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori può espletare, altresì, le funzioni di centrale unica di committenza per conto degli enti dipendenti dalla Regione, delle società a totale partecipazione regionale nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene sulla base della stipula di apposite intese.

    4-quinquies. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori e dei relativi servizi di progettazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 provvede altresì alla istituzione di appositi elenchi di operatori economici ai fini delle procedure di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016.

    4-sexies. I soggetti di cui ai commi 4-ter e 4-quater inviano, in ogni caso, entro il 30 marzo, alla direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, un documento di rilevazione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano annuale dell’acquisizione dei lavori, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno”.

     

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 498-quater del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1,

    e successive modificazioni)

    1. All’articolo 498-quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “in materia di acquisti” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di acquisti di beni e servizi”;

    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    “1-bis. La direzione regionale competente in materia di acquisizione di lavori effettua, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 498-ter, un costante monitoraggio delle fasi di attuazione del contratto al fine della verifica del rispetto dei tempi di attuazione”.

    c) al comma 2 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 ed 1-bis”,

    d) al comma 3 dopo la parola: “acquisti” sono inserite le seguenti: “di beni e servizi”.

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 498-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1,

    e successive modificazioni)

    1. All’articolo 498-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di beni e servizi”.

    b) al comma 2 dopo le parole: “in materia di acquisti” sono inserite le seguenti: “di beni e servizi”.

     

     

    Art. 5

    (Modifica all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1,

    e successive modificazioni)

    1. All’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, alla Direzione regionale Infrastrutture e Politiche abitative sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

    “Espleta, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia, appalti centralizzati per l’acquisizione dei lavori per conto delle strutture della Giunta regionale. Può espletare, altresì, le funzioni di centrale unica di committenza per conto degli enti dipendenti dalla Regione, delle società a totale partecipazione regionale, nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene sulla base della stipula di apposite intese.

    Ai fini delle procedure di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di acquisizione dei lavori e dei relativi servizi di progettazione di cui all’art. 23 del medesimo decreto, provvede altresì alla istituzione, alla tenuta e all’aggiornamento di appositi elenchi di operatori economici”.

     

    Art. 6

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1 gennaio 2017.

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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