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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 27 giugno 1985, n. 9

  • BUR 2 ottobre 1985, n. 27, S.O. n. 1
  • Regolamento per le comunità terapeutiche di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 49 del 1983.
  • Art. 1

    Le comunità terapeutiche sono strutture a carattere residenziale con prevalenti finalità terapeutiche e ospitano utenti fino ad un massimo di venti. Vi sono accolti utenti che per età e condizioni psico- patologiche sono suscettibili di prevalente trattamento psico-terapeutico residenziale.

    Art. 2

    La durata della permanenza non sarà superiore ai diciotto mesi, eccezionalmente prolungabile.

    Art. 3

    L'ammissione avviene su proposta motivata e scritta dell'équipe curante ed è subordinata al parere favorevole del responsabile del dipartimento e della équipe della comunità terapeutica.

    Art. 4

    L'attività comunitaria deve articolarsi in una assemblea giornaliera di pazienti ed operatori, in terapie di gruppo ed in terapie individuali. Deve essere prevista almeno una riunione giornaliera degli operatori ed una riunione di verifica periodica.

    Art. 5

    La vita comunitaria sarà articolata in attività individuale e di gruppo, sia lavorative che socio-culturali, orientate in senso terapeutico e sempre in relazione al più ampio contesto esterno.

    Art. 6

    Vi ospiterà il personale delle équipes multidisciplinari definito in relazione al numero degli ospiti, affiancato da un consulente esterno con ampia esperienza specifica per la supervisione al lavoro terapeutico.

    Art. 7

    Tutto il personale dovrà essere qualificato attraverso esperienze formative specifiche teorico-pratiche.

    Art. 8

    Il personale vi opererà a pieno tempo e per un periodo non inferiore a diciotto mesi.

    Art. 9

    Verrà fornita adeguata collaborazione a sostegno anche delle famiglie.

    Art. 10

    Il responsabile viene designato con le procedure previste dal regolamento del servizio dipartimentale di salute mentale.

    Art. 11

    Il ricovero nelle comunità terapeutiche è volontario.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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