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Regolamento regionale 26 Luglio 2017 n. 15

  • BUR 27 Luglio 2017, n.60
  • “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)”
  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 4, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo la parola “organizzazione” sono inserite le seguenti parole “nonché dell’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17,”
    2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modifiche è aggiunta la seguente: “c bis) autoparco regionale.”.


    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 dopo le parole “articolo 4” sono inserite le parole “, ad esclusione della lettera c bis)”;
    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    “1 bis.

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, per lo svolgimento delle attività, il contingente di personale della struttura “autoparco regionale”, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c bis), è costituito dal personale, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, in possesso del profilo professionale di autista alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Al personale assegnato alla struttura “autoparco regionale”, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, in possesso del profilo professionale di autista, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva, per dodici mensilità, che viene determinata, nel presente regolamento, nell’importo stabilito, per il personale con profilo di autista, dall’Accordo di contrattazione sottoscritto in data 24 aprile 2009. Ai fini dell’invarianza finanziaria, la spesa complessiva prevista per il contingente sopra definito costituisce il limite massimo di spesa.”

    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modifiche dopo il comma 11 è inserito il seguente:
    “12. In caso di vacanza, assenza e impedimento del responsabile della struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c bis, le relative funzioni sono assicurate, fino al termine della X legislatura, dal responsabile della struttura “Rapporti con gli Enti locali, le Regioni, lo Stato, L’Unione europea.”


    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 499 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L’articolo 499 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 499
    (Istituzione dell’autoparco)

    1. E’ istituito presso la Regione un autoparco comprendente tutti gli automezzi, gli autoveicoli ed i motoveicoli regionali destinati ai servizi degli organi e delle strutture della Regione.
    2. All’utilizzo delle autovetture di servizio è destinato il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, assegnato alla struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale”, di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 4.
    3. Alla gestione dell’autoparco è preposta la direzione regionale “Centrale Acquisti”.
    4. Dipendono dalla struttura di cui al comma 3 le diverse articolazioni organizzative competenti alla gestione dei mezzi dell’autoparco istituite presso sedi regionali centrali e periferiche. Nell’ambito di tali articolazioni sono nominati ed individuati dei referenti.”.


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 501 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L’articolo 501 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 501
    (Assegnazione autoveicoli)

    1. Gli autoveicoli dell’autoparco regionale sono destinati:
    a)  al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale;
    b) al Vice Presidente della Giunta, ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e ai Consiglieri Segretari del Consiglio regionale;
    c)  ai componenti degli organi istituzionali della Regione;
    d) ad altri soggetti individuati con atto del direttore della direzione regionale “Centrale Acquisti”;
    e) alle strutture ed agli uffici centrali e periferici dell’amministrazione regionale.
    2. Il responsabile della struttura della direzione regionale “Centrale Acquisti” preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco provvede all’assegnazione degli autoveicoli di cui al comma 1.
    3. E’ consentita l’assegnazione di autoveicoli di riserva per i destinatari di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
    4. Gli autoveicoli di cui al comma 1, lettera e) restano assegnati alla struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco che ne dispone l’utilizzo con le modalità di cui all’articolo 502.”.


    Art. 6
    (Modifiche all’articolo 502 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 502 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. L’uso dei mezzi destinati alle esigenze dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 501 deve essere disposto, sulla base delle esigenze di servizio espresse dagli uffici, dal responsabile della struttura della direzione regionale “Centrale Acquisti” preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco o dal suo sostituto, in raccordo con il responsabile della struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale”, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.”.
    b) il comma 5 è abrogato.”


    Art. 7
    (Modifiche all’articolo 505 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 505 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 dopo le parole “dei mezzi”, sono aggiunte le seguenti “costituenti l’autoparco”;
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. La relazione deve essere presentata al responsabile della struttura della direzione regionale “Centrale Acquisti” preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco, il quale può impartire le opportune istruzioni per un migliore funzionamento del servizio in rapporto all’economicità della gestione.”.
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il dipendente di cui al comma 1 deve compilare una statistica riassuntiva, riferita all’anno precedente, dei consumi e dei costi di tutti i mezzi dell’amministrazione regionale, nonché una relazione sul loro stato di usura. La relazione annuale è presentata al responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco della direzione regionale “Centrale Acquisti” ed è trasmessa anche al responsabile della struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale”.”.
    d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    “5. I dipendenti delle strutture e degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione regionale cui sono stati assegnati i mezzi, alla fine di ogni trimestre e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, devono trasmettere al responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco della direzione regionale “Centrale Acquisti”, la documentazione delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo mezzo, nonché copia dei fogli di viaggio debitamente compilati.”.

    Art. 8
    (Modifiche all’articolo 506 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Il comma 2 dell’articolo 506 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “2. Il responsabile della struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale”, in raccordo con il responsabile della struttura di cui all’articolo 499 comma 3, organizza l’attività dell’autoparco, utilizzando anche gli istituti della reperibilità e della turnazione con cadenza settimanale, nell’ambito dell’orario di servizio dell’ente definito in sede di contrattazione collettiva. A tal fine la competente struttura della Direzione regionale “Centrale Acquisti” si avvale funzionalmente del personale in possesso del profilo professionale di autista assegnato alla struttura “autoparco regionale.” ”.


    Art. 9
    (Modifiche all’articolo 507 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L’articolo 507 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.


    Art. 10
    (Modifiche all’articolo 508 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 508 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. I mezzi regionali vengono consegnati ai conducenti dal responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco o da un suo referente presso la competente articolazione organizzativa per la gestione dei mezzi regionali, mediante apposito verbale contenente le caratteristiche del mezzo e l’indicazione dell’assegnatario.”.
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. Alla fine di ogni mese, e non oltre il decimo giorno del mese successivo, ciascun autista deve consegnare il proprio foglio di viaggio al responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco, che provvede ad effettuare i necessari riscontri ed alla loro successiva archiviazione.”.


    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 510 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Il comma 2 dell’articolo 510 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    “2. Il conducente è responsabile della regolare tenuta del libretto, che deve essere mensilmente vistato dal responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco.”.

    Art. 12
    (Modifiche all’articolo 511 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1.   All’articolo 511 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 dopo la parola “individua” è aggiunto il seguente segno: “,”.
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Per motivate esigenze di servizio, ovvero per conseguire una maggiore economia gestionale, funzionale e d’esercizio, i mezzi possono, su autorizzazione del responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco e su richiesta motivata, essere custoditi in garage di enti pubblici o privati sulla base delle tariffe in vigore.”.


    Art. 13
    (Modifiche all’articolo 512 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 512 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 la parola “responsabili” è sostituita dalla parola: “incaricati”;
    b) al comma 2 le parole “inquadrato in una categoria non inferiore alla C” sono sostituite dalla parola “regionale”;
    c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Gli autisti provvedono, al termine della giornata lavorativa, ad indicare l’ora di uscita e di rientro dei mezzi che verrà annotata, a cura del dipendente incaricato della gestione dell’autorimessa, su un apposito registro”;
    c) al comma 4 le parole “Il responsabile” sono sostituite dalla parole: “Il dipendente incaricato della gestione”;
    d) al comma 4 dopo le parole “revisioni dei mezzi,” sono aggiunte le seguenti parole “anche su segnalazione degli autisti,”;
    e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    “5. La gestione del rimessaggio dei mezzi dell’autoparco regionale è coordinata dal responsabile della struttura di cui all’articolo 499 comma 3 o da un suo referente presso l’articolazione organizzativa regionale centrale o periferica competente alla gestione dei mezzi dell’amministrazione regionale.”.


    Art. 14
    (Modifiche all’articolo 513 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. All’articolo 513 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 4 le parole “Il dirigente dell’area preposta alla gestione dell’autoparco” sono sostituite dalle seguenti: “Il responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco”;
    b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    “5. In caso di sinistro in cui sia coinvolto un mezzo della Regione, il conducente deve tempestivamente trasmettere al responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco una dettagliata relazione sulla dinamica del sinistro stesso ai fini del rispetto dei termini contrattuali previsti dalla compagnia di assicurazione per la denuncia. La relazione è trasmessa anche al responsabile della struttura di diretta collaborazione autoparco regionale.”.


    Art. 15
    (Modifiche all’articolo 514 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L’articolo 514 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “Art. 514
    (Rifornimento del carburante e lubrificante. Pedaggi autostradali)

    1. Il rifornimento di carburante è consentito presso le stazioni di servizio, di norma,  a mezzo di carta carburante e, in casi eccezionali, di appositi buoni benzina consegnati al conducente dal responsabile della struttura preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco o da un suo referente presso la competente articolazione organizzativa per la gestione dei mezzi regionali.
    2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1 o il suo referente provvedono all’acquisizione e all’assegnazione ai conducenti dei mezzi regionali di tessere di accesso e di percorribilità della rete autostradale italiana o al rimborso diretto su presentazione del tagliando autostradale. Dello smarrimento o della sottrazione di tali tessere deve essere data immediata comunicazione al responsabile della struttura o al suo referente. Dell’assegnazione delle tessere di accesso e del loro eventuale smarrimento o sottrazione deve essere data comunicazione anche al responsabile della struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale”.”.


    Art. 16
    (Modifiche all’allegato “A” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Nell’allegato “A” al regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è aggiunta, in fine, la seguente struttura con la relativa declaratoria:

    AUTOPARCO REGIONALE
    Competenze:
    Dirige, organizza e provvede alla gestione del personale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionale. Il personale svolge compiti e mansioni inerenti alla guida degli automezzi dell’autoparco regionale. In particolare è destinato all’utilizzo delle autovetture assegnate, ad uso esclusivo e non esclusivo, per il trasporto, sia a fini istituzionali che di servizio, dei componenti degli organi della Regione e delle persone operanti nell’ambito delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
    La struttura di diretta collaborazione “autoparco regionale” provvede, in raccordo con la struttura della Direzione regionale “Centrale Acquisti” preposta alla gestione dei mezzi costituenti l’autoparco, che si avvale funzionalmente del personale in possesso del profilo professionale di autista assegnato “all’autoparco regionale”, a coordinare le attività dell’autoparco stesso relative all’uso dei mezzi regionali.”

    Art. 17
    (Norma transitoria)

    1. In sede di prima applicazione le risorse già trasferite al Consiglio regionale per il funzionamento e la gestione dei mezzi costituenti l’autoparco sono assegnate alla direzione regionale “Centrale Acquisti”, struttura preposta alla gestione dell’autoparco.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.


     

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