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Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17

  • BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130
  • Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere.
  •  Art. 1
    (Oggetto e ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive  alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

    2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

    Art. 2
    (Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche )

    1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:
    a)         gli alberghi;
    b)         le residenze turistico-alberghiere;
    c)         i motels.

    2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con  servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites  o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell’esercizio.

    3. Le residenze turistico- a lberghiere (residences) s ono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei recidences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell’esercizio.

    4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali  assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori.

    5. Le unità immobiliari adibite a strutture recettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d’uso ai fini urbanistici e catastali.

    Art. 3
    (Specificazioni  aggiuntive)

    1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti, le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse :
    a)         centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all’attività motoria, alla cura del corpo;
    b)         centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
    c)         ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);
    d)         residenza d’epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;
    e)         albergo storico, per gli alberghi che esercitano l’attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;
    f)          albergo termale, per gli alberghi annessi  alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali;
    g)         albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi  per la fruizione delle attività balneari;
    h)         albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d’acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una zona  riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o lacuali;
    i)          albergo categoria “lusso”, per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al  5 per cento rispetto al totale delle camere.

    Art. 4
    (Requisiti strutturali minimi)

    1. Gli alberghi posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:
    a)         numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
    b)         un locale bagno comune ogni  quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato;
    c)         un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;
    d)         un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
    e)         conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l’ospitalità delle persone diversamente abili.

    2. I residences  posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:
    a)         numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
    b)         un locale bagno in ogni appartamento;
    c)         un lavabo con acqua corrente, calda e fredda, un frigorifero, una macchina del gas con forno e piano cottura e cappa in apposito locale cucina o in angolo cottura di ogni appartamento adibito all’alloggio degli ospiti ;
    d)         un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
    e)         conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l’ospitalità delle persone diversamente abili.

    3. I motels posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:
    a)         numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
    b)         un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato;
    c)         un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato;
    d)         un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
    e)         conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l’ospitalità delle persone diversamente abili;
    f)          un locale officina meccanica, a gestione diretta o mediante convenzione, entro i 200 metri dalla struttura, per gli autoveicoli, entro i 500 metri per i natanti;
    g)         una stazione di rifornimento dei carburanti, a gestione diretta o mediante convenzione, entro 1 chilometro per  gli autoveicoli, ed entro i 500 metri per i natanti;
    h)         i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere.

    Art. 5
    (Accessibilità)

    1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse.

    2. In particolare, sono assicurati:
    a)         un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni od in prossimità degli stessi;
    b)         apposite  rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;
    c)         un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni venti camere o unità alloggiative;
    d)         il trasporto dei bagagli in camera, indipendentemente dal livello di classificazione attribuito alla struttura.

    Art. 6
    (Camera, suite, appartamento e dipendenze)

    1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata.

    2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno riservato e da un vano soggiorno, contiguo, ma separato e distinto. 

    3. L’appartamento è una unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura. Qualora l’appartamento sia costituito da un monolocale con bagno privato, la superficie dell’ambiente destinato al pernottamento e provvisto di angolo cottura è aumentata, rispetto alle dimensioni di cui all’Allegato A 2, di almeno il 25 per cento per ogni ulteriore posto letto.

    4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) per l’alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, distanti non oltre 100 metri dall’immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di  mantenere l’ unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.

    Art. 7
    (Classificazione delle strutture)

    1. La classificazione delle strutture nonché il riconoscimento di eventuali specificazioni aggiuntive sono effettuati dalla provincia competente per territorio. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 della l.r. n. 13/2007.

    2. La provincia, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A10, classifica:
    a)         gli alberghi e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;
    b)         i residences con un numero variabile da 2 a 4 stelle;
    c)         i motels e relative dipendenze, in una categoria unica.

    3. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    a)         le camere posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre;
    b)         le camere non possiedano fino a due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2 , purché assicurino:
    1) una saletta per la prima colazione;
    2) un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato dalla casa madre.

    4. Qualora le camere non posseggano più di due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, in base ai requisiti posseduti dalle sole camere e dai servizi ivi prestati, alle dipendenze è attribuito il livello di classificazione immediatamente inferiore a quello attribuito alla casa madre.

    5. Qualora dalle valutazioni effettuate il livello di classificazione della dipendenza sia al di sotto di almeno due posizioni rispetto a quello della casa madre, la dipendenza mantiene tale livello di classificazione indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre.

    Art.  8
    (Procedura per la classificazione)

    1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l’attribuzione della classificazione, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all’articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti.

    2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda provvede alla classificazione ed al riconoscimento della specificazione aggiuntiva richiesta. Durante l’istruttoria il titolare o il gestore della struttura può avvalersi dell’assistenza di soggetti delegati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

    3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell’amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

    4. La provincia comunica all’interessato e al comune in cui è situata la struttura la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse.

    Art. 9
    (Autorizzazione all’esercizio delle attività )

    1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito, con i seguenti allegati:
    a)         la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l’assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
    b)         l’atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;
    c)         l’atto costitutivo della società ed il verbale dell’assemblea dei soci con il quale si autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l’autorizzazione all’esercizio delle attività;
    d)         atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l’attività ricettiva;
    e)         una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati, attestante la conformità della struttura e dell’impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza ed, in particolare, quella relativa :
    1) al superamento delle barriere architettoniche;
    2) alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto;
    3) al rispetto dei limiti acustici;
    4) alle norme igienico sanitarie;
    5) alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
    f)          planimetria, anch’essa asseverata da tecnici abilitati, da allegare alla dichiarazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l’indicazione della superficie utile, la destinazione d’uso di ogni vano, l’altezza  ed il numero dei posti letto;
    g)         copia della domanda per l’attribuzione della classificazione presentata alla provincia competente;
    h)         nel caso sia prevista l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio di attività presentata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2006, n. 275 concernente l’approvazione delle linee guida applicative del Regolamento  CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

    2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 26 della l.r. n. 13/2007, contiene:
    a)         la denominazione e l’ubicazione della struttura;
    b)         le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
    c)         l’indicazione della capacità ricettiva della struttura nonché dei servizi accessori offerti;
    d)         la classificazione attribuita nonché la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;
    e)         l’indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;
    f)          l’eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati.

    3. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell’attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a).

    4. Il titolare o il gestore della struttura provvede:
    a)         a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell’autorizzazione o dichiarati nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse;
    b)         a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

    5. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso dell’apertura e della chiusura.

    Art. 10
    (Denominazioni)

    1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all’aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

    3. La denominazione è indicata nell’insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.

    Art. 11
    (Insegna, targa  e altri obblighi informativi)

    1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale ed in modo ben visibile all’esterno l’insegna, provvista di illuminazione notturna, recante l’esatta denominazione della struttura stessa.

    2. Sulla facciata principale, in prossimità dell’entrata, è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui all’allegato A10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l’eventuale specificazione aggiuntiva.

    3. All’interno di ogni struttura, nella zona di ricevimento dei clienti, sono esposte in modo ben visibile:
    a)         l’autorizzazione all’esercizio;
    b)         la tabella delle tariffe;
    c)         le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente.

    4. Il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura è indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo alla struttura stessa.

    Art. 12
    (Verifica della soddisfazione dell’ospite negli alberghi)

    1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un’offerta turistica alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine al comfort delle strutture e all’efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più sistemi di verifica della soddisfazione dell’ospite, secondo i sistemi valutativi di cui  all’allegato A2. L’adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di classificazione inferiore a quattro stelle.

    2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo procedure da concordare con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono essere utilizzati dall’Osservatorio regionale del Turismo di cui all’articolo 20 della l.r. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio della qualità della soddisfazione dei turisti  e fornire alle imprese elementi utili alla programmazione delle loro attività.

    Art. 13
    (Disposizioni transitorie)

    1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che intenda richiedere una classificazione diversa da quella già attribuita, presenta alla provincia competente per territorio, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 1, domanda per la variazione della classificazione posseduta.

    2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all’interessato.

    3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

    4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La provincia, anche procedendo ad eventuali accertamenti, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all’interessato. Nelle more della conferma le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

    5. Il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, che intenda mantenere la classificazione già attribuita, ma che non sia in possesso di tutti i requisiti minimi per la stessa previsti,  può  chiedere alla provincia competente di mantenere quella classificazione, impegnandosi ad effettuare gli adeguamenti necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    6. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle. Analoga riduzione di superficie è consentita per i locali comuni di ricevimento di cui all’Allegato A 3.

    7. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e che prevedano l’installazione di bagni privati in camere che ne siano attualmente sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 6 .

    8. Nelle strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sono fatte salve le dimensioni dei servizi igienici delle camere qualora, per motivi strutturali e tecnici, non possano adeguarsi alle superfici previste dal presente regolamento.

    Art. 14
    (Abrogazioni)

    1.Ai sensi dell’articolo 59 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di strutture ricettive alberghiere:
    a)         la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);
    b)         il regolamento 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: “ Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);
    c)         il regolamento 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell’articolo 6 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, concernente: “Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53”);
    d)         la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: “ Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);
    e)         il regolamento 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del regolamento 4 marzo 1985, n. 1 e del regolamento 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);
    f)          l’articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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