NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 24 Marzo 2016 n. 6

  • BUR 29 Marzo 2016, n.25
  • Criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15
  •                                                                                              CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

    Art. 2 - Requisiti e modalità di presentazione della domanda

    Art. 3 - Sistema di valutazione della domanda e attribuzione del punteggio

    Art. 4 - Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo

    Art. 5 - Modalità di rendicontazione

    Art. 6 - Verifiche, controlli e liquidazione del contributo

    Art. 7 - Decadenza, revoca e rinuncia

    CAPO II

    PRODUZIONE

    Art. 8 - Produzione dello spettacolo dal vivo

    Art. 9 - Centri di produzione

    Art. 10 - Centri di produzione teatrale

    Art. 11 - Centri di produzione di danza

    CAPO III

    FESTIVAL E RASSEGNE

    Art. 12 - Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare

    Art. 13 - Festival circensi e degli artisti di strada

    CAPO IV

    SOSTEGNO ALLO SPETTACOLO DAL VIVO

    Art. 14 - Circuiti regionali

    Art. 15 - Orchestre ed ensemble musicali

    CAPO V

    PROGETTI CHE FAVORISCONO LA FORMAZIONE, L’EDUCAZIONE E LA

    PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

    Art. 16 - Progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche

    Art. 17 - Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica

    Art. 18 - Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 19 - Aiuti di stato

    Art. 20 - Disposizioni transitorie

    Art. 21 - Entrata in vigore

     

     

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    (Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15, (Sistema Cultura Lazio:disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) reca i criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi previsti dall’articolo 15 comma 1 lettera a) della l.r. 15/2014 relativi agli interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo finanziati con il Fondo di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014.

    2. Per interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo si intendono quelli relativi a progetti annuali di attività di cui all’articolo 23 comma 1 della l.r. 15/2014, finanziabili con fondi di parte corrente, svolti sul territorio regionale ed aventi ad oggetto:

    a) le attività di produzione comprendenti:

    1) produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;

    2) progetti dei centri di produzione;

    b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:

    1) attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;

    2) attività circensi e degli artisti di strada;

    c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:

    1) sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell’offerta di spettacolo dal vivo;

    2) realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;

    d) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico mediante:

    1) progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

    2) progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;

    3) progetti per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia.

    3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza  dei requisiti previsti dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nell’anno successivo a quello della presentazione della domanda.

    4. Per progetto si intende l’insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 2, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste negli articoli 8 e seguenti. Sono esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso o di carattere tradizionale e folklorico, così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.

    5. I contributi sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dagli articoli 8 e seguenti. Per costi ammissibili di progetto si intendono, per ogni tipologia di intervento di cui all’articolo 8 e seguenti, quelli indicati nella sezione bilancio preventivo della domanda, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenuti e pagati dal soggetto richiedente, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all’arco temporale del progetto e considerati al lordo di imposte ed altri oneri. Non sono ammessi costi per l’acquisto di attrezzature.

     

    Art. 2

    (Requisiti e modalità di presentazione della domanda)

    1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 8 e seguenti, possono presentare domanda di contributo enti pubblici o soggetti giuridici privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

    2. Non possono presentare domanda per gli interventi di cui al presente regolamento i soggetti di cui all’articolo 7 della l.r. 15/2014, nonché i soggetti da questi partecipati, i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014 e le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. I punto 18 del “Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, ove applicabile.

    3. Non possono inoltre presentare domanda i soggetti che non risultino in possesso dei seguenti requisiti di professionalità, onorabilità ed affidabilità: a) per gli enti privati, essere formalmente costituiti da almeno due anni, con atto pubblico o scrittura privata registrata;

    b) operare nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni;

    c) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;

    d) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;

    e) non essere stata pronunciata, nei confronti dell’istante, del legale rappresentante o degli ulteriori soggetti indicati nei modelli di cui al comma 10 del presente articolo, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

    4. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l’esclusione, un’unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all’articolo 1 comma 2 chiede il contributo.

    5. Per i progetti presentati in forma associata, il contributo deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l’inammissibilità di quest’ultima.

    6. La domanda è compilata avvalendosi unicamente della piattaforma informatica attivata all’indirizzo indicato nel sito istituzionale della Regione Lazio, sezione cultura, entro i termini perentori stabiliti dal comma 3bis dell’articolo 15 della l.r. 15/2014, per gli interventi da realizzarsi nel corso del 2016, e dal comma 3 dello stesso articolo, per le successive annualità. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. In fase di prima applicazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 20 comma 2, le domande sono compilate avvalendosi unicamente del sistema GeCoWEB di Lazio Innova S.p.A. all’indirizzo www.gecoweb.lazioinnova.it.

    7. La compilazione o l’invio della domanda mediante modalità diverse od oltre il termine sopra indicato è motivo di esclusione. La documentazione presentata non è restituita.

    8. Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.

    9. Con la firma apposta in calce all’istanza il richiedente autorizza inoltre la Direzione regionale competente in materia di cultura a trasmettere, all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall’interessato nella stessa domanda di contributo, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale ai sensi del successivo articolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 e 4 in merito alla pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi delle domande inammissibili. È onere di ogni richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente alla Direzione regionale competente in materia di cultura qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all’integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

    10. La Direzione regionale competente in materia di cultura predispone e rende disponibile on line la piattaforma di cui al comma 6, unitamente ai modelli da utilizzare, almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande.

     

    Art. 3

    (Sistema di valutazione della domanda e attribuzione del punteggio)

    1. Con atto del Direttore Regionale competente in materia di cultura sono dichiarate inammissibili le domande:

    a) presentate oltre il termine di cui all’articolo 15 comma 3 della l.r. 15/2014 o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 6 dell’articolo 2 del presente regolamento;

    b) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 5 dell’articolo 2;

    c) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;

    d) riguardanti progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico, così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014;

    e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal successivo comma 2;

    f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi richiesti dal presente regolamento;

    g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

    2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nella allegazione della documentazione, la Direzione regionale competente in materia di cultura assegna all’istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

    3. Le domande ammissibili sono valutate dalle Commissioni previste dall’articolo 15 comma 4 della l.r. 15/2014 costituite una per ciascuno dei capi da II a V del presente regolamento, mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei criteri indicati agli articoli 8 e seguenti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a cinquanta punti complessivi, o inferiore a venti punti per la qualità artistica, o inferiore a otto per la sostenibilità economica, la domanda stessa non può essere ammessa a contributo.

    4. Con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dalle Commissioni, con l’indicazione dei relativi punteggi assegnati.

    5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

    6. L’inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell’articolo 4, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

     

    Art. 4

    (Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo)

    1. Con deliberazione della Giunta regionale, verificata l’effettiva disponibilità degli stanziamenti di bilancio, si provvede all’approvazione del programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. 15/2014, il quale determina, tra l’altro, le risorse per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui ai capi da II a V del presente regolamento, nei limiti dello stanziamento del fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014.

    2. Per la determinazione del contributo al singolo progetto, la Direzione regionale competente in materia di cultura, sulla base delle risorse assegnate con il Programma operativo annuale, procede a:

    a) quantificare il “valore punto” dividendo tali risorse per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all’intervento;

    b) moltiplicare il “valore punto” per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all’intervento. In ogni caso il contributo assegnato non può essere superiore al deficit emergente dal

    bilancio preventivo presentato, fermi restando i limiti stabiliti per i singoli interventi negli articoli 8 e seguenti e quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ove applicabile.

    3. L’attribuzione del contributo avviene con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

    4. Non può essere attribuito il contributo ai soggetti che, risultati beneficiari di contributi ai sensi del presente regolamento nell’anno precedente:

    a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all’articolo 5 comma 2, salvo che l’omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall’attribuzione del contributo, come previsto dall’articolo 7 comma 2;

    b) siano incorsi in decadenza o revoca del contributo ai sensi dell’articolo 7 comma 1.

    5. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, con conseguente revoca del contributo e applicazione di quanto previsto al comma 4.

    6. I beneficiari del contributo regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell’iniziativa sia pari alla somma tra il contributo regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.

    7. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 6, deve essere preventivamente comunicata e motivata alla Direzione regionale competente in materia di cultura, pena la revoca del contributo.

    8. Qualora la rimodulazione di cui al comma 6 o le variazioni di cui al comma 7 comportino, a insindacabile giudizio della Direzione regionale competente in materia di cultura, modifiche della qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dalla Commissione di cui all’articolo 3 comma 3 il progetto è nuovamente sottoposto alla medesima Commissione per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all’articolo 3 comma 3 o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

     

    Art. 5

    (Modalità di rendicontazione)

    1. Successivamente all’approvazione del provvedimento di cui all’articolo 4 comma 3, la Direzione regionale competente in materia di cultura comunica la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione, anche mediante documentazione fotografica o filmografica, dell’effettivo svolgimento delle stesse. Non sono ammessi costi per l’acquisto di attrezzature.

    2. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, pena la revoca dello stesso, i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il termine appositamente assegnato dalla Direzione competente in materia di cultura compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti.

     

    Art. 6

    (Verifiche, controlli e liquidazione del contributo)

    1. La verifica della Direzione regionale competente in materia di cultura sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell’intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del contributo.

    2. Compatibilmente con le disposizioni di Bilancio e le effettive disponibilità di cassa e con quanto previsto nel Programma operativo annuale, con il provvedimento di cui all’articolo 4 comma 3 la Direzione regionale competente in materia di cultura può prevedere la liquidazione di una anticipazione non superiore al 60 per cento del contributo concesso. Ai soggetti che non abbiano nell’ultimo triennio ricevuto contributi erogati ai sensi del presente regolamento o che siano incorsi nel medesimo periodo in revoca o decadenza del contributo concesso, salva l’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 7, è richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

    3. Qualora, in corso di verifica sul consuntivo dell’attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dirigente regionale della struttura competente  assegna un termine, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l’eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dalla lettera b) dell’articolo 7 comma 1.

    4. Per gli interventi di cui al presente regolamento, salvo quelli relativi agli artisti di strada previsti dal punto 2) della lettera b) e quelli previsti dal punto 1) della lettera d) dell’articolo 1 comma 2, sono prese in considerazione, esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l’acquisto di titolo di ingresso. Alla necessità di acquisto di titolo di ingresso fanno eccezione le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da enti pubblici, retribuite in maniera certificata e munite di attestazioni SIAE, nonché quelle svolte nei luoghi di culto.

    5. Il contributo liquidabile non può essere superiore al deficit di bilancio e alle percentuali massime dei costi ammissibili stabilite per i singoli interventi negli articoli 8 e seguenti.

    6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 4, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l’ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera b).

    7. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità indicizzata, la Direzione regionale competente in materia di cultura provvede alla conseguente rideterminazione del contributo. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all’articolo 3 comma 3 o la variazione comporti l’inammissibilità del progetto ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

    8. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi.

     

    Art. 7

    (Decadenza, revoca e rinuncia)

    1. Fermo restando la decadenza prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di cultura, la revoca del contributo assegnato, nei seguenti casi:

    a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste negli articoli 8 e seguenti del presente regolamento;

    b) qualora in sede di consuntivo sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al 50 per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 4;

    c) nelle ipotesi in cui non siano ottemperati gli obblighi di comunicazione previsti dalla l.r. 20/05/1996 n.16, articolo 20;

    d) nel caso di violazione del termine di cui all’articolo 5 comma 2;

    e) nelle ipotesi di cui all’articolo 4 commi 5 e 7.

    2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine ovvero di quello previsto dal comma 5 dell’articolo 4 comporta l’impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l’annualità successiva.

     

     

    CAPO II

    Produzione

     

    Art. 8

    (Produzione dello spettacolo dal vivo)

    1. Per attività di produzione dello spettacolo dal vivo, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) punto 1) si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un evento di spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza, realizzate con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinate ad un pubblico.

    2. Le produzioni proposte devono debuttare nel territorio regionale ed effettuare non meno di quattro repliche, di cui almeno due nel Lazio, per un numero minimo di cinque spettacoli complessivi. Debutto e repliche devono essere documentate, oltre che dal materiale di promozione e comunicazione, da specifici borderò.

    3. La qualità dei progetti è valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto comprensivo dell’allestimento, con particolare riguardo al ruolo autoriale e alle nuove produzioni, all’utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, di nuovi linguaggi artistici, della multidisciplinarietà e della contaminazione creativa tra le diverse culture;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum del soggetto proponente con particolare riguardo alla capacità documentata di trovare spazio, con carattere di stabilità, nella programmazione e nella distribuzione regionale, nazionale o internazionale, nonché di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità del direttore artistico;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto nella produzione;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per il numero complessivo di spettacoli superiore al minimo richiesto: due punti per ogni ulteriore spettacolo;

    2) fino ad un massimo di sedici punti per la presenza nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 65 per cento otto punti; oltre il 65 per cento e fino all’ 80 per cento dodici punti; oltre l’80 per cento sedici punti;

    3) fino ad un massimo di quattordici punti per il numero di giornate lavorative: due punti ogni 50 giornate lavorative;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per il riequilibrio dell’offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartito:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    4. Il contributo regionale non può superare il 70 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

    Art. 9

    (Centri di produzione)

    1. Per centri di produzione, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) punto 2), si intendono gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio nell’ambito del teatro e della danza. Detti centri possono prevedere anche attività di musica o multidisciplinari.

    2. Il sostegno regionale ai centri di produzione è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli 10 e 11.

     

    Art. 10

    (Centri di produzione teatrale)

    1. Sono centri di produzione teatrale quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti, ubicate nel territorio della Regione Lazio, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

    2. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

    a) effettuazione nell’anno, nel territorio regionale, di un minimo di 2.200 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell’attività;

    b) effettuazione nell’anno, nel territorio regionale, di un minimo di 100 giornate recitative di produzione e di un minimo di 80 giornate recitative di programmazione delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 15 giornate recitative di programmazione. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo;

    c) sostegno di altri Enti pubblici o privati.

    3. Per la concessione del contributo sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, possono essere considerate, per un massimo del dieci per cento dell’intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

    4. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di otto punti per la qualità artistica del progetto;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per l’innovatività e la multidisciplinarietà dei progetti;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza di interventi di educazione e promozione presso il pubblico;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per l’apertura continuativa delle strutture gestite;

    5) fino ad un massimo di tre punti per la strategia di comunicazione;

    6) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

    7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

    8) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di cinque punti per il numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni dieci giornate recitative ulteriori;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, quattro punti; oltre il 30 per cento e fino al 40 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 100 giornate lavorative ulteriori;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per l’incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;

    5) fino ad un massimo di dieci punti per l’ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    6) fino ad un massimo di cinque punti per le coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

    Art.11

    (Centri di produzione di danza)

    1. Sono centri di produzione di danza quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, ubicata nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle attività di danza e munita delle prescritte autorizzazioni.

    2. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

    a) effettuazione nell’anno, nel territorio regionale, di un minimo di 650 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell’attività;

    b) effettuazione nell’anno, nel territorio regionale, di un minimo di 30 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, incluse le coproduzioni;

    c) ospitalità di un minimo di 25 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione, come definiti nel presente comma.

    3. Per la concessione del contributo, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell’intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

    4. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di otto punti per la qualità artistica del progetto;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per l’innovatività e la multidisciplinarietà dei progetti;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per gli interventi di educazione e promozione presso il pubblico;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per l’apertura continuativa delle strutture gestite;

    5) fino ad un massimo di tre punti per la strategia di comunicazione;

    6) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

    7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

    8) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di cinque punti per il numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate recitative ulteriori;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, quattro punti; oltre il 30 per cento e fino al 40 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 10 giornate lavorative ulteriori;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per l’incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua massimo cinque punti così ripartiti: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;

    5) fino ad un massimo di dieci punti per l’ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    6) fino ad un massimo di cinque punti per le coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione:

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

     

    CAPO III

    FESTIVAL E RASSEGNE

     

    Art.12

    (Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare)

    1. È concesso un contributo per la realizzazione sul territorio regionale di festival e rassegne di spettacolo dal vivo per iniziative di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera b) punto 1), con particolare riguardo ai progetti che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

    2. L’attività dei festival e delle rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare deve essere articolata in almeno dieci spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia, programmata nell’ambito di un coerente progetto culturale che si svolge in un arco di tempo limitato non superiore a sei mesi.

    3. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei;

    3) fino a un massimo di cinque punti per progetti che prevedono la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

    5) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum e la continuità pluriennale dell’organismo proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

    6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

    7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale, anche di rilievo internazionale, del personale artistico o degli artisti ospitati;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per il numero degli spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all’ 80 per cento, otto punti; oltre l’80 per cento, dieci punti;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per l’ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per il radicamento sul territorio dell’iniziativa: due punti per ogni cinque anni di svolgimento dell’iniziativa;

    5) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all’80, per cento quattro punti; oltre l’80 per cento, cinque punti;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

     

    Art.13

    (Festival circensi e degli artisti di strada)

    1. È concesso un contributo per la realizzazione sul territorio regionale di festival circensi e degli artisti di strada, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera b) punto 2), sia a carattere competitivo, che prevedano una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, che non competitivo.

    2. Ai fini del presente articolo si intendono:

    a) per attività circense quella svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico;

    b) per artista di strada il soggetto che svolga in luoghi pubblici, quali piazze, zone pedonali, strade, uno dei seguenti ruoli: trampoliere, mangiatore di fuoco, acrobata, clown, cantante, cantastorie, antipodista, contorsionista, illusionista, giocoliere, saltimbanco, mimo, suonatore, attore, burattinaio, trovatore, fachiro, ballerino, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia.

    3. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

    a) partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

    b) svolgimento del festival nel medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

    4. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

    a) numero di rappresentazioni non inferiore a dodici e partecipazione di un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

    b) svolgimento del festival nel medesimo luogo e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

    5. Per la concessione del contributo relativo a festival circensi possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

    a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;

    b) possesso della licenza di cui all’articolo n. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

    c) possesso di una struttura o tendone con una o più piste;

    d) 400 giornate lavorative l’anno;

    e) 50 rappresentazioni l’anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

    6. La denominazione dell’impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l’esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest’ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.

    7. Relativamente ai festival di artisti di strada possono presentare domanda gli enti locali organizzatori, in forma singola o associata.

    8. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;

    2) fino ad un massimo di quattro punti per la produzione e la valorizzazione del circo contemporaneo;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

    4) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

    5) fino ad un massimo di quattro punti per l’ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali;

    6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

    7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

    8) tre punti per spettacoli che non ricorrono all’uso di animali da esibizione per i Festival circensi o, per i Festival degli artisti di strada fino a 3 punti per le iniziative di partecipazione attiva del pubblico.

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 50 per cento, un punto; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, due punti; oltre il 70 per cento e fino all’80 per cento, tre punti; oltre l’80 per cento e fino al 90 per cento, quattro punti; oltre il 90 per cento, cinque punti;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per l’ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per il radicamento sul territorio dell’iniziativa: due punti per ogni 5 anni di svolgimento dell’iniziativa;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all’80 per cento, quattro punti; oltre l’80 per cento, cinque punti;

    5) fino ad un massimo di cinque punti per il numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista;

    6) fino ad un massimo di dieci punti per il riequilibrio dell’offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: due punti per ogni Comune o area urbana disagiata;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    9. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

     

    CAPO IV

    SOSTEGNO ALLO SPETTACOLO DAL VIVO

     

    Art.14

    (Circuiti regionali )

    1. Per gli interventi di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c) punto 1), è concesso un contributo a circuiti regionali di teatro, musica e danza tra enti locali, inclusa Roma Capitale, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nel territorio della Regione.

    2. Il circuito deve essere composto da almeno dodici enti locali organizzati in forma associata e di cui almeno nove dotati di teatri muniti di idonee autorizzazioni non gestiti dai soggetti di cui all’articolo 7 della l.r. n. 15/2014. Ai fini del raggiungimento del numero minimo indicato sono presi in considerazione anche i Municipi di Roma Capitale, entro il limite di 4 unità. La gestione del circuito può essere affidata, tramite procedure di evidenza pubblica, ad un soggetto privato, con esclusione dei soggetti di cui all’articolo 7 della l.r. n. 15/2014, che non produca, coproduca o allestisca spettacoli, direttamente o indirettamente.

    3. L’ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

    a) programmazione nell’anno di un minimo di 160 giornate di programmazione effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, articolate in modo da garantire un’equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in almeno nove idonee sale teatrali ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte

    autorizzazioni;

    b) stabile struttura organizzativa.

    4. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per il carattere multidisciplinare del circuito;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per la valorizzazione nella programmazione della creatività emergente;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

    5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

    6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale degli artisti ospitati;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di giornate di programmazione superiori al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per l’incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all’80 per cento, quattro punti; oltre l’80 per cento, cinque punti;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per il numero di piazze superiori al minimo richiesto: un punto per ogni piazza;

    5) fino ad un massimo di dieci punti per lo svolgimento della programmazione in Comuni con meno di 10.000 abitanti: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino all’80 per cento, sei punti; oltre l’80 per cento e fino al 99 per cento, otto punti; 100 per cento, dieci punti;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

    6. Ciascun ente locale può partecipare ad un unico circuito.

     

    Art. 15

    (Orchestre ed ensemble musicali)

    1. Per gli interventi di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c) punto 2) possono presentare domanda  ensemble musicali formati da almeno sette elementi oltre il direttore e le orchestre, entrambi  costituiti in qualsiasi forma giuridica, che nell’anno, effettuino almeno 400 giornate lavorative e volgano almeno sedici concerti con proprio organico.

    2. Fermo restando il numero minimo di componenti previsto al comma 1, possono altresì presentare domanda orchestre ed ensemble musicali che effettuino almeno 200 giornate lavorative e otto  oncerti in presenza dei seguenti presupposti:

    a) organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti almeno per un terzo, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

    b) nucleo artistico e tecnico del complesso composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

    3. La qualità dei progetti è valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto, con particolare riguardo al ruolo autoriale, alla valorizzazione di compositori moderni e contemporanei, alla realizzazione di progetti monografici su autori poco noti del panorama musicale, all’utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, alla contaminazione creativa tra le diverse culture e alla promozione dell’eccellenza musicale nel territorio regionale;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza nel progetto di interventi di educazione e avvicinamento dei giovani alla musica;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per la partecipazione a festival di rilevanza regionale o nazionale;

    4) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

    5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

    6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero complessivo di concerti superiore al minimo richiesto: un punto per ogni concerto in più;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per l’ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, quattro punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, sei punti; oltre il 60 per cento e fino all’80 per cento, otto punti; oltre l’80 per cento, dieci punti;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per il riequilibrio dell’offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartito:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

     

    CAPO V

    PROGETTI CHE FAVORISCONO LA FORMAZIONE, L’EDUCAZIONE E LA

    PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

    Art.16

    (Progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in

    collaborazione con le istituzioni scolastiche)

    1. I progetti di cui all’articolo 1 comma 2 lettera d) punto 1) possono essere presentati da istituzioni scolastiche, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e da enti e associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini del rilascio dei titoli di alta formazione musicale o coreutica.

    2. I progetti di cui al comma 1 devono svolgersi durante l’anno scolastico o accademico ed avere i seguenti obiettivi:

    a) avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei;

    b) realizzare laboratori nei quali fare esperienza di attività di spettacolo dal vivo;

    c) offrire l’opportunità di incontro, di conoscenza ed esperienza da parte dei giovani dei linguaggi del teatro, della musica, della danza, anche favorendo incontri con esperti, autori, figure professionali.

    3. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la capacità di avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per il coinvolgimento di studenti con disabilità o in situazioni di disagio;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per la programmazione di incontri con esperti, autori e figure professionali;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per il numero degli studenti coinvolti: un punto ogni cinquanta alunni coinvolti;

    3) fino ad un massimo di venti punti per il coinvolgimento di più sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica, due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale.

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1)fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    4. Il contributo regionale non può superare l’80 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

    Art.17

    (Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

    1. I progetti di cui all’articolo 1 comma 2 lettera d) punto 2), possono essere presentati da imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi ed altri enti che svolgano attività nel settore.

    2. I progetti di cui al comma 1 devono avere ad oggetto:

    a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un’ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di istituti di ogni ordine e grado, nonché ai componenti delle associazioni operanti nel territorio;

    b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;

    c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione;

    d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

    3. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la strutturazione del corso relativamente alla durata, alla periodicità ed all’articolazione del programma;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati;

    3) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità artistica e professionale della direzione del progetto;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualificazione del nucleo artistico docente;

    5) fino ad un massimo di dieci punti per il numero e la diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di venti punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio;

    2) fino ad un massimo di quindici punti per il numero degli allievi coinvolti: un punto ogni cinquanta allievi coinvolti;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per progetti che si svolgono in aree urbane disagiate di Roma Capitale o altri comuni del Lazio: un punto per ogni area urbana disagiata o comune.

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per l’affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

    Art.18

    (Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e

    all’infanzia)

    1. Per gli interventi di cui all’articolo 1 comma 2 lettera d) punto 3) è concesso un contributo a progetti che prevedano la realizzazione di almeno cinquanta spettacoli e venti laboratori.

    2. Sono sostenute le attività svolte in collaborazione con le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

    3. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

    a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto, con particolare riguardo alla capacità di avvicinare alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la multidisciplinarietà;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità della direzione artistica;

    5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico coinvolto;

    b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore;

    2) fino ad un massimo di dieci punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: due punti per ogni dieci ore di laboratorio;

    3) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all’ 80 per cento, otto punti; oltre l’80 per cento, dieci punti;

    4) fino ad un massimo di dieci punti per il coinvolgimento di più scuole: un punto per ogni scuola coinvolta; due punti per ogni scuola ubicata nei comuni del Lazio o in aree urbane disagiate di Roma Capitale;

    c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

    1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

    2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

    4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

     

     

    CAPO VI

    Disposizioni finali

     

    Art. 19

    (Aiuti di Stato)

    1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

    2. L’individuazione dell’eventuale regime di Aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014.

    3. Nel caso in cui sia disposta l’applicazione del REG 651/2014/UE, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, la liquidazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. A tal fine l’Amministrazione acquisisce dall’interessato, unitamente all’istanza di concessione del contributo, apposita autocertificazione in merito. L’interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione all’atto della liquidazione del contributo.

    4. Qualora l’interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvede a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine comporta la revoca del contributo.

     

     

    Art.20

    (Disposizioni transitorie)

    1. I soggetti che già beneficiano di contributi per interventi di cui al piano operativo annuale, approvato con D.G.R. n. 280 del 16 giugno 2015, possono presentare domanda esclusivamente per progetti da realizzare successivamente alle date di scadenza indicate nel suddetto piano.

    2. In via transitoria, fino all’adozione, da parte della Direzione regionale competente, di una piattaforma informatica dedicata, le domande di cui all’articolo 2 devono essere compilate avvalendosi esclusivamente del sistema GeCoWEB di Lazio Innova S.p.A., all’indirizzo www.gecoweb.lazioinnova.it, e la gestione delle stesse è affidata a Lazio Innova S.p.A., secondo le modalità definite con apposito atto dalla Direzione regionale competente

     

    Art. 21

    (Entrata in vigore)

    1. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

    2. Per il sostegno agli altri interventi di cui alla l.r. n. 15/2014, non disciplinati dal presente regolamento, si provvede mediante specifici avvisi pubblici, compatibilmente con i fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio regionale, statali o UE e nel rispetto degli atti di programmazione regionale.

    3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 24/05/2021

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