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Regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 14

  • BUR 10 dicembre 2007, n. 34, s.o. n. 6
  • Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
  •  Indice

    Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento
    Art. 2 - Ambito di applicazione del programma
    Art. 3 - Obiettivi e contenuti del programma
    Art. 4 - Comunicazioni dell’utilizzazione agronomica
    Art. 5 - Piano di utilizzazione agronomica e piano di fertilizzazione azotata
    Art. 6 - Registro aziendale. Trasporto. Conservazione della documentazione aziendale
    Art. 7 - Controlli dei comuni
    Art. 8 - Verifiche aggiuntive della Regione in materia di utilizzazione agronomica
    Art. 9 - Monitoraggio delle acque e verifica dell’efficacia del programma
    Art. 10 - Norma transitoria
    Art. 11 - Rinvii normativi
    Art. 12 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Finalità e oggetto del regolamento) 

    1. In attuazione della legge regionale del 23 novembre 2006, n. 17 (Disciplina regionale relativa al programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14), di seguito denominata legge regionale, ed in particolare dell’articolo 2, il presente regolamento, al fine di contribuire alla tutela e al risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, disciplina il “programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, di seguito denominato programma.

    2. Il programma, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale, è disciplinato sulla base dell’allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nonché del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, di seguito denominato decreto MiPAF. 

    Art. 2
    (Ambito di applicazione del programma)

     1. Ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs.152/2006, il programma si applica nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni. Nelle suddette zone sono altresì obbligatorie, in quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola (CBPA), approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, del 19 aprile 1999.

    2. Rientra nell’ambito di applicazione del programma l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue specificate all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale contenenti sostanze naturali non pericolose ed utilizzate secondo i criteri di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto MiPAF, di seguito denominate acque reflue, in quanto ad essa non si applica la normativa vigente in materia di rifiuti, nonché l’utilizzazione dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

      Art. 3
    (Obiettivi e contenuti del programma)

    1. Costituiscono obiettivi del programma:
    a)     proteggere e risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
    b)     limitare e ottimizzare la quantità di fertilizzante azotato da applicare al suolo, sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l’apporto di azoto alle colture stesse.

    2. Per il perseguimento degli obiettivi, il programma, oltre a quanto disposto nei successivi articoli, contiene nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ulteriori disposizioni relative a divieti, prescrizioni e norme tecniche, precisando le relative definizioni, e, in particolare:
    a)     i divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, descritti e regolati al capitolo 2, paragrafo 1;
    b)     i divieti di utilizzazione dei liquami e delle acque reflue, descritti e regolati al capitolo 2, paragrafo 2;
    c)     i divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, descritti e regolati al capitolo 2, paragrafo 3;
    d)    le prescrizioni e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica, descritte e regolate al capitolo 3;
    e)    le prescrizioni e le norme tecniche per il trattamento e lo stoccaggio,descritte e regolate al capitolo 4;
    f)     le prescrizioni e le norme tecniche per l’accumulo temporaneo dei letami, descritte e regolate al capitolo 5.

    Art. 4
    (Comunicazioni dell’utilizzazione agronomica)

    1. In relazione all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, le aziende, ad eccezione di quelle che producono e/o utilizzano un quantitativo inferiore a kg. 1000/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento, fanno pervenire al comune o ai comuni in cui ricadono i terreni interessati dalle attività di produzione, stoccaggio e spandimento, apposite comunicazioni, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle relative attività, nelle seguenti forme descritte e regolate al capitolo 6 dell’allegato A:
    a)      forma completa, nel caso in cui l’azienda produce e/o utilizza una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 3.000 Kg/anno, calcolata sulla base dell’allegato A, suballegato I, tabella 2, nonché nel caso di aziende di cui all’articolo 19 del decreto MiPAF, comprendente anche i dati dell’eventuale utilizzazione di acque reflue;
    b)     forma semplificata, nel caso in cui l’azienda produce e/o utilizza acque reflue e/o una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento compresa tra 1.000 e 3.000 Kg/anno, calcolata sulla base dell’allegato A, suballegato I, tabella 2.

    2. La comunicazione ha validità di cinque anni, salvo quanto previsto al comma 3, fermo restando l’obbligo di dare informazione scritta al comune o ai comuni interessati di ogni variazione dei dati identificativi dell’azienda e del suo legale rappresentante nonché, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività annuali di spandimento, dellevariazioni riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, i terreni destinati all’utilizzazione agronomica, in tal caso allegando una planimetria aggiornata, e il tipo di avvicendamento colturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) o nel piano di fertilizzazione azotata (PDFA) di cui all’articolo 5.

    3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA o del PDFA hanno la medesima durata dei piani stessi, comunque non superiore a cinque anni.

    4. I comuni redigono, con le modalità descritte e regolate al capitolo 10 dell’allegato A, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all’annualità precedente, l’elenco delle comunicazioni e delle informazioni pervenute di cui al comma 2 e lo trasmettono, in forma cartacea e digitale, alla Regione ed alle province competenti ai fini delle attività di controllo, monitoraggio e verifica di cui agli articoli 8 e 9.

     

    Art. 5
    (Piano di utilizzazione agronomica e piano di fertilizzazione azotata)

     1. Al fine di definire e giustificare una gestione razionale delle pratiche di fertilizzazione azotata, fermo restando quanto previsto al capitolo 3, punto 4, dell’allegato A, le aziende indicate alle lettere a) e b), redigono i seguenti piani:
    a)     il piano di utilizzazione agronomica (PUA), descritto e regolato all’allegato A, capitolo 7, paragrafo 1, con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni,nel caso di aziende che producono e utilizzano o utilizzano una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento superiore a 3.000 Kg/anno o delle aziende di cui all’articolo 19 del decreto MiPAF. Tali aziende allegano il PUA alla comunicazione redatta nella forma completa;
    b)     il piano di fertilizzazione azotata (PDFA), descritto e regolato all’allegato A, capitolo 7, paragrafo 2, con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni, nel caso di aziende che producono e utilizzano o utilizzano le acque reflue e/o una quantità di azoto al campo da effluenti di allevamento compresa tra 1.000 e 3.000 Kg/anno. Tali aziende allegano il PDFA alla comunicazione redatta nella forma semplificata.

     Art. 6
    (Registro aziendale. Trasporto. Conservazione della documentazione aziendale)

    1. Le aziende che trasmettono le comunicazioni di cui all’articolo 4 e le aziende che utilizzano una quantità di azoto totale superiore a 1000 kg/anno curano la tenuta del registro aziendale,vidimato dal comune competente, descritto e regolato all’allegato A, capitolo 8, dal quale risultano:
    a)      i dati identificativi dell’azienda;
    b)      le movimentazioni degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sia in ingresso che in uscita dall’azienda;
    c)      l’utilizzo di fertilizzanti azotati.

    2. Il trasporto di effluenti di allevamento e delle acque reflue da effettuarsi con le modalità descritte e regolate all’allegato A, capitolo 9, può essere effettuato al di fuori del corpo aziendale solo con il documento di accompagnamento.

    3. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

     

     Art. 7
    (Controlli dei comuni)

    1. Il comune competente effettua i controlli cartolari sugli adempimenti amministrativi nonché i controlli agronomici nelle aziende agricole, con le modalità descritte e regolate all’allegato A, capitolo 10, provvedendo ad impartire, in caso d’inadempienza e qualora ritenuto opportuno, specifiche prescrizioni e norme tecniche, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale.

    2. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, o non vengano fornite le informazioni di cui al medesimo articolo, comma 2, ovvero non vengano rispettate le prescrizioni o le norme tecniche impartite ai sensi del comma 1, il comune competente emette provvedimento di divieto o di sospensione a tempo determinato dell’attività interessata.

    3. Il comune comunica alla Regione le aziende nei cui confronti ha effettuato controlli e gli esiti degli stessi.

     

     Art. 8
    (Verifiche aggiuntive della Regione in materia di utilizzazione agronomica)

    1. La Regione, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi e ai dati contenuti negli elenchi di cui all’articolo 4, comma 4, organizza ed effettua nelle ZVN eventuali controlli, sia cartolari con incrocio di dati sia presso le aziende stesse, aggiuntivi a quelli effettuati dai comuni ai sensi dell’articolo 7.

     

     Art. 9
    (Monitoraggio delle acque e verifica dell’efficacia del programma)

    1. La Regione, al fine di acquisire dati sulla concentrazione dei nitrati, effettua il monitoraggio delle acque nei punti di campionamento individuati dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni, tenendo conto anche del monitoraggio sullo stato eutrofico causato da azoto delle acque interne e costiere di competenza della provincia ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera m, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

    2. Sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio, dai controlli e dalle verifiche o comunque acquisiti, la Regione effettua, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), la verifica di efficacia del programma e provvede, ove necessario, a designare eventuali ulteriori ZVN o ad adeguare lo stesso programma, individuando, tra le misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.

    3. La Regione provvede a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità da questo indicate, il programma, i risultati della verifica di efficacia, le variazioni apportate alle designazioni delle ZVN nonché gli adeguamenti del programma stesso.

     

    Art. 10
    (Norma transitoria)

    1. In fase di prima applicazione, il presente regolamento si applica nelle ZVN individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 6 agosto 2004.

     

     Art. 11
    (Rinvii normativi)

    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

    2. Resta fermo, in particolare, quanto previsto:
    a)   dalla disciplina vigente sulle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
    b)    dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
    c)     dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), per quanto attiene gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I;
    d)    dal regolamento (CE) 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

     

     Art. 12
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

  • File allegati:
  • all_rr_14_2007.1197644126.zip ( )

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