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Regolamento regionale 23 marzo 2006, n. 1

  • BUR 30 marzo 2006, n. 9, s.o. n.9
  • Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 di attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
  • Indice

    Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6
    Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 del r.r. 6/2005


    Art. 1
    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6)

    1. Al comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ivi compresa, se del caso, la verifica dei requisiti geomorfologici dell’area di sedime e dell’area ad essa adiacente, nonché dell’incidenza sulla sicurezza statica della presenza di apparati aerei e radicali della vegetazione arbustiva e arborea.”.

     

    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 5 del r.r. 6/2005)

    1. Al comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 6/2005, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, di cui all’articolo 2, commi 3 e 4.”,

    2. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

    “2. La compilazione della parte prima è affidata ai proprietari con l’eventuale ausilio di un tecnico abilitato. La compilazione delle parti seconda, terza e quarta deve essere commissionata ad un tecnico abilitato iscritto all’ordine o collegio professionale ed in possesso delle competenze professionali previste dalla normativa vigente. Il tecnico al quale viene commissionata la compilazione delle parti seconda, terza e quarta del fascicolo, per specifiche tematiche connesse alla sicurezza degli edifici, deve possedere le competenze professionali specialistiche previste dalla normativa vigente. In mancanza, per le suddette problematiche, deve avvalersi della collaborazione specialistica di altri professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali in possesso di tali competenze professionali. I nominativi dei tecnici incaricati e dei tecnici specialisti che intervengono nella compilazione del fascicolo devono essere riportati nella lettera di incarico e nella parte quarta del fascicolo.”.

    3. Al comma 3, terzo periodo, dell’articolo 5 del r.r. 6/2005, le parole “mettere a repentaglio” sono sostituite dalle seguenti: “minacciare concretamente”.

     

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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